La Circolare dell’INAIL n. 45, 26 ottobre 2023.

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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Avvocatura generale

Circolare n. 45
Roma, 26 ottobre 2023

[N.d.R.: Destinatari]
[… Omissis …]

Oggetto:

Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Quadro normativo

[… Omissis …]

Premessa

L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali1, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.

Con la presente circolare, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali2, si forniscono le conseguenti istruzioni.

A. Tutela assicurativa dei docenti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado

Si espongono di seguito le differenze tra la tutela assicurativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e quella prevista dall’articolo 18 del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

1. Tutela assicurativa precedente all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

Il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilisce con gli articoli 1 e 4 i requisiti oggettivi e soggettivi3 in presenza dei quali opera l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i docenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati.

In particolare, l’assicurazione trova applicazione in caso di:

1) uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche (computer, tablet, macchine fotocopiatrici, proiettori, lavagne interattive multimediali, registro di classe elettronico4, ecc.) o svolgimento di attività lavorativa in via non occasionale in un ambiente organizzato in cui sono presenti macchine elettriche o elettroniche (cd. rischio ambientale);

2) svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e esercitazioni di lavoro. Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, l’attività di sostegno5 e di assistenza agli alunni, di accompagnamento nei viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.

Per lo svolgimento delle suddette attività è assicurato il personale docente di tutte le scuole e gli istituti di istruzione e formazione, statali e non statali, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Sono ricompresi nella copertura assicurativa gli insegnanti della scuola dell’infanzia che svolgono attività assimilabili alle esercitazioni pratiche6.

La tutela assicurativa dei docenti, al pari degli altri lavoratori dipendenti assicurati all’Inail, opera per gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative7, anche se non collegati con il rischio specifico delle attività per le quali sussiste l’obbligo, con il solo limite del rischio elettivo8.

Nella copertura assicurativa è incluso l’infortunio in itinere.

b. Alunni e studenti

La copertura assicurativa Inail degli alunni e studenti, così come disciplinata dal testo unico, è prevista a partire dalla scuola primaria e trova applicazione esclusivamente per gli eventi lesivi accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d’esame9.

Sono considerate esercitazioni pratiche le esercitazioni di ginnastica (scienze motorie e sportive), di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera svolte con macchine elettriche, i viaggi di istruzione o comunque viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, organizzati dalle scuole nell’ambito dell’offerta formativa.

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

2. Tutela assicurativa in base all’art.18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, dispone che:

Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

L’articolo 18, comma 2, elenca analiticamente i soggetti tutelati, come segue:

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti

Per effetto della suddetta disposizione, le attività di insegnamento e apprendimento di cui al comma 1 dell’articolo 18 rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.

Viene quindi a determinarsi un ampliamento della precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’estensione della tutela opera per gli eventi infortunistici occorsi e le malattie professionali manifestatesi durante l’anno scolastico e accademico 2023-2024.

Si illustra la disciplina assicurativa attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024.

a. Docenti

La copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) del citato articolo 18, comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale in argomento opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative11, incluso l’infortunio in itinere12, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata13, con il solo limite del rischio elettivo

I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

a. Alunni e studenti

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 78414, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela.

L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro16.

B. Prestazioni assicurative

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l’Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

Le prestazioni economiche Inail, tranne l’indennità di temporanea e l’integrazione della rendita diretta, non sono soggette a tassazione, non sono pignorabili né cedibili.

Nel far rinvio alla disciplina vigente17, di seguito si riportano le principali prestazioni corrisposte, al pari degli altri soggetti assicurati dall’Inail, agli infortunati e tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione:

1) prestazioni economiche: l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, che viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6%; rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; rendita ai superstiti; assegno una tantum in caso di morte; assegno per l’assistenza personale continuativa; rimborso spese per farmaci; rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;

2) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie: prime cure ambulatoriali; cure integrative riabilitative; assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili; accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative; interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione; dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia (superamento e abbattimento di barriere architettoniche, installazione di dispositivi domotici, fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli);

3) prestazioni integrative: assegno di incollocabilità (erogato per impossibilità di collocazione in qualunque settore lavorativo); erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.

In base al principio dell’automaticità delle prestazioni, previsto dall’articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, la tutela assicurativa opera anche se gli istituti scolastici e formativi non abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal citato decreto.

Ai docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non è erogata l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea18 in quanto il datore di lavoro provvede direttamente all’erogazione del trattamento economico spettante.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata nemmeno agli alunni e studenti, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione19 corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori20.

C. Esonero dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’assicurazione Inail esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’assicurazione non copre la responsabilità civile verso terzi.

D. Modalità di assicurazione

Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

1. Docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali

Le scuole e gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112421, secondo cui per i dipendenti dello Stato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. In attuazione di queste norme, il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto la copertura assicurativa dei dipendenti dello Stato mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato”.

La tutela si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, tra cui anche i docenti e gli studenti.

Questa particolare forma di assicurazione non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare alcun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48

2. Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli insegnanti è attuata, dal 1° novembre 201222, mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario, approvata con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento.

I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà versato il premio di rata dell’anno 2024

3. Studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale, ai sensi dell’articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 196923.

La misura del premio speciale unitario, a seguito dell’estensione della tutela operata dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, in corso di registrazione24.

Al suddetto premio non si applica la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto oggetto di revisione con la citata determina.

Alle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali già titolari di codice ditta e polizza speciale alunni e studenti, l’Inail invierà la richiesta di premio anticipato per l’anno scolastico formativo 2023/2024 con l’indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini e delle modalità di pagamento.

Il suddetto premio è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l’importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l’addizionale dell’1%. Il termine di scadenza per il pagamento del premio è il 16 novembre 2023.

Si ricorda che, come ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/202325, ai fini della determinazione del premio di regolazione.

Per il suddetto anno scolastico formativo 2022/2023, la misura del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti

di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche,

esercitazioni pratiche o di lavoro, risulta uguale a 2,92 euro26.

L’Inail, sulla base della comunicazione effettuata entro il 30 novembre, invierà la richiesta del premio di regolazione calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti per l’importo di 2,92 euro e detraendo da tale importo quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Si evidenzia che le scuole dell’infanzia non statali già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l’apposito servizio online27.

In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l’apposito servizio online28.

Esclusivamente per l’anno scolastico e accademico 2023-2024, le denunce di iscrizione29 e variazione30 in argomento saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

4. Allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale è attuata mediante lo specifico premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo le previsioni dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e dell’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 20531.

Dall’anno formativo 2023/2024, per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 202232, è stato revisionato sia il premio speciale unitario in argomento che l’onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

I soggetti assicuranti in argomento non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

5. Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori

L’assicurazione degli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato, ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci 0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazione aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps.

Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613.

I soggetti assicuranti in argomento già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.

E. Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca 25 settembre 202333, sono definiti i requisiti e le modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato in attuazione del citato articolo.

Al riguardo, con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell’Istituto, a seguito della pubblicazione del citato decreto

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

[N.d.R.: Note] *
[… Omissis …]

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota INAIL originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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[N.d.R.» Pubblicato in> Avvisi e Scadenze> Avviso>
Estensione della tutela assicurativa in favore del personale docente e degli studenti.]

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Da/ Fonte/ Titolare»
INAIL
Circolare N. 45
26 ottobre 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

INAIL
https://www.inail.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» INAIL» Dcm_26ott2023=RS_2023-10-28»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


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< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»

Tutela assicurativa nelle scuole: informarsi
“… la nuova impostazione della tutela assicurativa all’interno delle scuole …”

Tutela assicurativa scuole 2023-2024
“… far conoscere a studenti, famiglie, docenti e personale scolastico la nuova impostazione della tutela assicurativa all’interno delle scuole…”


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Link/siti
interni

» www.reporterscuola.it -
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