Organico di diritto e situazione di fatto: adeguamento
Il MIUR ha pubblicato la CM per l’Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. |
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MIUR, 4 luglio 2013, C.M. n. 18 |
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai e p.c. OGGETTO: Anno scolastico 2013/2014 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento è di fondamentale importanza in quanto prodromico rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico e alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità e di efficienza dei servizi scolastici, che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto. Si ricorda che l’art. 9, comma 19, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 , n.106, ha definitivamente fissato al 31 agosto il termine (precedentemente previsto alla data del 31 luglio dalla legge n. 333/2001) di ultimazione di tutte le operazioni finalizzate al corretto e regolare avvio dell’anno scolastico (sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato). (…Omissis…) Si rammenta che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono individuati dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili. Come già comunicato con la C.M. n. 10/2013 relativa all’organico di diritto, essendo stato ultimato il triennio di contenimento degli organici previsto dall’art. 64 della legge 133/2008, per l’anno scolastico 2013/2014, le dotazioni organiche del personale docente, sono state definite secondo le quantità determinate nell'anno scolastico 2011/2012 e ciò in base all’art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n.111. C.M. n. 18 Determinazione del numero delle classi e dei posti Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l’autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere ed eventualmente a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità dell’ anno 2011/12. E’ appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre. (…Omissis…) Le azioni di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente l’esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione. (…Omissis…) Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. In particolare: a) nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate; b) nel primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni. (…Omissis…) Quadro delle disponibilità Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni. Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali. Al riguardo si fa presente che l’art. 19, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 ha abrogato il comma 4 dell’art. 459 del DPR 297/94, modificato dall’art. 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.350. Ne consegue, pertanto, che potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per la scuola del’infanzia e primaria (solo l’esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi. INFORMATIZZAZIONE degli adempimenti finalizzati alla definizione dell’organico di fatto del personale docente. (…Omissis…) A nessuno sfuggirà l’importanza dell’operazione che consentirà, nel rispetto della tempistica prospettata nelle Slides già inviate, di definire celermente la sistemazione del personale di ruolo e così anticipare le successive fasi di immissioni in ruolo e delle supplenze. Un compito importante, per la buona riuscita dell’intervento, spetta alle scuole che dovranno provvedere ad acquisire, tramite l’apposita funzione, le disponibilità di ore derivanti dalla concessione del part-time, semi esoneri ecc.. a prescindere dalla presenza o meno della posizione di stato già comunicata a sistema. Di contro per le posizioni di stato che liberano il posto intero, non sarà necessario indicare nella citata funzione, il posto/cattedra, in quanto automaticamente il sistema le recepirà nel quadro delle disponibilità. Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad illustrare alle scuole dipendenti, le fasi e le operazioni previste dalle Slides inviate, con incontri o conferenze di servizio. I responsabili dell’adempimento saranno, ovviamente, i dirigenti scolastici che dovranno individuare e comunicare agli UST il responsabile del procedimento che dovrà provvedere a comunicare al sistema informativo i dati relativi alle posizioni di stato e alle disponibilità di ore che formeranno il quadro completo delle disponibilità. Ore che sommate a quelle derivanti dall’organico, già prospettate dal sistema, consentiranno agli UST di comporre i posti e le cattedre. PERSONALE DOCENTE (…Omissis…) Scuola dell’infanzia: (…Omissis…) Scuola primaria: Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle cinque classi del ciclo a tempo normale e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le tre ore recuperate relative alle classi quarte e quinte sono state riassegnate nell’organico regionale, prioritariamente per mantenere nelle stesse scuole il tempo scuola funzionante, e non recuperate come risparmio. L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l’istituzione, anche nella scuola primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all’a.s. 2012/13. Detti spezzoni orario, ovviamente, vanno attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto. (…Omissis…) Scuola secondaria di I grado Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti, più 1 ora di approfondimento di materie letterarie); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore. (…Omissis…) Scuola secondaria di II grado Com’è noto, l’istruzione secondaria di II grado è stata oggetto di un processo di riordino che ha portato all’emanazione dei già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei. Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II grado anche per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato all’attuazione dei nuovi ordinamenti nelle classi prime, seconde, terze e quarte e dei previgenti ordinamenti nelle classi quinte. Si ricorda che: - il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali; - in applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione esclusivamente per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tale caso l’orario necessario per completare la cattedra sarà impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti (anche per i corsi triennali di qualifica), finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. - nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non si ravvisa più la necessità di formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà, neanche in prospettiva. Classi di concorso Com’è noto, in attesa della definizione del regolamento sulle nuove classi di concorso (di prossima emanazione), per la costituzione degli organici e l’attribuzione della conseguente mobilità, sono state utilizzate le attuali classi di concorso, su cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo, secondo, terzo e quarto anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. Con note n. 2916 del 21 marzo e n. 4405 del 7 maggio 2013 sono state pubblicate le tabelle all’uopo predisposte per i licei e per i diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’istruzione tecnica e professionale, relative alle prima quattro classi interessate al riordino dall’ 1.9.2011. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell’esistente e non modificano in alcun modo gli ordinamenti. Opzioni Con l’anno scolastico 2012/13, sono state attivate le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti tecnici e degli istituti professionali con un numero contenuto di opzioni. Poiché la opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione delle classi deve seguire il principio generale relativo alle classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio ai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 22 qualifiche professionali (vedi l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. (…Omissis…) Per l’attivazione e la gestione dei percorsi IeFP si rinvia a quanto indicato nella C.M. n. 10 del 21 marzo 2013 relativa all’organico di diritto. Si ritiene di dover precisare che i citati percorsi possono essere istituiti dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti: la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%; la quota di flessibilità del 25%, prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento (si fa riserva di inviare precisazioni sull’art. 6 del DL 76/2013 – decreto lavoro – che estende al 3° anno la quota di flessibilità dei percorsi di IeFP in sussidiarietà integrativa, attualmente prevista per i primi due anni). Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune “curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero ha predisposto una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP. Si ricorda che le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi, pertanto, anche di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. (…Omissis…) L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due regolamenti. Con la C.M. n. 10/13 è stato previsto che, qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l’attivazione dei nuovi indirizzi e cioè al competente Ufficio di questo Ministero. (…Omissis…) Posti di sostegno L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno. Il citato comma stabilisce: a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni; b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2008); c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile. (…Omissis…) Istruzione degli adulti Com’è noto, l’avvio dei CPIA è stato previsto dall’a.s. 2014/15, pertanto rimangono confermate sia l’organizzazione che le dotazioni organiche dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva delle citate disposizioni, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di fatto dell’anno scolastico 2012/2013. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009. Va comunque garantita la continuità delle classi dei corsi serali attualmente funzionanti. Quanto alle classi prime, la relativa attivazione, ove non prevista in organico di diritto, deve essere considerata come una delle priorità di cui tener conto nella definizione dell’organico di fatto. Relativamente ai corsi serali si richiamano le indicazioni fornite con la nota n.1073 del 5 giugno 2012. (…Omissis…) Personale educativo (…Omissis…) PERSONALE ATA Organico DSGA A seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e delle modifiche di costituzione dell’organico si è concretizzato, in svariati contesti provinciali, consistente esubero di personale. Come già indicato nella nota di accompagnamento n. 5607 del 5 giugno 2013 dello schema di decreto per la determinazione dell’organico di diritto, per le scuole sottodimensionate (con meno di 600 ovvero di 400 alunni, se in deroga) il posto di DSGA può essere istituito, esclusivamente nella presente fase di organico di fatto, abbinando due istituzioni scolastiche sottodimensionate. E’ possibile, inoltre, assegnare la scuola sottodimensionata a DSGA di ruolo, ad integrazione dell’incarico originario nella scuola normodimensionata di titolarità e/o di servizio. (…Omissis…) Organico degli altri profili ATA Si ricorda che la dotazione dell’organico di diritto non può essere in alcun modo incrementata rispetto alle quantità comunicate con il più volte citato decreto interministeriale. Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali aumenti esclusivamente per compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione in base ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Si ricorda che l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto non deve superare quanto previsto per l’a.s. 2012/2013. Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità. In questi casi dovrà essere assicurata la presenza del numero di collaboratori scolastici necessario per il normale espletamento dell’orario scolastico garantendo almeno un collaboratore per plesso, nonché di assistenti amm.vi per far fronte a situazioni di particolare complessità amministrativa, ovvero di assistenti tecnici al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte, nonché in presenza di significativa riduzione per la presenza della esternalizzazione dei servizi. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale ATA inidoneo o con mansioni ridotte sia nel profilo dei collaboratori scolastici che di assistenti amm.vi o tecnici. Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale unico di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque profili con una sola unità, e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche della stessa area, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali. (…Omissis…) Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori. Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico. L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto, nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le consuete procedure e le modalità. In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF. (…Omissis…) Monitoraggio Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio con il compito di monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. Per le procedure e le attività da porre in essere si rinvia alla circolare n. 63/2011 relativa all’organico di fatto a.s. 2011/2012. (…Omissis…) IL DIRETTORE GENERALE |
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UIL Scuola, 5 luglio 2013, Documentazione |
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Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fattoCIRCOLARE AVVIO ANNO SCOLASTICOCome anticipato già nel report del 2 luglio scorso [http://www.uil.it/uilscuola/node/2742] il ministero ha emanato la circolare n. 18 del 4 luglio che fissa i criteri per l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. Per la Uil le scuole debbono essere messe nelle condizioni di funzionare, con organico adeguato al di là dei ‘tetti’ predefiniti. Pertanto, a settembre andranno affrontate e risolte tutte le situazioni di criticità che si dovessero presentare, sia sul versante docente che ATA. |
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Ultimo aggiornamento (Sabato 06 Luglio 2013 00:19)