Inclusione a scuola: costituito il GLIR Toscana con funzioni e nomi dei componenti
Decreto Direttoriale prot. n. 1633.04-10-2018. |
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Inclusione La costituzione del Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) presso il MIUR – USR per la Toscana, ai sensi dell’art. 15 della L. 5/02/1992, n. 104, così come disciplinato dal DM 26/04/2018, n. 338 Documenti Allegati
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m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0001633.04-10-2018 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA Art. 1 1. La costituzione del Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) presso il MIUR – USR per la Toscana, ai sensi dell’art. 15 della L. 5/02/1992, n. 104, così come disciplinato dal DM 26/04/2018, n. 338. 2. Il GLIR del MIUR-USR per la Toscana è composto da: a) il dirigente preposto all'USR o un suo delegato con funzione di presidente; b) un dirigente tecnico ed un dirigente amministrativo in servizio presso l'USR per la Toscana; c) quattro Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche della regione, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola; d) un Coordinatore didattico e/o gestore delle scuole paritarie presenti in regione; e) cinque docenti esperti in inclusione scolastica, scelti in modo da garantire la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola e la rappresentanza delle università tramite un delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei; f) quattro rappresentanti della Regione; g) quattro rappresentanti degli enti locali; h) quattro rappresentanti delle federazioni e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica individuate dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base del possesso dichiarato di uno o entrambi dei seguenti criteri: - costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio Permanente per l'inclusione scolastica; - aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali. Art. 2 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il GLIR svolge le funzioni di seguito indicate: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 05/02/1992, n. 104, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all' orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. 2. Il dirigente preposto all' Ufficio scolastico regionale può assegnare al GLIR ulteriori funzioni, anche successivamente alla emanazione del presente decreto, in ragione delle peculiarità e delle specifiche esigenze del territorio. 3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 66, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere assegnate ai GLIR ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, in aggiunta a quelle previste al comma 1. Art. 3 1. Il GLIR può prevedere al suo interno un Gruppo operativo di coordinamento con il compito di elaborare proposte, svolgere attività propedeutica agli incontri e predisporre i materiali utili ai programmi di lavoro. 2. Il GLIR può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto differenti tematiche di particolare rilevanza che richiedono ricerca, studio e approfondimento. 3. Alle sedute del GLIR possono essere invitati a partecipare esperti o figure di riferimento in relazione alle tematiche da trattare, su disposizione del presidente, anche su proposta di uno dei componenti. 4. Nel corso della prima seduta, il Gruppo definisce modalità e criteri volti a regolare il funzionamento dei lavori del gruppo medesimo. 5. Il GLIR si riunisce, di norma, una volta ogni trimestre salvo particolari motivazioni che inducano il presidente a convocazioni ulteriori. Art. 4. 1. In sede di prima applicazione, il GLIR è composto, secondo il numero di cui all’art. 1 del presente decreto, dai seguenti componenti:
2. È delegato a svolgere la funzione di Presidente (di cui all’art. 2, c. 3, lett. a, del DM 26/04/2018, n. 328) il dirigente Tecnico Luca Salvini. 3. Il GLIR ha sede presso l'Ufficio Scolastico Regionale o, su indicazione, del Presidente, presso altra sede. 4. Le funzioni di segreteria, di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori del GLIR, sono assicurate dal personale dell'Ufficio scolastico regionale. In particolare le funzioni di verbalizzazione sono svolte dalla prof.ssa Cristina Benvenuti. 5. Il GLIR, così come composto ai sensi del comma 1 e secondo il numero di componenti previsto all’art. 1, c. 2, rimane in carica per tre anni. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere dalla c) alla h) del DM 26/04/2018, n. 338, possono essere confermati una sola volta. Art. 5. . Ai componenti del Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate. Articolo 6 . Al fine di creare un raccordo con le azioni e gli interventi di politica scolastica nel campo dell'inclusione, articolati a livello di amministrazione centrale, regionale ed a livello di singola scuola o di reti di scuole, il GLIR designa un referente per partecipare agli incontri di lavoro promossi nell'ambito delle riunioni dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. IL DIRETTORE GENERALE |
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^ Fonte» dal web_USR Toscana_Inf-Dcm_5ott18_2018-10-07»