Si è svolta presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa. La documentazione e l’informazione a cura della UIL Scuola, |
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Federazione Sostegno e corsi Indire: UIL, una inaccettabile scorciatoia. Assumere tutti i docenti specializzati e garantire una più equa distribuzione dei posti del TFA sostegno, questa la soluzione per dare risposte concrete ai docenti ma soprattutto agli alunni con disabilità. Su richiesta delle organizzazioni sindacali è stato richiesto il confronto sul tema che si svolgerà nei prossimi giorni. Si è svolta presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’informativa relativa: – Alla bozza di decreto ministeriale riguardante i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per chi ha almeno tre anni di servizi negli ultimi cinque anni (articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106); – Alla bozza di decreto interministeriale concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all’estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto (articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106). Con questi due provvedimenti, al momento in bozza, il Ministero certifica il grande ritardo nel progettare e affrontare seriamente una questione importante per la scuola italiana come i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, soprattutto a fronte di migliaia di docenti già in possesso del titolo che ad oggi risultano non occupati, mentre sono numerosi gli alunni con disabilità che sono senza docente specializzato. In nove cicli di TFA, le università italiane hanno specializzato circa 200.000 insegnanti, garantendo una formazione specialistica che è stata in grado di fornire le conoscenze necessarie per supportare gli alunni con disabilità. Dall’altro lato, in otto anni sono raddoppiate le persone che lavorano con contratti a tempo determinato, mentre ogni anno restano vacanti migliaia di posti in organico di diritto e altrettanti in organico di fatto di cui più di 100mila solo sul sostegno. A fronte di questa situazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è prima intervenuto con un decreto, in via di formalizzazione, in cui si dà alla famiglia dell’alunno disabile la possibilità di poter confermare, per l’anno scolastico successivo, il supplente di sostegno nominato per l’anno scolastico in corso, nella maggior parte dei casi privo di specializzazione. Un metodo che rischia di favorire logiche clientelari e influenzare il consenso, compromettendo l’imparzialità del sistema scolastico statale, garante di laicità, trasparenza e pluralismo e che equivale a trasformare l’istruzione costituzionalmente definita quale funzione essenziale dello Stato, in un servizio a domanda che risponderebbe solo ai desiderata delle famiglie. Con i provvedimenti presentati oggi in sede di informativa, invece, si chiede di rinunciare a qualsiasi procedura legale al fine di poter partecipare ai corsi che saranno organizzati dalle Università e dall’INDIRE, per chi è in possesso del titolo estero in attesa di riconoscimento, che in molti casi, nel paese di origine, non sono riconosciuti singolarmente per l’insegnamento sul sostegno. Ciò dimostra che si tratta di un’operazione tesa in primo luogo a salvaguardare l’amministrazione da una mole notevole di contenziosi. La questione della omologazione agli standard dei TFA italiani dei titoli esteri è arcinota. Il Ministero due anni fa, a tal proposito, annunciò che sarebbe stata istituita una task force grazie all’impiego di risorse, con cui si sarebbe agito nell’immediato, per analizzare ogni pratica e dare una riposta celere e puntuale alle oltre 11.000 richieste di riconoscimento dei titoli esteri. Annunci e nient’altro. E non si tratta neanche di un condono (almeno avrebbe potuto avere secondo alcuni punti di vista, non nostri ovviamente, una sua dignità) o di un intento pedagogico, ma solo di una mera questione di opportunità, che determina anche condizioni di risentimento e di frustrazione per coloro che hanno intrapreso un duro corso di studi con il TFA sostegno. Fatto questo che nella scuola non dovrebbe mai verificarsi. Ma in linea più generale, sosteniamo che tali corsi soprattutto affidati all’INDIRE non garantiscano la stessa formazione dei percorsi universitari del TFA sostegno mettendo in discussione la preparazione dei futuri docenti con il rischio di saturazione di alcune graduatorie GPS con la presenza di centinaia di docenti specializzati, una parte dei quali non è stata nominata su posto di sostegno da GPS e, se non convocata nemmeno da Graduatoria di istituto, è rimasta non occupata. A tal fine continuiamo a rivendicare altre soluzioni che devono andare alla radice del problema: Le soluzioni possibili sono: In sede di informativa abbiamo invitato il Ministero ad acquisire anche la documentazione inviata da numerosi docenti di sostegno specializzati in Italia, che in questi mesi abbiamo ascoltato e sostenuto, al fine di una più attenta valutazione rispetto alle scelte che intende adottare. Di seguito cosa prevedono le bozze. Percorsi di formazione per chi ha il servizio su posto di sostegno Chi eroga i corsi di formazione I percorsi di formazione sono attivati: Chi accede In sede di informazione abbiamo evidenziato che, stando a quanto riportato nella bozza, per l’accesso al corso non è previsto il titolo di accesso al grado di scuola per cui si sono maturati i 3 anni di servizio sul sostegno. Abbiamo posto il problema in quanto in molte realtà scolastiche, in particolare del Nord d’Italia, hanno ottenuto l’incarico di supplenza sul sostegno coloro che erano sprovvisti del titolo di accesso nello specifico grado di scuola. Dalla lettura del decreto, infatti, emergerebbe che non sia necessario essere in possesso del titolo di accesso ma sarebbero sufficienti i tre anni di insegnamento sul sostegno. L’accesso alle classi di concorso o grado di scuola è determinato dal titolo di laurea posseduto. In generale, salvo per le classi di concorso ITP alle quali, fino al 31 dicembre 2025, si accede con il mero Diploma di scuola secondaria, il titolo di accesso all’insegnamento è determinato dalla laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento. L’aspirante può scegliere tra corso universitario e corso Indire Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università. Per quanti aspiranti sono previsti i corsi Cosa succede in caso di eccedenza Quanti crediti bisogna conseguire Qual è la durata dei percorsi Tirocinio Cosa prevede l’esame finale L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. Differenza tra il titolo rilasciato dall’Università e quello rilasciato dall’Indire Costi Chi eroga i corsi di formazione Chi accede • abbiano superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell’Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento • abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso. N.B. l’iscrizione ai percorsi di formazione è subordinata alla rinunciaad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento espresso. La rinuncia è comunicata al Ministero dell’Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità: • tramite apposita piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma; • tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, presentate all’Amministrazione in formato cartaceo L’aspirante può scegliere tra corso universitario e corso Indire La domanda di iscrizione può essere rivolta o all’INDIRE o ad un’Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE. Per quanti aspiranti sono previsti i corsi Quanti crediti bisogna conseguire • 48 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE di cui 12 relativi all’attività di tirocinio; • 48 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System) per i percorsi erogati dall’INDIRE di cui 12 relativi all’attività di tirocinio. Per chi può vantare almeno un anno scolastico in Italia quale docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse (servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno): • 36 Crediti Formativi Universitari (CFU) per i percorsi erogati dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE; • 36 Crediti Formativi afferenti al sistema degli ECTS (European Credit Transfer System) per i percorsi erogati dall’INDIRE. In questo caso non si dovrà effettuare il tirocinio. Quali sono i criteri e le modalità di erogazione delle attività • I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. • Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. • Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. • L’attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. • Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività. • Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. • Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30. • I percorsi si concludono con l’esame finale Tirocinio Cosa prevede l’esame finale L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e del punteggio ottenuto nell’esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Differenza tra il titolo rilasciato dall’Università e quello rilasciato dall’Indire Costi Condividi questo articolo * [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL Scuola RUA» Cmn-Dcm_06Mar2025=RS_2025-03-07» |
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» www.reporterscuola.it «
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