Documento di chiarimento e sintesi. |
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Ministero dell’istruzione e del merito Agli Uffici Scolastici Regionali Oggetto: monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato All’esito delle numerose segnalazioni pervenute sul sempre maggiore contenzioso avviato dal personale in oggetto con riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute, in seguito agli arresti operati dalla Corte di Cassazione sia nell’anno 2022 che, più recentemente, nell’anno 2024, emerge la necessità di fornire una compiuta ricostruzione della fattispecie veniente in rilievo e delle conclusioni restituite dalla giurisprudenza richiamata dai Tribunali del lavoro che si sono pronunciati al riguardo. L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come noto, ha cristallizzato l’obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione. La ratio di tale disposizione è rinvenibile nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell’inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Ad avallo della vis cogente di tale norma, il provvedimento normativo in parola dispone, al contempo, che «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile». [… Omissis …] Orbene, è sull’interpretazione di tale disposizione che è, da ultimo, nuovamente intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative). [… Omissis …] l diritto alle ferie retribuite, quindi, si declina in via alternativa in: a) diritto a fruire delle ferie retribuite; b) diritto a ottenere in via sostitutiva un’indennità pecuniaria per le ferie retribuite non godute. [… Omissis …] In altri termini, la normativa in esame pone a carico del datore di lavoro l’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto alle ferie retribuite. Da quanto sopra deriva che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva» (Cass., ordinanza n. 16715/2024). Alla luce della ricostruzione svolta, si invitano gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull’opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva. Quanto sopra, per evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all’amministrazione. Si resta, ovviamente, a disposizione per le ulteriori interlocuzioni di ritenuta competenza. IL DIRETTORE GENERALE [* N.d.R.> Nota integrale 7 pp A4> Pdf> circa 198 KB*] [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) |
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^Fonte» MIM» Dcm_Apr2025=RS_2025-04-04» |
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» www.reporterscuola.it «
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