La nota MIM n. 13946, con data 03-04-2025.

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m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0013946.03-04-2025

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione
Uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Regione autonoma Valle d’Aosta
Dipartimento sovraintendenza agli studi
AOSTA
Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione italiana
Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione e formazione tedesca
Provincia autonoma di Bolzano
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina
BOLZANO
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione e cultura
TRENTO
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale – Ufficio V – ROMA
e p.c. Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale
SEDE

OGGETTO: Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti.

Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento relative ai requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con particolare riferimento alla valutazione delle discipline.

Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 13946
03 aprile 2025


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell'Istruzione e del Merito
https://www.mim.gov.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM»Dcm_03Apr2025=RS_2025-04-10»
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< N.d.R.

-Documentazione correlata e/o richiamata»


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Link/siti
interni

» www.reporterscuola.it «

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 10 Aprile 2025 23:35)