La nota MIM n. 13946, con data 03-04-2025. |
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m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0013946.03-04-2025 Ministero dell’istruzione e del merito Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione OGGETTO: Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti. Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste di chiarimento relative ai requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con particolare riferimento alla valutazione delle discipline. Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. IL DIRETTORE GENERALE [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Ministero dell'Istruzione e del Merito |
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^Fonte» MIM»Dcm_03Apr2025=RS_2025-04-10» |
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-Documentazione correlata e/o richiamata»
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» www.reporterscuola.it «
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 10 Aprile 2025 23:35)