Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Asti Oggetto: Chiarimenti – EQUIVALENZA/EQUIPOLLENZA. I titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia. Pertanto - qualora debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento. Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. In tal senso si devono attivare due diversi procedimenti regolati da norme differenti: il giudizio di EQUIVALENZA: è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo. (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). dichiarazione di EQUIPOLLENZA: è un’analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l’atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo una tantum a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili. (articolo 5 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell’insegnamento superiore nella regione europea). L’equipollenza: procedimento amministrativo L’equipollenza dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all’estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano. Viene rilasciata a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che si deve inoltrare domanda. Il riconoscimento viene effettuato dalle autorità accademiche competenti entro il termine fissato dalla legge. Le autorità accademiche competenti possono:
L’equivalenza: procedimento amministrativo L’equivalenza dei titoli di studio esteri è contenuta in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse), in ordine a determinate casistiche - previste dall’articolo 38 del Decreto legislativo 165 del 2001, dal Decreto del Presidente della Repubblica 189 del 2009 e dall‘articolo 12 Legge 29 del 2006 (gli ultimi due riferimenti normativi riguardano, il primo, la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti nei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, il secondo, la procedura di valutazione della corrispondenza di titoli e certificazioni comunitarie acquisiti nell’ Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica) per:
IL DIRIGENTE
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 26 Novembre 2018 00:26)