La nota del MIM in attesa di quella degli Uffici Scolastici.

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Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio V

Ai Direttori Generali e
ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2023/2024 – Graduatorie a.s. 2024/2025.

Con la presente nota si invitano codesti Uffici Scolastici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, disciplinati dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21.

I concorsi per titoli di cui all’oggetto sono indetti, con appositi bandi delle Direzioni Regionali, nel corrente anno scolastico e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2024/2025.

In merito, sebbene noto, si ricorda che il nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024, all’articolo 50, ha previsto un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.t.a., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate qualificazioni: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B del nuovo CCNL.

L’allegato A al CCNL contiene l’elenco dei titoli di accesso alle nuove Aree nonché le specifiche professionali dei singoli profili.

In proposito, si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, del nuovo CCNL, “Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo confluisce nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo l’Allegato B […]”; ai sensi dell’articolo 59, comma 1, della medesima fonte negoziale, inoltre, l’entrata in vigore del Titolo dedicato al Personale Ata è prevista per il 1° maggio p.v., (“Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”).

Nel procedere all’adeguamento dei bandi di concorso rispetto a quanto previsto dal nuovo CCNL del 18 gennaio 2024, si invitano codesti Uffici a rivolgere particolare attenzione a quanto previsto dal comma 9, del menzionato articolo 59, ovverosia: “9. Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, […].”

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015, in ordine all’applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall’articolo 7 della legge n. 97/2013.

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva: tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio che la tabella di valutazione dei titoli attribuisce al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020 (allegata), con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla utile valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati.

Infine, si rappresenta che in data 19 febbraio 2024 è stato approvato l’ODG della Camera dei Deputati n. 9/1633-A/32, con il quale si “impegna il Governo: a prevedere che l’attivazione delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a valutare l’opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario.”

Si invitano pertanto codesti Uffici a prevedere nei bandi di concorso la possibilità per gli aspiranti di dichiarare il servizio prestato entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.

Al fine di evitare la sovrapposizione di diverse procedure, consentendo tuttavia l’adeguamento a quanto previsto nel menzionato ordine del giorno, occorre inoltre prevedere la dichiarazione con riserva del servizio prestato successivamente alla presentazione della domanda e, con decorrenza dal 16 giugno p.v., la possibilità di sciogliere la riserva ed acquisire a pieno titolo il servizio effettivamente prestato.

Si ricorda, altresì, alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Come già segnalato per l’anno scolastico in corso, si ricorda che la legge n. 104/1992 è stata recentemente modificata dal d. lgs. 30 giugno 2022, n. 105, e, pertanto, sarà necessario adeguare i bandi di concorso, ove occorra, alle modifiche di legge intervenute.

In merito, le Direzioni sono invitate ad evidenziare, nei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, di cui all’articolo 5, comma 4, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

A seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, si rappresenta, inoltre, l’esigenza di prevedere, nei bandi di concorso, la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare i servizi effettuati in qualità di DSGA nell’a.s. 2019/2020 sulla base della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

La medesima possibilità deve essere prevista, inoltre, anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020/2021 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.

Com’è noto, a seguito della predisposizione della procedura informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame dovranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica.

Si ricorda, in merito, che i bandi di concorso dovranno essere pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it*) entro la data indicata nel prosieguo (si allega, in merito, la nota prot. DGPER n. 26599 del 6 aprile 2023).

Codesti Uffici sono invitati altresì a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli di cui all’oggetto, entro e non oltre la data del 9 maggio 2024.

A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 10 al 30 maggio 2024.

Nei bandi di concorso dovrà, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso il seguente servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il servizio è raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it*), sezione Servizi o, in alternativa, tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line.

Il servizio sarà attivo dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Si ricorda che l’accesso al servizio Istanze on-line dovrà essere reso raggiungibile anche mediante il suddetto Portale InPa, tramite l’apposito link di ribaltamento presente sull’anzidetto Portale.

Si ricorda che l'accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Si ricorda che il servizio Istanze on line richiede il possesso di un’abilitazione indispensabile per accedere al servizio; per ottenere l’abilitazione l’utente deve seguire le indicazioni presenti nella sezione “Istruzioni per l’accesso al servizio”.

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm*

All’indirizzo da ultimo riportato è altresì possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.

Si rammenta che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2024/2025 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica.

L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.

È opportuno inoltre evidenziare che, a seguito dell’attribuzione dei codici meccanografici per le istituzioni scolastiche della Provincia di BAT, coloro che sono inseriti nelle graduatorie in esame dell’Ambito

Territoriale di Bari e di Foggia per il corrente anno scolastico possono optare tra l’inserimento nella graduatoria dell’Ambito territoriale della provincia di BAT o la permanenza nelle attuali graduatorie. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l’interessato resterà incluso nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Bari o di Foggia.

Coloro che presentano la domanda per nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l’iscrizione esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, fermo restando che coloro che hanno optato per l’Ambito territoriale di BAT esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e coloro che sono rimasti nell’Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi del territorio della provincia di Bari o di Foggia.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con successiva nota.

Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si ricorda, in merito, quanto previsto dall’articolo 2, punto 2.1, dell’O.M. del 23 febbraio 2009, n. 21 “2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le Supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre”.

Da ultimo, si raccomanda, in un’ottica di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione delle domande per tutti i profili professionali: laddove dovesse rendersi necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione, il criterio indicato all’articolo 10 del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 8.

Relativamente alla determinazione dei compensi delle commissioni esaminatrici si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2024 n. 8 (allegato) recante “Determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate.”.

Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sul sito internet di questo Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
19 aprile 2024


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

Ministero dell’istruzione e del merito (MIM)
www.miur.gov.it

Portale InPa
www.inpa.gov.it

Istanze on Line (POLIS
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Dcm_19Apr2024=RS_2024-04-23»
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