Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento: cosa sta cambiando per la formazione iniziale e il reclutamento: la scheda della UIL Scuola.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Schede, 08-09-2017
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UIL Scuola

FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO
Ecco cosa cambia
Come funzionerà il FIT (Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento) nella fase transitoria e nella fase a regime. Il punto sui Cfu

Il decreto ministeriale sulla formazione iniziale, modifica radicalmente il reclutamento nella scuola secondaria e sostituisce completamente il sistema del concorso a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado

Tale decreto (n.616 del 10 agosto 2017) disciplina inoltre, ai fini della partecipazione alla procedura di reclutamento, le modalità di conseguimento dei CFU necessari, insieme alla laurea, secondo le nuove disposizioni dettate dal D.lgs. n.59/17, attuativo della Legge 107/15.

Il nuovo sistema di reclutamento, denominato Formazione Iniziale, Tirocinio e Inserimento (FIT), prevede tre procedure concorsuali:

due relative alla fase transitoria e un nuovo sistema di reclutamento a regime.

a)   La prima riguarda i docenti in possesso di titolo abilitante per i quali è prevista solo una prova orale seguita, quando ci sarà disponibilità di posti, da un anno di servizio con valutazione finale. I partecipanti diverranno insegnanti di ruolo dopo una verifica “in classe”, per un intero anno scolastico, della loro capacità di insegnamento. L’assunzione in ruolo avverrà per scorrimento.

b)   La seconda riservata ai docenti iscritti in III fascia d’istituto con almeno tre anni di servizio. Il servizio non deve essere continuativo ma deve comunque essere stato svolto negli ultimi otto anni. È prevista una sola prova scritta e una orale e i vincitori saranno avviati ad un percorso FIT che durerà solo due anni.

c)   La terza rivolta agli aspiranti docenti in possesso di laurea per i quali sono richiesti 24 CFU aggiuntivi. Si tratta dell’avvio del nuovo sistema di formazione e reclutamento che prevede un corso di formazione (FIT) successivo della durata di tre anni.


 

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Estratto

Formazione iniziale e reclutamento
La scheda di dettaglio

Come si articola il corso di formazione triennale per chi supera il concorso con le nuove procedure?

Chi supera il concorso entra in un percorso triennale di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), con una retribuzione crescente che parte fin dal periodo della formazione. I docenti vengono valutati per tutta la durata del percorso. Alla fine del triennio, se la valutazione è positiva, vengono immessi in ruolo.

Quali sono i titoli da possedere per partecipare alla nuova procedura concorsuale?

L'art. 5 del D.L.vo 59/17 in merito ai requisiti di accesso al concorso di primo e secondo grado limita l'accesso a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo universitario di accesso, anche 24 Crediti Formativi Universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagociche e nelle metodologie didattiche.

Come devono essere spalmati i 24 CFU tra i diversi ambiti disciplinari?

Si devono possedere 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/17;

Possono essere riconosciuti crediti conseguiti con altre modalità?

a) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva, possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione.

b) I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi e viceversa.

Chi certifica il conseguimento dei 24 crediti?

Il corretto conseguimento dei 24 CFU e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/17 deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria ai docenti per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Chi è preposto all'organizzazione dei corsi?

I corsi dovranno essere organizzati dalle istituzioni universitarie o accademiche, anche in consorzio o convenzione tra loro.

I corsi possono essere organizzati con modalità telematiche?

Sì, ma solo parzialmente. Non possono essere acquisiti con modalità telematiche più di 12 crediti;

Quali sono gli ambiti disciplinari ai quali corrispondono i 24 crediti?

a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;

b) Psicologia;

c) Antropologia;

d) Metodologie e tecnologie didattiche generali.

L'iscrizione al corso ha un costo?

Sì. I costi d'iscrizione sono graduati proporzionalmente in base al numero dei crediti da conseguire, comunque la contribuzione massima non può superare i 500 euro.

Il pagamento è dovuto anche dai laureandi che potrebbero acquisire i CFU richiesti durante il corso di laurea?

No. Chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente.

Il conseguimento dei CFU riguarda anche chi rientra nella fase transitoria per la partecipazione al prossimo concorso?

No, non riguarda i docenti in possesso dei requisiti per partecipare alla fase transitoria prevista dal D.L.vo n.59/17. Non devono conseguire i 24 CFU:

- docenti della secondaria iscritti in GAE

- docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito 2016, per tutta la vigenza delle graduatorie

- docenti già abilitati

- docenti non abilitati inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia con almeno tre anni di servizio.

Gli I.T.P. quali requisiti devono possedere?

I requisiti previsti per gli altri docenti per gli Insegnanti Tecnico Pratici varranno solo per i concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/25. Sono i seguenti:

a) Laurea oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione della procedura concorsuale;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari.

Quindi, per i concorsi successivi all’anno scolastico 2024/25 gli aspiranti I.T.P. devono essere in possesso, oltre che dei 24 CFU, anche della laurea o del diploma accademico di I livello.

E per i concorsi fino al 2024/25?

I requisiti sopra riportati non sono richiesti per i concorsi che saranno banditi dal 2018 e fino all’anno scolastico 2024/25. Per partecipare a questa procedura è sufficiente il possesso del solo diploma.


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Estratto

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UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola, Sedi/consulenza/assistenza
http://www.uil.it/uilscuola/dove_siamo


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