La nota del MI in applicazione del decreto interministeriale dell’11.4.2022, n.90, in corso di trasmissione agli organi di controllo per il visto di legittimità”.

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m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.U.0014603.12-04-2022
Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV

Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
[… Omissis …]

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23

La presente nota dispone istruzioni operative in merito alla determinazione dell’organico per il personale docente dell’anno scolastico 2022/23, facendo innanzitutto riferimento alle innovazioni introdotte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In attuazione di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire da quest’anno, sono adottati due distinti decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per rispondere alle indicazioni e ai tempi rispettivamente previsti dall’art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d) e dall’art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Con il decreto interministeriale dell’11.4.2022, n.90, in corso di trasmissione agli organi di controllo per il visto di legittimità, che si allega, si intende dare attuazione alle previsioni di cui all’art.1, commi 335 e ss. e 344, 345, lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’articolo 1, commi 329 e ss., della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, prevede che nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti.

Il decreto in esame dispone per l’a.s. 2022/23:

- la rimodulazione del complessivo fabbisogno di personale docente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria per le classi quinte;

- la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria e il relativo limite massimo del numero dei posti, ivi compresi quelli equivalenti alla somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero;

- la previsione della quota massima dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, ripartita per regione.

Le succitate innovazioni sono da attuarsi a cura di codesti Uffici nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente, tenuto conto di quanto indicato nel PNRR in tema di denatalità, senza determinare situazioni di esubero di personale. Sarà anche cura di codesti Uffici verificare i dati comunicati dalle scuole ai fini dell’attivazione dei posti per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria nonché monitorare i posti e le classi da istituirsi in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La dotazione organica complessiva, quindi, resta immutata rispetto all’anno scolastico precedente a meno degli incrementi già fissati, ovvero:

- l’aumento di 291 posti comuni, a livello nazionale, risultanti dall’incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e dal decremento di 150 posti per docenti laureati, in attuazione dell’ultimo anno della Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

- l’aumento dei posti di sostegno, nella misura di 11.000 posti aggiuntivi, ai sensi dell’art. 1, commi 960, della legge 30 dicembre 2020, n.178. Non subiscono invece variazioni i posti dell’adeguamento alle situazioni di fatto e i posti di potenziamento

Al fine dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, viene indicata, per l’a.s. 2022/23, la stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria, nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, con l’indicazione dei posti interi interni e di quelli ottenuti come somma a livello provinciale degli apporti orari di due ore per classe ricondotti a posti intero. Le classi sono state determinate per scorrimento delle attuali classi quarte funzionanti per regione nell’organico di fatto, come registrate nel SIDI, mentre i posti sono stati stimati ipotizzando due ore di insegnamento per classe e la massima aggregazione possibile delle ore per la costituzione di posti interi.

La stima del numero delle classi quinte presso le quali è attivabile l’insegnamento di educazione motoria nonché il relativo limite massimo del numero dei posti, è da intendersi quindi quale limite finanziario, stante l’impossibilità di istituire posti orario esterni nella scuola primaria. La Tabella 1 individua pertanto in 13 i posti interi interni che si prevede saranno costituiti, quantificando, per la restante parte, i posti derivanti da aggregazioni orarie, di due ore per classe, ricondotte a posto intero per 2022/23.

In attesa dell’espletamento delle prove concorsuali, di cui all’art. 1, comma 331, della legge di bilancio 2022, al comma 337, è possibile attivare sui suddetti posti contratti di supplenza a favore del personale iscritto nelle graduatorie provinciali delle classi di concorso A-48 e A-49.

Con il suindicato decreto è inoltre determinato il numero massimo di posti da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

A titolo meramente indicativo, è riportato in decreto il numero di posti attivabili per regione, qualora si istituissero tutte le classi in deroga nella scuola secondaria di II grado, ferma restando la possibilità di gestire situazioni di criticità anche negli altri ordini e gradi.

I posti da attivare per l’insegnamento dell’educazione motoria e quelli da destinare alle classi in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 sono ricompresi nel contingente dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento dell’organico di diritto, la cui consistenza costituisce il valore obiettivo anche per l’a.s. 2022/23.

Resta quindi inteso che i posti di nuova istituzione non devono comportare nuovi o maggiori oneri, né creare esuberi.

Infine, il decreto interministeriale dell’11.4.2022, n. 90, definisce i contingenti dei posti comuni e dei posti per il potenziamento (Tabella A), dei posti di sostegno (Tabella B) e dei posti per l’adeguamento alle situazioni di fatto (Tabella C), ulteriormente ripartendoli tra i diversi ordini e gradi di istruzione (Tabelle A1, B1 e C1).

È fatta salva la facoltà dei Direttori degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione fornita tra i diversi ordini e gradi di scuola nell’ambito delle singole Tabelle (A1, B1 e C1) in base alle effettive esigenze.

Per opportuna informazione si anticipa anche lo schema di decreto interministeriale, attualmente in fase di concertazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale si intende dare attuazione alle previsioni di cui all’art.1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente, a.s. 2022/23, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, individuata con il primo decreto interministeriale.

Più in particolare, il secondo decreto specifica gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, nonché le relative soglie di riferimento per l’individuazione delle istituzioni scolastiche nelle quali gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare, nei limiti della quota massima dell’organico del personale docente suindicato, la deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, attraverso la riduzione del numero massimo di alunni per classe, nel rispetto dei parametri espressamente individuati.

Anche in questo caso, i posti autorizzati rientrano nel contingente obiettivo complessivo dei posti comuni e dei posti comuni di potenziamento di organico di diritto, individuati nella Tabella A -A1 del decreto interministeriale dell’11.4.2022, n.90. La costituzione di classi in deroga non deve comportare nuovi o maggiori oneri finanziari e strumentali, né la creazione di esubero.

Organico dell’autonomia 2022/23

La quantificazione e la ripartizione tra le regioni sono state effettuate tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2021/2022 e dell'entità della popolazione scolastica dell’ultimo quinquennio, rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo. In continuità con i criteri già adottati negli anni precedenti, la distribuzione del contingente tiene conto: del rapporto alunni/classi e classi/posti; della presenza di alunni con grave disabilità, aventi impatto sulla formazione delle classi; della conformazione geomorfologica delle aree geografiche; delle condizioni socioeconomiche; dell’offerta formativa delle varie regioni.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previe interlocuzioni con le Regioni e dopo l’informativa alle Organizzazioni sindacali, secondo quanto indicato negli articoli 5 e ss. del CCNL di riferimento 2016-18, ridetermineranno la distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, assicurando flessibilità nella costituzione delle classi, prioritariamente a quelle iniziali di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto del contingente assegnato a ciascun Ufficio scolastico regionale.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali potranno disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità - anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale - l’accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell’organico per il potenziamento dell’offerta formativa, destinandola a progetti di rete, a condizione, però, che sia rispettato il complessivo organico dell’autonomia triennale e che i docenti interessati rimangano assegnati alle rispettive autonomie scolastiche.

Inoltre, ciascun Ufficio scolastico regionale confermerà l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali - previsti dall’articolo 1, comma 65, della L. 107/2015 - nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2021/22 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica. Si raccomanda, in proposito, una attenta valutazione, da parte degli uffici competenti, delle esigenze delle istituzioni scolastiche, col preminente indirizzo di favorire, per quanto possibile e nei limiti noti della normativa vigente, l’attuazione delle scelte didattico-pedagogiche delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla “qualificazione” dei posti cosiddetti “di potenziamento”, i quali comunque entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia.

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

In particolare, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente; provvedono, infine, al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.

Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al SIDI con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.

Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (adeguamento alle situazioni di fatto).

Dopo aver raggiunto l’obiettivo dell’organico di diritto il cui rispetto è necessario per attuare la programmazione dei trasferimenti nonché delle immissioni in ruolo, le SSLL presteranno pertanto particolare attenzione al consueto monitoraggio degli obiettivi messo a disposizione dai sistemi informativi, ivi compreso l’obiettivo di contenimento dell’adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima già indicata alle SSLL.

Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, sarà cura di questa Direzione fornire indicazioni sull’eventuale proroga della disciplina relativa al mantenimento delle classi attivate nei comuni colpiti, anche con parametri inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e alla possibilità di attivare ulteriori classi nei comuni che hanno accolto gli studenti delle zone terremotate, nei limiti delle risorse assegnate.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti. Una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti “spezzoni”, al fine principale di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato, e di ridurre il ricorso all’organico di fatto alle sole situazioni non altrimenti ovviabili.

Ai sensi del comma 7, lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15, i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell’art. 1 della legge 107/15.

Potenziamento dell’offerta formativa

Le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome, tenendo conto dell'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso. Tale processo non deve in alcun modo creare situazioni di esubero e tiene conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.

Per questa ragione, è operabile una ridistribuzione dell’organico, che sarà gestita direttamente dagli Uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome, ai fini di rendere il più possibile coerente la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso con gli indirizzi di studio, le tipologie di insegnamento, le scelte delle istituzioni scolastiche. I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto - nella scuola secondaria - per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

Come richiamato in precedenti note, va garantita l’istituzione, nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.

[… Omissis …]

[N.d.R. » La nota continua con
Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Disposizioni comuni per la scuola secondaria
Istruzione secondaria di I grado
Istruzione secondaria di II grado
Istruzione secondaria di II grado (nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al d.lgs. 61/2017
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Istruzione degli adulti
Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena
Posti di sostegno
Scuole presso gli ospedali
Scuole con insegnamento in lingua slovena
Istituzioni educative*]

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali e presso i Dirigenti scolastici e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

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Da/ Fonte/ Titolare»
MI
N. 14603
12 aprile 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it/

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RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web»MI_Dcm_12APR2022=RS_2022-04-16»
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