Piano triennale dell'Offerta formativa: Orientamenti, tempistica e riflessioni
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Fonte: MIUR, N. 1830, 06-10-2017»
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direttori degli Uffici Scolastici Regionali Oggetto: Orientamenti concernenti il Piano triennale dell'Offerta formativa 1. IL PTOF: una trama disegnata dalla Legge 107/2015 e dai decreti legislativi di delega Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa disegnato dalla Legge 10712015 è lo spazio progettuale nel quale le scuole definiscono la propria visione strategica. In questi anni i Piani sono stati elaborati sulla base dei cambiamenti progressivamente attuati a seguito delle modifiche del contesto culturale e normativo di riferimento e dell'evoluzione della progettualità delle istituzioni scolastiche. Attualmente i Piani triennali dell'Offerta Formativa si collocano nel secondo anno di attuazione (2016/19). Il triennio di riferimento del PTOF, elaborato in prima applicazione nel periodo settembre 2015-gennaio 2016, è quello degli aa. ss. 2016/2017,2017/2018 e 2018/2019 e corrisponde anche a quello di realizzazione delle azioni contenute nel Piano di Miglioramento. Com'è noto il PTOF deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con la risposta alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, a partire quindi da un'analisi del contesto e dall'interpretazione delle sue esigenze educati ve. Le scuole possono, entro la fine di ottobre, rivedere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, a tal proposito, è utile che tale aggiornamento avvenga anche alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'art. I, comma 181 della Legge 10712015. È inoltre opportuno considerare, nell'adeguamento della progettazione, il quadro di riferimento indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità1 che recepisce i Goals dell'Agenda 2030. La prospettiva è quella di una continua crescita delle competenze di cittadinanza, in una scuola quale comunità educativa, motore di crescita e cambiamento per lo sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ciò premesso, la presente nota è finalizzata a fornire alle scuole, alcune indicazioni che possano essere utili per rimodulare il PTOF. La finalità è quella di valorizzare il lavoro già svolto ed innescare una riflessione sul ciclo di pianificazione e miglioramento, apportando le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti necessari. La Legge 107/2015, infatti, conservando l'impostazione e le finalità generali del DPR 275/1999, ma aggiornando ed integrando parzialmente lo scenario di riferimento, fornisce alle scuole, oltre agli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, significative indicazioni concernenti alcuni punti qualificanti ed ineludibili del PTOF. Ci si riferisce, in particolare a: il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. I, comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013); la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (art. l, comma 12 Legge 107/2015)2; i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 33 Legge 107/2015); le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015); i fabbisogni dell'organico dell'autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art.1, comma 14 Legge 10712015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli organici; il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. I, comma 14 Legge 107/2015); l'introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, con l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità (art. 1, comma 28 Legge 107/2015). Oltre a ciò, si richiama la centralità della nuova impostazione della gestione dell'organico dell'autonomia, come previsto, in particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015 e già oggetto delle note prot. 2805 dell'1l dicembre 2015 e prot. 2852 del 5 settembre 2016. A sostegno di quanto già rappresentato, si rileva che si stanno via via affermando, grazie alle esperienze intraprese dalle scuole, pratiche virtuose e percorsi innovativi all'interno dei quali l'utilizzo dell'organico dell'autonomia è finalizzato, tra l'altro, a: 1.perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento; 2.agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti; 3.progettare e realizzare interventi in rete per potenziare e anche per superare, quando possibile, la diseguale assegnazione dei posti di potenziamento tra gradi di scuole; 4.utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. l, comma 5 Legge 107/2015); 5.utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr. art. 1, comma 3 Legge 107/2015); 6.realizzare progetti di innovazione, finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. Ciò al fine di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il successo formativo per tutti; 7.organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico dell'autonomia (cfr. art. I, comma 85 Legge 107/2015). 2. Il PTOF nei decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 181 della Legge 107/2015 In relazione ai decreti legislativi di delega, pur nella consapevolezza che il percorso dovrà essere completato con l'emanazione di diversi provvedimenti attuativi, si ritiene utile fornire alcuni orientamenti per le attività dei collegi docenti. Di seguito si elencano, per alcuni decreti legislativi, le possibili connessioni con i Piani Triennali dell'Offerta Formativa. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività In attesa dell'emanazione del Piano delle Arti di cui all'art. 5 e della possibilità di utilizzare le risorse di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 60/2017, le istituzioni scolastiche potranno potenziare e rendere esplicite nel PTOF le azioni che rientrano tra le attività previste dal decreto.3 Anche l'utilizzo dell'organico dell'autonomia potrà essere rivisto nell'ottica dell'ampliamento delle proposte formative. In particolare potrà essere riconsiderato l'impiego di risorse professionali con formazione artistica. Tale utilizzo, possibile altresì per l'assegnazione di posti di organico di potenziamento su classi di concorso afferenti alle discipline coinvolte nello sviluppo dei temi della creatività, potrà essere progettato anche per la realizzazione in rete delle attività. In questo caso è auspicabile che i docenti coinvolti siano resi partecipi di tutte le fasi progettuali in maniera tale da essere protagonisti dell'azione che si va ad implementare. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato Il Decreto Legislativo n. 62/2017 interviene su materie importanti e delicate, affrontando, per quanto riguarda il primo ciclo, le questioni inerenti la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, la struttura e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi. Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado, importanti novità vengono previste per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2018/2019, in coerenza con il mandato contenuto nella delega. Nella parte iniziale del decreto, che tratta principi, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, vengono affermati concetti che sono validi per tutto il sistema scolastico. In particolare, si chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento c se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo. Si sottolinea, inoltre, che i collegi dei docenti vengono chiamati, in continuità e rafforzando quanto già previsto dal DPR 122/2009, a definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendo organicamente tali elementi nel PTOF.4 Com'è noto, le misure contenute nel D. Lgs. 62/2017 sono in vigore per il primo ciclo già dall'a.s. 2017/2018, mentre la nuova normativa sullo svolgimento degli esami di Stato per il secondo ciclo sarà applicata nell'a.s. 2018/2019. E' quindi opportuno che i collegi dei docenti, già nel corso della riflessione che porterà ad eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PTOF entro il corrente mese di ottobre, affrontino e prevedano percorsi di approfondimento sulla tematica della valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, con particolare riferimento ai voti accompagnati dai livelli di apprendimento, alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di I grado, alla valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione. DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità Nel PTOF è inserito il Piano per l'inclusione5, strumento di riflessione e di progettazione, elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL. Il decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di sé, 4 "La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa ... (art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62) 5 "Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ... (art. 8 comma l Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66) nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale dell'ICF che pone le basi per la elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del PEI. Anche se alcune delle modifiche più strutturali, come l'istituzione dei GIT (Gruppi per l'inclusione territoriale), entreranno in vigore dal 2019, il Piano per l'inclusione è già da quest'anno scolastico uno dei documenti necessari anche al fine di favorire il futuro raccordo con il GIT per una coerente richiesta delle risorse professionali. Il decreto legislativo individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel RAV, potranno diventare riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per la sua integrazione con il PTOF6. 3. Strumenti a supporto dell'autonomia scolastica Ormai da quasi venti anni, cioè dall'emanazione del DPR 27511999, le scuole si sono impegnate nella predisposizione dei Piani dell'Offerta Formativa, con la partecipazione di tutte le componenti della comunità educante. Questa intensa attività di pianificazione ha prodotto risultati interessanti: le scuole, in assenza di uno schema fisso di riferimento, hanno elaborato documenti ricchi e talvolta differenziati, in relazione ai vari tipi di approcci utilizzati. Non sempre, però, dalla lettura e dall'analisi necessariamente qualitativa dei PTOF, presenti sui siti istituzionali e sulla piattaforma "Scuola In Chiaro", si evince chiaramente l'identità culturale, pedagogica e progettuale dell'istituzione scolastica. Vi sono scuole che hanno privilegiato, con ottimi contributi la costruzione dei curricoli. Significative elaborazioni riguardano poi le linee metodo logiche, i criteri e le modalità di verifica e valutazione delle competenze o altri aspetti di innovazione didattica. Altre hanno curato maggiormente gli aspetti organizzativi o l’illustrazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Il Capo Dipartimento 1 http://www.miur,gov.ti/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030* http://www.asvis.it/agenda-2030/* 2 "Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale del! 'Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico (...)" Piano Nazionale per la formazione dei docenti adottato con DM 797 del 19 ottobre 2016. 3 In particolare "(..) le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale. di studio. approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. " (art. 2 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60) 4 "La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa ... (art. 1 comma 2 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62) 5 "Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ... (art. 8 comma l Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66) 6 "1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALS1), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto. definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; j) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e. in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. " (art. 4 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66) |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 10 Ottobre 2017 00:03)