In relazione all’art. 121 del DL n. 18/2020.

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m-pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0008615.05-04-2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

Alle istituzioni scolastiche ed educative
p.c.: Agli Uffici Scolastici Regionali
Alle OO.SS.

OGGETTO: supplenze brevi e saltuarie – art. 121 del DL n. 18/2020

Si fa seguito alla nota prot. n. 392 del 18 marzo 2020 per rappresentare quanto segue.

Sono giunte diverse richieste di chiarimento da parte delle istituzioni scolastiche in ordine alle modalità di attuazione dell’art. 121 Dl n. 18/2020 sotto il profilo contabile di competenza di questa Direzione Generale. In particolare, è stato richiesto di conoscere se ciascuna istituzione scolastica abbia la possibilità di calcolare il limite delle risorse spendibili in questo periodo emergenziale sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, nonché di chiarire se, in caso di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, ad un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento, fosse possibile attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica ma nel rispetto dell’art. 121.

Tenuto conto del complessivo funzionamento del sistema di attribuzione degli incarichi, nonché di autorizzazione e pagamento dei medesimi da parte dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti, occorre considerare che il livello della spesa storica, anche della singola istituzione scolastica, può essere determinato solo mediante una rilevazione posta in essere a livello nazionale.

Al contempo corre l’obbligo di evidenziare che la preventiva assegnazione di un budget di risorse alla singola istituzione scolastica, entro il quale conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione dei titolari assenti, non sarebbe compatibile con l’esigenza di assicurare la continuità nell’erogazione della didattica, mediante sostituzione dei titolari assenti, nei casi concreti di istituzioni scolastiche ove si presenti un fabbisogno eccedente rispetto alla spesa storica.

Le considerazioni anzidette consentono di evidenziare, sotto il profilo finanziario, la portata applicativa delle disposizioni normative introdotte dall’art. 121.

La citata norma di legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevede misure volte a garantire che gli incarichi di supplenza breve e saltuaria continuino ad essere regolarmente conferiti anche durante questo periodo emergenziale di sospensione della didattica “in presenza”, attesa la necessità di assicurare la piena erogazione dell’offerta didattica in modalità “a distanza” e di evitare che si determini il venir meno del ricorso ai contratti a tempo determinato con negative ricadute in termini occupazionali ed economici. A tal fine, è stata prevista anche la possibilità di assegnare alle istituzioni scolastiche, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e della spesa storica, un budget da utilizzare per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti a tempo determinato anche a prescindere, in questo ultimo caso, dal rientro del titolare assente nell’ottica di potenziare le attività didattiche a distanza, purché si rispetti il limite delle risorse assegnate. Si deve infatti tenere conto che dall’attuazione delle disposizioni normative di cui all’art. 121 del DL 18/2020 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rappresenta pertanto che, alla luce dell’insieme delle disposizioni vigenti in materia, l’assegnazione delle risorse prevista dalla norma non si riferisce al limite entro il quale le istituzioni scolastiche possano conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione del titolare assente. Viceversa la previsione normativa, partendo dal presupposto che in questo peculiare periodo potrebbe verificarsi una riduzione del personale a tempo determinato incaricato di supplenze brevi, vuole porre rimedio a tale problematica consentendo all’Amministrazione di assegnare alle istituzioni scolastiche le risorse risultanti disponibili mediante un’analisi congiunta della tendenza della spesa rispetto ai livelli storici e delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione sui quali insiste la spesa. Ne consegue che, nel caso in cui tale evenienza non si verifichi, non si pone l’esigenza di attribuire incarichi di supplenza breve ulteriori e dunque non si procede ad assegnare un budget di risorse dedicato a tale finalità.

Da un analitico esame degli incarichi di supplenza breve e saltuaria conferiti dalle istituzioni scolastiche, da ultimo, nel mese di marzo, può evincersi che il numero complessivo dei contratti stipulati e la relativa spesa sono, nel periodo della rilevazione, in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio. Sicché la finalità perseguita dalla norma risulta conseguita dal sistema scolastico nazionale.

Per le ragioni anzidette, essendo stato di fatto salvaguardato il livello occupazionale del personale a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 121 DL n. 18/2020, le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria. Allo stato attuale pertanto, alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo, non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 121 per lo stanziamento, nel corrente mese, di un budget di risorse da destinare in via straordinaria al conferimento di incarichi di supplenza breve ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per compensarne la flessione.

Al fine di verificare che nelle prossime settimane i livelli occupazionali del personale a tempo determinato continuino ad attestarsi, a livello nazionale, sulla media dell’andamento storico della spesa, ovvero che non vi sia una riduzione della stessa, si informa che in data 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI. Sulla base di tale rilevazione sarà possibile desumere qual è la tendenza e, in caso di eventuale prosecuzione della sospensione dell’attività didattica in presenza, se ricorrano i presupposti giuridici e contabili per attivare le misure previste dalla norma in esame (salvaguardare i livelli occupazionali nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nel corrente esercizio). Sarà cura di questa Amministrazione centrale fornire ulteriori comunicazioni al riguardo.

Si invitano le istituzioni scolastiche a prestare particolare attenzione nel voler inserire tempestivamente nel sistema SIDI tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria, in sostituzione del docente assente, stipulati entro la data del 15 aprile affinché possa essere effettuato il corretto monitoraggio del fenomeno da parte dell’Amministrazione centrale. A tal fine si invitano altresì le istituzioni scolastiche a voler validare tutti i contratti esistenti alla predetta data per una puntuale quantificazione degli oneri mediante il sistema NOIPA.

IL DIRIGENTE GENERALE
Jacopo Greco


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 06 Aprile 2020 19:07)

 

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