Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ha la copertura finanziaria nel bilancio dell’Amministrazione, sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo.

 

UIL, Comunicato

 


        Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti, in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni continuativi, è sancito nel contratto dal combinato disposto dell’art 146 del CCNL 2007 che richiama l’art 69 del CCNL 94 -97 ”ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza“ (vedi allegati).

        Entrambi i contratti sono stati certificati dalla Corte dei conti ed approvati dal Consiglio dei Ministri, pertanto la copertura finanziaria è presente sul bilancio dell’Amministrazione, sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo.

        La circolare sul programma annuale delle scuole per l’anno 2012 ricorda, correttamente, che “per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di una risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.” .

        L’incarico, di natura discrezionale, viene emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità (non c’e nessun automatismo). Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla DPT, a firma del Dirigente Scolastico, al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.

        Solo in caso di formale diniego al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio sarà possibile instaurare un contenzioso per la mancata liquidazione del compenso

 

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UIL Scuola, I riferimenti normativi

 


PROGRAMMA ANNUALE 2012 CIRC 9353 DEL 22-12-2011

ART. 146 CCNL Scuola 2006 – 09 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

Art.69 del CCNL Scuola 94-97 INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI E DI REGGENZA

 


PROGRAMMA ANNUALE 2012 CIRC 9353 DEL 22-12-2011

(…) Per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di una risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.

In particolare, circa la sostituzione di un dipendente assente con altro soggetto cui si chiede di svolgere funzioni superiori, si richiama, tra l’altro, quanto disposto dall’ art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica superiore in caso di assenza del dipendente, fermo restando la necessità di disporre della copertura finanziaria, che per l’indennità in questione, come detto, non è assegnata a codesta istituzione scolastica.

Peraltro, a tal riguardo giova ribadire che la disposizione di cui al citato art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, sanziona con la nullità l’eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata.

Quanto sopra fatta salva naturalmente la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti collaboratori, la cui attività è retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (cfr. art. 34 CCNL).

Nel caso di posto in organico del DSGA vacante, disponibile e non copribile con supplenti annuali per esaurimento delle relative graduatorie, la copertura finanziaria per la relativa indennità è presente sul bilancio dell’Amministrazione – non quindi su quello della scuola – sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo.

Pertanto, sarà cura della scuola inviare il relativo provvedimento di variazione dello stato giuridico alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio; (..)

 


ART. 146 CCNL Scuola 2006 – 09 NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

1) In applicazione dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente CCNL;

f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;

g) la seguente normativa:

1) art. 3 del DPR n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)

2) art. 17 del DPR n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)

3) art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)

4) art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)

5) art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n. 399/88

6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)

7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);

8) art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95

9) artt. 38, 40 e 67 del T.U. n. 3/57, art. 20 legge 24.12.86, n. 958 e art.7 legge 30.12.91, n. 412 (servizio militare)

10) art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione in servizio) www.liceozingarelli.it

11) art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L. 449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001. 2.

È espressamente disapplicata la seguente normativa:

- l’art. 475 del D.Lgs. n. 297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);

- l’art. 568 del D.Lgs. n. 297/94 (assegnazione provvisoria);

- l’art. 478 del D.Lgs. n. 297/94 (sostituzione dei docenti assenti);

- l’art. 455 del D.Lgs. n. 297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);

- l’art. 480 del D.Lgs. n. 297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);

- l’art. 7, comma 4 -secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 59/2004;

- l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;

- l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004 ;

- l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;

3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.

 


ART.69 DEL CCNL Scuola 94-97 INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI E DI REGGENZA

1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.

 

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 06 Aprile 2012 15:43)

 

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