“… tenere conto delle norme di contenimento della spesa pubblica e delle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.”

>

MEF – RGS - Prot.252995 del 03/11/2023 - U
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L’ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

CIRCOLARE N. 29
Allegato: 1 (quadro sinottico) *

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA
A Tutti i Ministeri
ROMA
e, p. c.:
Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA
Ai Rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2024.

In riferimento agli enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, nel corso del 2023 non si rilevano novità di rilevante impatto in termini di ulteriori adempimenti da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2024, ad eccezione di quanto di seguito specificato nella presente circolare.

Pertanto, il bilancio di previsione 2024 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, ribadendo la necessità che i predetti enti ed organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti volti ad assicurare una proficua gestione delle risorse pubbliche ed il contenimento della spesa considerando, in particolare, il rispetto delle indicazioni di seguito fornite.

Va segnalato, altresì, che qualora il quadro normativo dovesse subire variazioni in forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026), si provvederà, con successiva circolare, a fornire ulteriori istruzioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà aggiornata anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

È utile ribadire che, per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2024 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relativamente alle Istituzioni scolastiche e alle Istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica quali unità locali, rispettivamente, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’università e della ricerca, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Per quanto concerne gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, di cui all’art. 33 commi 2 e 3 del D.P.C.M. n. 169/2019, per i quali valgono le disposizioni di cui all’art. 1, comma 804, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si confermano le indicazioni già fornite con circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019.

Riguardo all’ambito di applicazione soggettivo di talune norme, si ribadisce che qualora la normativa di riferimento faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), si dovrà tenere conto dell’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, vengono ricomprese nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Ciò posto, nel richiamare le disposizioni in vigore e le indicazioni in precedenza diramate con apposite circolari, si rende opportuno fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, al fine di orientare gli enti ed organismi pubblici destinatari della presente circolare verso la corretta interpretazione e l’uniforme attuazione delle stesse.

Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell’allegato quadro sinottico (Allegato 1*) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse, si suggerisce di prendere visione delle precedenti circolari emanate in materia1, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.

Appare utile evidenziare che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell’approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

1. Misure di contenimento della spesa

Ai fini del computo dei limiti di spesa vigenti per gli enti ed organismi pubblici rientranti nell’ambito di applicazione definito dall’art. 1, comma 590, della legge n. 160/2019, si ritiene utile rammentare che, con le circolari RGS n. 23 del 19 maggio 2022 e n. 42 del 7 dicembre 2022 - tenendo conto del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici in conseguenza degli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti intervenuti nel sistema produttivo dei beni e dei servizi - è stata prevista l’esclusione, rispettivamente, per gli anni 2022 e 2023, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall’art. 1, comma 591, della medesima legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento degli stessi.

In particolare, l’esclusione di cui trattasi è stata operata scomputando le suddette voci di spesa sia dalla determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sia dalla determinazione delle spese effettivamente sostenute, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

Ciò posto, considerato il protrarsi della situazione politica internazionale conflittuale e tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi applicati nella fornitura dei servizi energetici, si reputa opportuno confermare, anche per l’esercizio 2024, l’esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l’esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in parola.

L’esclusione in parola andrà operata, come per gli esercizi precedenti, sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio 2024 e, al contempo, non includendo le corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Da ultimo, con riferimento all’evoluzione del quadro epidemiologico da COVID-SARS 19, si ritiene utile evidenziare che le interpretazioni fornite e le deroghe ed eccezioni già individuate con le ultime circolari RGS n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell’11 novembre 2021, n. 23 del 19 maggio 2022 e n. 42 del 7 dicembre 2022, sono da ritenersi confermate anche per l’esercizio 2024.

La determinazione delle spese di cui trattasi e la sussistenza dei presupposti della loro esclusione è demandata alla responsabilità degli amministratori e alla verifica da parte dell'organo interno di controllo.

2. Trattamento economico del personale non contrattualizzato

Con riferimento al personale non contrattualizzato, in merito all’aggiornamento annuale relativo all’anno 2023, occorre tenere conto della comunicazione ISTAT riferita all’adeguamento retributivo per il medesimo anno, pari allo 0,98 per cento, che dovrà essere recepita nell’apposito d.P.C.M. in corso di perfezionamento, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dell’accantonamento per i relativi oneri da effettuare nei rispettivi bilanci.

3. Misure per la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali per le pubbliche amministrazioni

Per quanto attiene alla materia dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – anche al fine del conseguimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, prevista tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea – si ritiene necessario rammentare la puntuale osservanza delle istruzioni diramate con la circolare 7 aprile 2022, n. 17/RGS, in merito agli adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 858-872), come novellata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la quale ha introdotto misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla Direttiva europea 2011/7/UE (recepita dal decreto legislativo 9 dicembre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192), sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi.

Al riguardo, ferma restando la necessità che gli enti ed organismi pubblici provvedano ad eseguire i pagamenti delle transazioni commerciali nel più rigoroso rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 231/2002, garantendo, altresì, l’aggiornamento dei dati e la corretta implementazione delle informazioni nel sistema PCC, si richiama l’attenzione sull’importanza dell’attività di accertamento che l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza, è tenuto ad espletare nello specifico ambito delle verifiche in ordine al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali nonché ai relativi adempimenti di monitoraggio.

I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei Collegi di revisione e sindacali vigileranno sulla corretta applicazione, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

4. Ulteriori indicazioni

Ai Collegi di revisione e sindacali, si raccomanda, infine, di voler tenere in debito conto le indicazioni già segnalate in precedenza 2 circa le modalità di svolgimento delle sedute degli organi, rammentando, in proposito, che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, non sono state più prorogate le disposizioni 3 che hanno consentito, per tutta la durata dello stato di emergenza, di effettuare le sedute degli organi in videoconferenza quandanche non prevista dall’ordinamento regolamentare interno. Conseguentemente, si richiama l’attenzione sulla circostanza che le riunioni dei predetti organi possono svolgersi telematicamente qualora tale modalità sia disciplinata dagli atti statutari o regolamentari dell’amministrazione controllata.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta

---

1 Si vedano le circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12 del 15 aprile 2011, n. 33 del 28 dicembre 2011, n. 28 del 7 settembre 2012, n. 30 del 22 ottobre 2012, n. 2 del 5 febbraio 2013, n. 35 del 22 agosto 2013, n. 8 del 2 febbraio 2015, n. 32 del 23 dicembre 2015, n. 12 del 23 marzo 2016, n. 26 del 7 dicembre 2016, n. 18 del 13 aprile 2017, n. 33 del 20 dicembre 2017, n.14 del 23 marzo 2018, n. 31 del 29 novembre 2018, n. 14 del 29 aprile 2019, n. 9 del 21 aprile 2020, n. 26 del 14 dicembre 2020, n. 11 del 9 aprile 2021, n. 26 dell’11 novembre 2021 la circolare n. 23 del 19 maggio 2022, n. 42 del 7 dicembre 2022, e, da ultimo, n. 15 del 7 aprile 2023.

2 Circolare RGS n. 42 del 7 dicembre 2022, pag. 3.

3 Art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e altre norme emergenziali recate da Ordinanze e D.P.C.M.

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MEF-RGS originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Da/ Fonte/ Titolare»
MEF Ragioneria Generale dello Stato
Circolare N. 29
03 novembre 2023


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

MEF Ragioneria Generale dello Stato
https://www.rgs.mef.gov.it


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MEF» Dcm_03nov2023=RS_2023-11-03»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Ultimo aggiornamento (Domenica 05 Novembre 2023 00:22)