Incostituzionale la legge della Lombardia per la chiamata “diretta”.

La Regione Lombardia con una sua legge avrebbe voluto legiferare in un campo che è riserva di legge statale.

La Corte Costituzione ha chiarito che le assunzioni del personale docente, nella gestione MIUR e pagato dal MEF (pubblico impiego), deve avvenire nel rispetto delle leggi statali, come dichiara l’art. 117 della Costituzione.

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Corte Costituzionale, Sentenza 76/2013

SENTENZA N. 76
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(…Omissis…)

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 13 marzo 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Cintioli per la Regione Lombardia.

(…Omissis…)

3.— Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata consente alle istituzioni scolastiche – secondo quanto riportato in precedenza – di «organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica»; a tali selezioni è ammesso a partecipare – in base al comma 2-ter dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, modificato dalla norma oggi in esame – soltanto «il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». In base al sistema così creato, quindi, ciascun istituto scolastico statale ha la possibilità, alle condizioni indicate, di bandire i concorsi per il reclutamento dei docenti precari con incarico annuale.

È evidente, però, che in tal modo la Regione dispone in merito all’assunzione di una categoria di personale, appunto quello docente, che è inserito nel pubblico impiego statale. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, infatti, con le sentenze n. 37 del 2005 e n. 147 del 2012 – l’una in riferimento al c.d. personale ATA e l’altra in rapporto alla diversa posizione dei dirigenti scolastici – nell’attuale quadro normativo il personale scolastico è alle dipendenze dello Stato e non delle singole Regioni. Ne consegue che ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato.

La disposizione in esame si inserisce nel corpo dell’art. 3 della legge reg. Lombardia n. 19 del 2007, norma titolata «Valorizzazione dell’autonomia scolastica». Ora, il fatto che la previsione di concorsi per l’assunzione del personale docente sia inserita in tale ambito non muta i termini della questione, perché la valorizzazione dell’autonomia non può spingersi fino al punto di consentire ai singoli istituti scolastici di scegliere il proprio personale docente con concorsi locali. Né a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la legge regionale in esame limita la possibilità di assunzione del personale docente – scelto nell’ambito delle graduatorie provinciali ad esaurimento – ai soli incarichi annuali, avendo come obiettivo quello di favorire la continuità didattica; anche il personale docente assunto con contratto a tempo determinato fa ugualmente parte del pubblico impiego.

La previsione della possibilità di reclutare tale personale con modalità stabilite da una legge regionale, quindi, oltre ad essere del tutto eccentrica rispetto all’ordinamento nel suo complesso, è in evidente contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

4.— Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Gli ulteriori parametri costituzionali richiamati rimangono assorbiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente

(…Omissis…)



Estratto

I testi normativi presentati non hanno valore legale ed ufficiale.

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Regione Lombardia, “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7


Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7
Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione
(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

TITOLO I
MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

(…Omissis…)

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA)(2)

(…Omissis…)

Art. 8
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 19/2007*. Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Alla l.r. 19/2007è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.

2 ter. E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

2 quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.

(…Omissis…)


Estratto

* Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 3
(Valorizzazione dell'autonomia scolastica)

1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

2 bis. Al fine di realizzare l’incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l’offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell’ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall’anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.(1)

2 ter. E’ ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.(2)

2 quater. Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’intesa di cui al comma 2 bis.(3)

2 quinquies. La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.(4)


I testi normativi presentati non hanno valore legale ed ufficiale, dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (http://www.bollettino.regione.lombardia.it )


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Costituzione italiana


(…Omissis…)
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…Omissis…)
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
(…Omissis…)
n) norme generali sull'istruzione;

(…Omissis…)


Estratto

I testi normativi presentati non hanno valore legale ed ufficiale, dato dalla sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Ultimo aggiornamento (Giovedì 25 Aprile 2013 09:48)