le aziende sanitarie, di propria iniziativa, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole …

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1.1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: GPDP, CS, 01-09-2017
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Garante per la protezione dei dati personali
Comunicato stampa
Roma, 1 settembre 2017

Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl
Approvato un provvedimento urgente per semplificare gli adempimenti e consentire trattamenti di dati non previsti dalla legge sui vaccini

Da oggi gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'infanzia potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione. Questa la decisione del Garante che ha adottato un provvedimento urgente – con valenza generale - per consentire un trattamento dei dati non previsto dalla normativa sui vaccini se non dal 2019.

Tale decisione risponde alla richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di numerose altre amministrazioni su scala nazionale che hanno manifestato l'intenzione di effettuare uno scambio automatico di dati sulla regolarità vaccinale - anche in assenza di una specifica norma che lo consentisse – al fine di favorire il rispetto degli obblighi vaccinali nei termini previsti dalla legge.

In considerazione dell'esigenza segnalata e dell'imminente avvio dell'anno scolastico, il Garante ha adottato con procedura urgente un provvedimento a valenza generale che autorizza una comunicazione di dati personali non sensibili dalle scuole alle autorità sanitarie.

In particolare, alla luce delle finalità istituzionali perseguite e delle difficoltà operative evidenziate:

Le scuole – sia quelli pubbliche, sia quelle private – e i servizi educativi per l'infanzia possono trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti. Tali elenchi potranno essere usati per l'attività di verifica delle singole posizioni e per l'avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista dal decreto.

• Il Garante ricorda che le aziende sanitarie, di propria iniziativa, al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.

Nella giornata di ieri, sono giunte richieste da parte di alcune regioni che vorrebbero poter comunicare direttamente alle scuole, anche tramite le aziende sanitarie, i dati sulle vaccinazioni effettuate dagli alunni. Al riguardo, si ricorda che se il trattamento di dati sensibili non è espressamente previsto da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante di esprimersi in tal senso solo dopo aver adottato una norma regolamentare - con parere conforme dell'Autorità - che specifichi i tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi indicati del Codice della privacy.

"Sin dall'inizio della vicenda il Garante della privacy ha offerto la massima collaborazione ai Ministeri competenti e a tutte le altre amministrazione coinvolte." – afferma il Presidente Antonello Soro – "Per aiutare ulteriormente famiglie, scuole e regioni, abbiamo ritenuto ora necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati. Ci auguriamo che questo provvedimento ristabilisca chiarezza e limiti i possibili rischi legati a uno scambio dati effettuato in assenza di una regolamentazione omogenea su tutto il territorio".

"Con il nostro provvedimento è ora consentita la trasmissione dei registri degli iscritti dalle scuole alle Asl. Al momento, invece, manca un'adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni".


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

Garante per la protezione dei dati personali

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home


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Link/siti
esterni
non collegati

RS > Il materiale è raccolto come personale documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


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< N.d.R.

1.2) Documentazione (sito esterno)
Fonte: GPDP, Prov.365/2017, 01-09-2017»

Garante per la protezione dei dati personali
Registro dei provvedimenti
n. 365 del 1° settembre 2017
Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl - 1° settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119;

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione, del 16 agosto 2017, prot. n. 1622, concernente "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot. n. 25233, recante "Prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, effettuata in data 24 agosto 2017, così come integrata con la successiva del 29 agosto 2017, dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, avente ad oggetto la procedura operativa, concordata nell'ambito di un accordo tra il predetto Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Anci-Toscana, Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est, finalizzata ad agevolare l'adempimento dei nuovi obblighi prescritti dal d.l. n. 73/2017; in particolare, la procedura prospettata prevede che:

- gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle aziende sanitarie competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;

- le aziende sanitarie procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiveranno, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione;

VISTO che sono pervenute al Garante ulteriori richieste da parte di diversi soggetti coinvolti, volte ad introdurre misure di semplificazione degli adempimenti previsti dal d.l. n. 73/2017, e che sono state apprese, da notizie stampa, informazioni su iniziative analoghe a quella sopra citata;

VISTI gli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, in base ai quali la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata dal Garante la diversa determinazione ivi indicata;

VISTO l'art. 2, comma 2, del Codice il quale prevede che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento;

RITENUTO che la questione oggetto della comunicazione al Garante riveste particolare urgenza - considerati i tempi ristretti richiesti dal d.l. n. 73/2017 per dare attuazione ai nuovi adempimenti e l'imminente apertura dell'anno scolastico/educativo 2017/2018, nonché l'ingente numero della popolazione scolastica coinvolta - che non consente, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

L'art. 1 del d.l. n. 73/2017 sopra citato prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologia in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1). Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1 bis).

Sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica (art. 1, comma 2).

Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).

In caso di mancata osservanza degli obblighi vaccinali, è previsto che "i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione". In caso di inadempimento "è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento". La sanzione non è applicata nel caso in cui, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, i predetti soggetti provvedano, nel termine indicato "a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età" (art. 1, comma 4).

In tale contesto, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a richiedere, all'atto dell'iscrizione del minore "la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente" (art. 3, comma 1). La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti è segnalata dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria locale che, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, comma 4 (art. 3, comma 2). Limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, "la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso" (art. 3, comma 3).

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il decreto introduce misure di semplificazione per gli adempienti vaccinali in funzione dell'iscrizione al sistema di istruzione. A regime, dunque, i dirigenti scolatici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, trasmettono "alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico", e tali elenchi sono restituiti dalle aziende sanitarie alle scuole "con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente". A seguito di tali adempimenti, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi saranno convocati dalla scuola e invitati a depositare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all'azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3 bis).

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni a partire dall'anno scolastico di prossima apertura, il medesimo decreto ha previsto una disciplina transitoria per l'anno 2017/2018, secondo la quale la documentazione prevista dall'art. 3, comma 1, deve essere presentata dai genitori dei minori alle scadenze previste (10 settembre 2017, per i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie; 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione). In particolare, "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018" (art. 5).

Con le circolari del 16 agosto 2017, sopra richiamate, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) hanno fornito le prime indicazioni in ordine all'applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 5 del decreto, Al riguardo, per l'anno 2017/2018, nel caso di effettuata vaccinazione, è stato precisato che, per agevolare i genitori/tutori/soggetti affidatari e dare loro il tempo necessario a recuperare la copia del libretto vaccinale, il certificato vaccinale o l'attestazione della ASL, tale documentazione può essere sostituita da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Il Ministero della Salute, in particolare, specifica la tipologia di documentazione che può essere presentata agli istituti scolastici per comprovare:

a) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età;

b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie: l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi, presentando o copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990 (tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata effettuata), o attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica;

c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione.

OSSERVA

Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell'ambito delle procedure di semplificazione da attuarsi mediante un accordo stipulato tra le diverse istituzioni coinvolte a vario titolo nell'attuazione del decreto (Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Anci-Toscana, Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est), ha comunicato al Garante l'intenzione di attivare flussi di dati personali tra i predetti soggetti.

In particolare, l'accordo prevede che:

- gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle aziende sanitarie competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;

- le aziende sanitarie procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiveranno, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione.

La predetta comunicazione risulta in linea con il Codice, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali, non aventi natura sensibile o giudiziaria, allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento (il legislatore ha, infatti, introdotto i predetti flussi informativi diretti tra scuole e aziende sanitarie solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020), sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano essere altrimenti perseguite senza l'utilizzo dei dati oggetto della richiesta (cfr. artt. 18, comma, 2, 19, comma 2, e 39, del Codice).

Ciò premesso, si rileva che l'iniziativa sottoposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, risponde a specifiche esigenze di far fronte, tempestivamente e in modo efficace, alle difficoltà delle aziende sanitarie di gestire le imminenti richieste massive dei genitori volte ad ottenere la documentazione vaccinale aggiornata necessaria, e, corrispondentemente, dei genitori ad acquisirla entro il termine del 10 settembre e del 31 ottobre p.v..

Le esigenze rappresentate dall'Ufficio Scolastico Regionale, nonché dagli altri soggetti che a vario titolo hanno coinvolto il Garante, volte ad ottenere in questa prima fase l'elenco completo dei soggetti iscritti, risultano, quindi, condivisibili, considerati l'ingente numero dei soggetti in età scolare interessati, il brevissimo lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto e le scadenze stabilite per l'avvio dell'anno scolastico, peraltro, a ridosso del periodo feriale estivo.

La trasmissione dei dati sopra indicati consentirebbe alle aziende sanitarie interessate di avviare, fin dalla ricezione degli elenchi, la prevista attività di verifica delle singole posizioni e di avvio delle procedure previste (convocazione dei genitori), nonché di pianificare le attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori, anche di iniziativa, la documentazione richiesta dal decreto.

Tanto premesso, la comunicazione degli elenchi degli iscritti alle scuole deve ritenersi necessaria allo svolgimento di funzioni istituzionali delle predette amministrazioni, che non potrebbero essere altrimenti perseguite, con adeguata tempestività, nella specifica situazione sopra descritta, senza l'utilizzo dei dati oggetto della richiesta. In questi termini tale comunicazione, ove effettuata da scuole private, può ritenersi necessaria all'assolvimento degli obblighi di legge introdotti dal d.l. 73/2017.

Considerato, inoltre, che la normativa in esame prevede in capo ai genitori, o chi ha la patria potestà, l'obbligo di produrre alle scuole la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, nulla osta che le aziende sanitarie, ove lo ritengano, possano prevedere l'invio della predetta documentazione direttamente ai genitori, evitando agli stessi l'onere di recarsi presso la struttura sanitaria e limitando l'afflusso dei richiedenti ai casi in cui risulti effettivamente necessario.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

- Ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1 lett. a, del Codice, per le ragioni esposte in motivazione, ammette la trasmissione degli elenchi dei minori iscritti da parte degli istituti scolastici e dei servizi educativi alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, così come comunicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

- Considerato che l'applicazione della disciplina di cui al d.l. n. 73/2017 comporta la medesima esigenza, anche per il perseguimento delle finalità istituzionali di Uffici scolastici e aziende sanitarie appartenenti ad altre Regioni, la presente determinazione si intende resa, nei termini di cui sopra, anche nei confronti dei predetti soggetti, ove intendano avvalersene.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 1° settembre 2017

IL PRESIDENTE
Antonello Soro


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 04 Settembre 2017 09:59)