FAD/E-LEARNING NELLA FASE DI EMERGENZA
Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle linee guida. |
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ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Premessa La situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID 19, ha indotto il Governo nazionale e le stesse Regioni e Province Autonome, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell’epidemia, anche nel campo dell’istruzione e formazione professionale. La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le attività formative, in linea con quanto previsto dal DPCM 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/3/2020, nonché dal DPCM 4 marzo 2020, pubblicato sulla GU n. 55 del 4/3/2020. Tutte le Regioni e le Province Autonome hanno adottato iniziative varie, volte in particolare a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari. Nell’ambito della formazione regolamentata, avente valore sull’intero territorio nazionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato specifiche “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” il 25 luglio 2019. Nelle Linee Guida è stabilita una percentuale massima del 30% per il ricorso alla FAD/e-learning, relativa alla formazione teorica che, nell’attuale contingenza, rappresenta un limite eccessivamente stringente e richiede quindi una revisione, in funzione primariamente della salvaguardia delle aspettative degli utenti. L’evolvere della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative potranno inoltre condurre ad ulteriori estensioni della deroga oggetto del presente Accordo. Ambito di applicazione e durata dell’Accordo Il presente Accordo si applica a tutti i casi di formazione obbligatoria, avente validità sull’intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell’accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali, Il presente Accordo ha validità fino alla durata della situazione di emergenza. Sono esclusi dal campo di applicazione la formazione in materia di salute e sicurezza e tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning. Ad oggi rientrano in questa casistica i corsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande e quelli per gli ispettori incaricati della revisione dei veicoli a motore. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alle Linee Guida del 25 luglio 2019. Percentuale di utilizzazione della FAD/E-learning e modalità per l’utilizzo. In deroga alle disposizioni di cui alle LG del 25 luglio 2019, il ricorso a modalità FAD/e-learning è esteso al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui: 1. fino al 30 % con modalità sincrone/asincrone; 2. il restante 70%, aggiuntivo rispetto alla previsione precedente, esclusivamente con modalità sincrona, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica. Per i corsi in modalità asincrona è richiesto – al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi; Per i corsi in modalità sincrona è richiesto, in alternativa e nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali: o che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report; o che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line. Il soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività formativa, comunica le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione: a) un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto. b) La descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite; c) l’indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell’Ufficio regionale responsabile dei controlli; d) il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati. Nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l’attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l’autorizzazione preventiva alla deroga. Parte pratica ed esame Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell’esame conclusivo in presenza. A fronte del crescente fabbisogno di tali figure, la valutazione finale di coloro che hanno già completato – alla data del presente Accordo – il corso teorico-pratico di operatore socio sanitario e hanno maturato i requisiti di accesso all’esame di qualificazione, può essere effettuata con modalità a distanza, garantendo trasparenza e tracciabilità della valutazione stessa. Spendibilità della certificazione/attestazione Restano confermate le disposizioni dettate dalle Linee Guida del 25 luglio 2019, in particolare l’obbligo di evidenziare, anche in allegato all’attestazione/certificazione, l’effettivo ricorso e i dettagli relativi alla FAD/e-learning (ore, contenuti, modalità). Roma, 31 marzo 2020 |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
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^Fonte» CRPA_Dcm_31MAR2020 = RS_2020-04-09» |
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