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UIL Scuola, giugno 2015. Scheda di lettura
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RSU

ASpI, DIS-COLL e ASDI
Le novità sul sostegno al reddito dei lavoratori

Il così detto "Jobs Act" ha nuovamente riformato il sistema degli ammortizzatori sociali. Con il Decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015 sono state istituite le seguenti indennità: la NASpI che riunifica in un unico istituto le precedenti ASpI e Mini ASpI ed è rivolta ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente la propria occupazione; la DIS-COLL che sostituisce la precedente UNA TANTUM, è sperimentale per il 2015 ed è rivolta a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto; l'ASDI (Assegno di Disoccupazione), di nuovo una misura sperimentale per il 2015, rivolto a quanti, terminato il periodo di fruizione della NASpI senza aver trovato una nuova occupazione, permangano in una situazione economica di bisogno.

NASpI
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Cos’è

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), sostituisce le precedenti ASpI e Mini ASpI. La NASpI è un sostegno economico rivolto al lavoratore dipendente che abbia perso involontariamente l'occupazione.

N.B. La NASpI vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015 in poi. Per gli eventi intervenuti precedentemente valgono le disposizioni previste per l'ASpI.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti (a tempo determinato alla scadenza del contratto; a tempo indeterminato se licenziati anzitempo), sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori con contratto subordinato e il personale artistico con contratto subordinato.

A chi non spetta

Ai lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e agli operai agricoli. A coloro che hanno dato le dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (tranne nei casi in cui tale risoluzione consensuale sia avvenuta nell'ambito di una procedura di conciliazione presso l'Ufficio territoriale del Lavoro).

Requisiti

  • Essere in stato di disoccupazione involontaria così come definito dal DLgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c.1
  • Avere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Esempio: ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2015; nel quadriennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2015 devono risultare versati almeno 13 contributi settimanali.
  • Avere trenta giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per accedere alla NASpI è necessario possedere tutti e tre i requisiti indicati

N.B. I periodi contributivi che hanno già dato luogo a altre prestazioni di disoccupazione non sono computati.

Quanto spetta

L'importo della NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni nel caso in cui questa sia pari o inferiore – per il 2015 - all'importo di 1.195 Euro mensili, eventualmente incrementata del 25% per le somme eccedenti tale importo. Dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità viene ridotta del 3% mensile.

Per quanto tempo

La NASpI viene corrisposta ogni mese con assegno per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti negli ultimi 4 anni. Come sopra ricordato i periodi contributivi che hanno già dato luogo a un'altra prestazione di disoccupazione non vengono computati. Ciò vale sia per l'accesso che per il calcolo della durata della prestazione.

Contributi Figurativi

Per il periodo di fruizione della NASpI sono riconosciuti i contributi figurativi entro il massimale di 1.820 Euro.

Decadenza e cumulabilità

Il diritto a percepire la NASpI decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 6 mesi da cui derivi un reddito annuale superiore a quello escluso da imposizione (per il 2015 pari a 8.145 Euro).

L'indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi.

Nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro subordinato, superiore a 6 mesi, dia luogo ad un reddito inferiore a 8.145 Euro (per il 2015) la NASPI si mantiene, ma viene ridotta dell'80% del reddito previsto rapportato alla durata del contratto in relazione alla cessazione della NASpI o, se antecedente, la fine dell'anno.

Lo stesso meccanismo di mantenimento della NASpI, ma con riduzione dell'80% del reddito previsto, vale in caso di lavoro autonomo dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile per il mantenimento dello status di disoccupato (per il 2015 4.800 Euro).

Ha diritto a percepire la NASpI ridotta anche il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno di questi se il suo reddito risulta inferiore al minimo (8.145 Euro)

In questi ultimi tre casi è necessario comunicare all'INPS, pena decadenza dal diritto, il reddito annuo previsto derivante dall'attività entro un mese dall'inizio del contratto.

(1 È possibile presentare direttamente all'Inps la comunicazione di immediata disponibilità a lavorare contestualmente alla domanda per la NASpI.)

Condizionalità

La NASpI è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi Competenti.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la NASpI può essere presentata solo per via telematica:

  • direttamente dal sito dell'INPS con codice fiscale e PIN (dalla sezione servizi online)
  • tramite il contact center al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164164 da rete mobile (a pagamento).
  • tramite i patronati

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata entro e non oltre 68 giorni dalla data di scadenza o interruzione del contratto.

Esempio: data di scadenza del contratto 30 giugno 2015; termine ultimo di presentazione della domanda 6 Settembre 2015.

(NB. è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l'8° giorno, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Sono previste delle eccezioni rispetto ai termini su indicati. In particolare: in caso di maternità o di malattia, o malattia professionale, o infortunio sul lavoro indennizzati dall'INPS o INAIL insorti durante il rapporto di lavoro poi cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda NASpI decorre dalla data di fine del periodo di maternità, malattia, infortunio indennizzati; in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro indennizzabili insorti entro sessantotto giorni per la maternità, sessanta per malattia e infortuni, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere per la parte residua al termine di questo; in caso di vertenza sindacale i sessantotto giorni decorrono dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria; in caso di licenziamento per giusta causa decorrono dal trentesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di mancato preavviso decorrono dalla data di fine periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso).

A chi si può fare ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento. Si può presentare ricorso tramite il patronato) che saprà fornire informazioni più dettagliate e assistenza; oppure direttamente dal sito dell'INPS con codice PIN rilasciato dall'Istituto (dalla sezione servizi online).

DIS-COLL

Cosa è

È un sostegno economico rivolto ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Si tratta di una misura sperimentale per il 2015.

(N.B: LA DIS-COLL, a differenza della NASpI, vale per gli eventi di disoccupazione a seguito della scadenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto a partire dal 1° gennaio 2015)

A chi spetta

Ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA. Non è chiaro se siano ricompresi nella fruizione di questa misura gli altri parasubordinati iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. In particolare la UIL SCUOLA è impegnata in una vertenza per chiedere il riconoscimento di tale diritto agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi. A questo fine è attiva una petizione [*] che chiediamo a tutti di firmare.

A chi non spetta

Sono sicuramente esclusi gli amministratori e i sindaci; chi gode di pensione e i titolari di partita IVA.

Requisiti

Per poter richiedere la DIS-COLL è necessario soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

Essere in stato di disoccupazione involontaria così come definito dal DLgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c.2 [**]

Avere almeno tre mesi di contribuzione versata alla Gestione Separata INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente alla data di fine del contratto3. Es. Se il contratto di collaborazione è terminato il 30 Aprile 2015, è necessario far valere tre mesi di contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 (1° gennaio dell'anno solare precedente) al 30 aprile 2015 (data di fine del contratto)4.

Avere, nell’anno solare in cui è terminato il rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (per l’anno 2015 pari ad € 647,83).

Quanto spetta

L'importo della DIS-COLL corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali dell'anno in cui si verifica la scadenza del contratto e dell'anno solare precedente, nel caso in cui questa sia pari o inferiore – per il 2015 - all'importo di 1.195 Euro mensili, eventualmente incrementata del 25% per le somme eccedenti tale importo. Ad ogni modo per l’anno 2015 l'importo della DIS-COLL non potrà essere superiore a 1.300 euro.

Dal primo giorno del quarto mese di fruizione l'indennità viene ridotta del 3% mensile.

( 2 È possibile presentare direttamente all'Inps la comunicazione di immediata disponibilità a lavorare contestualmente alla domanda per la DIS-COLL.

3 Per il 2015 per la copertura di un mese occorre conseguire un reddito pari a 1.295,66 euro.

4 Per la DIS-COLL non vale il principio di "automaticità delle prestazioni": ciò significa che la prestazione viene riconosciuta solo a fronte dell'effettivo versamento dei contributi.)

Per quanto tempo

La DIS-COLL viene corrisposta ogni mese con assegno per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di mesi di durata dei o del rapporto di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la fine del contratto al predetto evento. Es. Per un collaboratore che ha un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi e 20 giorni, anche se con una copertura contributiva di 12 mesi, l’indennità spettante avrà una durata di 5 mesi e 10 giorni.

La durata massima della DIS-COLL non può superare i sei mesi di fruizione.

Ai soli fini della durata, nell’ipotesi di una successiva domanda di DIS-COLL, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL. Ipotizzando, ad esempio, la fruizione di soli 2 mesi dei 6 mesi spettanti, in occasione di una nuova domanda DIS­COLL non saranno computati quattro mesi di lavoro.

Contributi Figurativi

Non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Decadenza e cumulabilità

Il diritto a percepire la DIS-COLL decade nel caso di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; l'indennità viene invece automaticamente sospesa e poi riattivata nel caso di lavoro subordinato inferiore o pari a 5 giorni. Nel caso in cui venga attivata dal percettore della DIS­COLL un'attività autonoma o parasubordinata o di lavoro accessorio (voucher) che dia luogo ad un reddito inferiore a quello previsto per conservare lo status di disoccupato (per il 2015, 4.800 euro) l’indennità viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato alla durata del contratto in relazione alla cessazione della NASpI o, se antecedente, la fine dell'anno.

È però necessario, pena decadenza dal diritto, comunicare entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o se preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito presunto.

Condizionalità

La DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione e alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la DIS-COLL può essere presentata esclusivamente per via telematica. Le procedure telematiche per l’invio delle domande DIS-COLL sono state rese disponibili dall’11 maggio 2015 (prima di quella data le domande sono state accettate in forma cartacea).

Termini di presentazione della domanda

La domanda va presentata entro e non oltre 68 giorni dalla data di scadenza o interruzione del contratto.

Esempio: data di scadenza del contratto 30 giugno 2015; termine ultimo di presentazione della domanda 6 Settembre 2015.

(NB. è bene però presentarla subito, poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dalla scadenza del contratto se la domanda è stata presentata entro l'8° giorno, altrimenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.)

Sono previste delle eccezioni rispetto ai termini su indicati. In particolare: in caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione poi cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data di fine del periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati; in caso di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata della maternità o degenza ospedaliera e riprende a decorrere per la parte residua al termine di queste. Nel caso di malattia senza ricovero ospedaliero sopraggiunta durante il rapporto di collaborazione e protratti oltre la fine del contratto o insorta dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non si ha lo slittamento né la sospensione del termine di sessantotto giorni.

Per i contratti di collaborazione scaduti tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare applicativa dell'INPS) il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015. Solo in questi casi, quindi, l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda DIS-COLL è il 4 luglio 2015.

Passaggio dall'indennità UNA TANTUM alla DIS-COLL

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013 restano salvi i diritti maturati. I collaboratori che hanno presentato domanda di indennità UNA TANTUM entro il termine del 31/12/2014; o coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità nella gestione separata nel dicembre 2014, entro il termine del 31/01/2015, che possono far valere per l’anno 2013 tre mesi di contribuzione nella gestione separata, hanno diritto all’indennità UNA TANTUM così come definita dalla precedente normativa (legge n. 92/2012).

ASDI
Assegno di Disoccupazione

Cos’è

L'ASDI (Assegno di disoccupazione) è un sostegno economico introdotto in via sperimentale per l’anno 2015, pensato come una ulteriore tutela di sostegno al reddito per coloro che abbiano terminato il periodo di fruizione della NASpI senza aver trovato una nuova occupazione.

(N.B: L'ASDI è attivo a partire dal 1° maggio 2015.)

A chi spetta

A coloro che abbiano esaurito la fruizione della NASpI senza aver trovato una nuova occupazione e permangono in una situazione economica di bisogno in base ad una soglia ISEE da definire. In realtà, date le poche risorse stanziate, l'ASDI sarà rivolto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori prossimi al pensionamento, comunque nei limiti delle risorse previste.

Requisiti

Aver fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015; essere in stato di disoccupazione; trovarsi in una condizione economica di bisogno (rilevato tramite l'ISEE).

Quanto spetta

Si tratterà di un assegno pari al 75% dell’ultima mensilità della NASpI percepita, comunque di importo non superiore all'assegno sociale attualmente fissato a un massimo di 447 euro al mese, salvo incrementi per familiari a carico.

Per quanto tempo

L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi.

Decadenza e cumulabilità

L'ASDI è parzialmente cumulabile con redditi da lavoro in misura e con criteri da definire in un decreto successivo.

Condizionalità

La fruizione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego in cui si prevedono specifici impegni relativamente alla ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di proposte di lavoro.


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 15 Giugno 2015 17:41)

 

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