Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: limiti e vincoli
Le anticipazioni a cura della UIL Scuola. |
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Federazione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, un passo indietro rispetto allo scorso anno La logica dei vincoli continua a creare disparità di trattamento tra i docenti. Restano i vincoli per i docenti neoassunti. Procedura solo in deroga per i 13mila docenti assunti dalle GPS sostegno che possono presentare domanda in provincia o in altra provincia comunque in coda agli altri colleghi assunti a tempo determinato. Nell’anno scolastico 2022/23, grazie all’ultrattività del contratto integrativo sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie e ad una intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata anche dalla UIL Scuola Rua, si è permesso a tutti i docenti assunti in ruolo e a tempo determinato l’1/9/22 di presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale per l’a.s. 2023/24 senza alcun vincolo. A seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2019/22 e della nuova intesa sugli utilizzi e le assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2024/25, non firmati dalla UIL Scuola Rua, i docenti neoassunti in ruolo dalle GAE o dai concorsi o con contratto a tempo determinato dallo straordinario bis l’1/9/24, potranno presentare domanda di utilizzo e di assegnazione provvisoria solo all’interno della provincia di titolarità, mentre è preclusa la possibilità per altra provincia a meno che non si rientri in specifiche deroghe. Per tutti i docenti, invece, che sono stati assunti dalle GPS del sostegno l’1/9/24, il blocco della presentazione della domanda si applica sia nella provincia di titolarità che in altra provincia, a meno che non si rientri nelle deroghe. E anche qualora il docente vi rientri, la sua domanda sarà trattata in subordine rispetto a tutti gli altri colleghi in possesso del titolo di specializzazione. La logica dei vincoli, confermati anche con il CCNL 2019/22, continua a creare una disparità di trattamento tra i docenti, anche assunti nello stesso anno scolastico, con gravi limitazioni nel diritto a potersi ricongiungere al proprio familiare. Il tema della mobilità territoriale e annuale e i relativi vincoli ha costituito una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21. Contratto, la Uil Scuola Rua non firma: ecco le nostre ragioni Docenti: chi può/non può presentare domanda I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l’1/9/22 e a tempo indeterminato l’1/9/2023, possono presentare domanda di:
I docenti assunti dal concorso straordinario bis o dalle GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 21/22 o 22/23, che hanno rinviato o ripetuto il periodo di formazione e prova con un ulteriore contratto a tempo determinato nell’a.s. 2023/24, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2023/24, possono presentare domanda di:
I docenti assunti dalle GPS di I fascia posto di sostegno con contratto a tempo determinato l’1/9/2023, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2023/24, possono presentare domanda di:
In questo caso:
Deroghe I docenti esclusi dalle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie nella provincia di titolarità o per altra provincia (a seconda dei casi precedentemente elencati), possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:
a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in caso di assistenza non è necessaria la convivenza col familiare). c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118. Possono altresì presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se risultano in esubero sulla provincia Forniremo la scheda completa quando saranno note le date per la presentazione delle domande. Condividi questo articolo * [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL Scuola Rua» Dcm_27 Giu2024=RS_2024-06-28» |
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» www.reporterscuola.it «
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Ultimo aggiornamento (Domenica 30 Giugno 2024 02:09)