L’Avviso e il decreto del MI su “Elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed educativo ed il relativo avviso di apertura delle funzioni telematiche”. Attenzione alle scadenze.

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Lunedì, 12 luglio 2021

Elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenze del personale docente ed educativo ed il relativo avviso di apertura delle funzioni telematiche


Documenti Allegati
  • m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000051.03-03-2021.pdf*
  • Avviso Elenchi aggiuntivi GPS (2)-signed.pdf*

[*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MI originale e/o disponibili sui siti segnalati**> Estratti a seguire]
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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell'Istruzione
Comunicato
12-07-2021


Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

AVVISO

OGGETTO: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020.

Avviso aperura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia.

Si evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall’art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 01 agosto 2021.

Coloro che risultino già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all’art. 2, comma 3, del D.D. 21 luglio 2020, n. 858, e che richiedano l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, dovranno trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

Gli aspiranti non inseriti in alcuna GPS, oppure collocati in una diversa GPS rispetto a quella per la quale presentano domanda per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi, indicheranno nell’istanza anche le sedi prescelte, fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche, ai fini dell’iscrizione nelle correlate GI di II fascia.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

§§§§§§§§§§
Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell'Istruzione
Avviso
12-07-2021


m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000051.03-03-2021.pdf

Ministero dell’Istruzione

Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.

IL MINISTRO

[… Omissis …]

DECRETA

Articolo 1
(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui al Decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858

3. L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858

4. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque: a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive; b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.

6. Sono valutabili i titoli di specializzazione nei metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi per le sezioni della scuola dell’infanzia e primaria, autorizzati e rilasciati ai sensi del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e di abilitazione conseguiti entro la data del 20 luglio 2021. 7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nell’elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.

Articolo 2
(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858.

3. L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858.

4. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque:

a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;

b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.

6. Sono valutabili i titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.

7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell’elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.

Articolo 3
(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, e all’articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.

2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all’art. 2, comma 3, del DD 21 luglio 2020, n. 858 e che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo, devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.

3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.

Articolo 4
(Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze)

1. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispettive classi di concorso o posti di sostegno.

2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22.

3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

4. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.

5. Gli Ambiti territoriali provinciali procedono tempestivamente alla valutazione delle istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.

6. Non si effettua alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.

7. I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno o sui metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi, hanno la priorità nell’attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno o a metodo differenziato, rispetto agli aspiranti non in possesso dei predetti titoli.

Articolo 5
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima, per le attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’O.M. 10 luglio 2020 n. 60 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell’Istruzione – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell’Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico[1]economica dei candidati.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l’interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione [… Omissis …]

Articolo 6
(Metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

1. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell’infanzia e primaria, nonché coloro i quali hanno conseguito la specializzazione didattica entro i termini previsti dal presente decreto, possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al solo fine dell’attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza l’attribuzione del relativo punteggio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono costituiti specifici elenchi di aspiranti già presenti nelle GPS e GI col relativo titolo e i relativi elenchi aggiuntivi.

3. Le istituzioni scolastiche sedi delle sperimentazioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2018, n. 539 e al decreto del Ministro dell’istruzione 27 luglio 2020, n. 75, dispongono attraverso apposito bando di un elenco graduato di soggetti in possesso dei titoli di formazione sul metodo Montessori per la scuola secondaria di primo grado o in seconda istanza iscritti a uno dei predetti corsi di formazione, cui attingere in via prioritaria per la copertura dei relativi incarichi a tempo determinato. I predetti soggetti sono graduati col punteggio risultante dalla collocazione nelle relative graduatorie. All’interno del predetto elenco è assegnata priorità, a seconda della tipologia dell’incarico di supplenza, ai soggetti presenti nelle GPS delle relative province e nelle GI delle relative istituzioni scolastiche.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.

2. All'atto della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti graduatorie di istituto.

3. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.

IL MINISTRO
prof. Patrizio Bianch

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell'Istruzione
Decreto051
03-03-2021


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Estratto

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Ministero dell’Istruzione
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