Pubblicato il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, Graduatorie provinciali e di istituto (GPS).

>

Ministero dell'Istruzione
Home > Stampa e Comunicazione > Notizie >
Martedì, 21 luglio 2020

Online
il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Documenti Allegati
Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020.pdf
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MI originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


<
Estratto

m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000858.21-07-2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.

Modalità e termini di presentazione delle istanze.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

ATTESA la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l’ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all’articolo 7, comma 3

D E C R E T A

Articolo 1
(Oggetto)

1. Ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze, d’ora in avanti GPS, finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, come disciplinate dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, d’ora in avanti OM 60/2020, sono avviate le procedure di inoltro telematico delle istanze secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 2 da parte degli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti prescritti dall’OM 60/2020.

Articolo 2
(Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un’unica provincia.

2. Ai fini dell’inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata.

3. L’inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020.

4. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall’OM 60/2020.

5. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell’aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall’OM 60/2020.

7. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

8. Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.

9. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con conseguente necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a: a. titoli di studio conseguiti all’estero; b. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera; c. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

11. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Articolo 3
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all’eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, nonché ai sensi dell’articolo 8, comma 8 e dell’articolo 16 comma 1 dell’OM 60/2020 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell’Istruzione – viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell’Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l’interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione […Omissis…]

IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco Bruschi


Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione

https://www.miur.gov.it
********************************

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» MI (exMIUR)_DD-858_21LUG2020 = RS_2020-07-21»
RS non ha merito e non è titolare dei contenuti raccolti. Il materiale è conservato quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

<
< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»


<
Link/siti
interni

> www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna