E “delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024.”

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m_pi.AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0000120.09-01-2023

Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore

Ai Direttori e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell’Accademia Nazionale di Danza
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali AFAM
LORO SEDI
Con preghiera di massima diffusione a tutto il
personale docente e tecnico-amministrativo
Ai Direttori e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell’Accademia Nazionale di Danza
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali AFAM
LORO SEDI
Con preghiera di massima diffusione a tutto il
personale docente e tecnico-amministrativo

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2023/2024.

PERSONALE DOCENTE

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2023 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);

b. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);

c. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni (“quota 103”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 102”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 100”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

f. le docenti di sesso femminile che al 31 dicembre 2022 abbiano compiuto 60 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano caregivers o abbiano un’invalidità di almeno il 74% (“opzione donna”): si veda l’approfondimento in calce alla presente;

g. chi ha diritto alla cosiddetta “APE sociale”: si veda l’approfondimento in calce alla presente.

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102) ed e (quota 100), fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

2. PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

L’articolo 5, comma 3-septiers, del decreto-legge n. 228/2021 prevede che “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età”.

In base a tale norma, considerate la ratio legis e la giurisprudenza in materia, tutti i docenti di ruolo sono trattenuti in servizio, a domanda, fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva e senza che la domanda sia sottoposta a valutazioni di natura discrezionale.

Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 20 gennaio 2023 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio, specificando che la mancata risposta1 comporta il collocamento a riposo d’ufficio, a:

- tutti i docenti che compiano 65 anni entro il 31 ottobre 2023 e maturino altresì la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini);

- tutti i docenti che compiano 67 anni entro il 31 ottobre 2023 e che maturino almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Invece, nel caso di docenti con la massima anzianità contributiva e con età al 31 ottobre 2023 inferiore ai 65 anni (ossia docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata e nei confronti dei quali non sussiste l’obbligo di collocamento a riposo), l’assenza di un’istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizi

__________
1 Il termine entro cui rispondere può essere fissato in una data compresa tra lunedì 6 febbraio 2023 e il giorno in cui è prevista la seduta del CdA che approva cessazioni e trattenimenti.
___________

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2023 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);

b. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata);

c. chi maturi, entro il 31 dicembre 2023, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni (“quota 103”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 102”): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;

e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (“quota 100”): tale opzione prevede una penalizzazione sull’importo della pensione;

f. le lavoratrici di sesso femminile che al 31 dicembre 2022 abbiano compiuto 60 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano caregivers o abbiano un’invalidità di almeno il 74% (“opzione donna”): si veda l’approfondimento in calce alla presente;

g. chi ha diritto alla cosiddetta “APE sociale” (si veda l’approfondimento in calce alla presenta).

Il pensionamento di cui ai punti c (quota 103), d (quota 102) ed e (quota 100), fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

2. COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO

Il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2023 e che abbia maturato a tale data almeno 20 anni di anzianità contributiva deve essere collocato a riposo d’ufficio.

Il personale tecnico-amministrativo che abbia compiuto 65 anni al 31 ottobre 2023 e che abbia maturato a tale data la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) deve essere collocato a riposo d’ufficio2.

________________

2 Cfr. art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, nonché quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione n. 2/2015.

___________________
[ altri argomenti trattati]

3. RISOLUZIONE UNILATERALE FACOLTATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO
[… Omissis …]

4. DIFFERENZA TRA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
[… Omissis …]

5. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
[… Omissis …]

TEMPISTICHE

Ogni Istituzione comunica entro il 20 gennaio 2023 al personale docente che compie 67 anni entro il 31 ottobre 2023 o che compie 65 o 66 anni entro tale data e matura al tempo stesso la massima anzianità contributiva l’esigenza di optare tra permanenza in servizio o collocamento a riposo.

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo che non abbia 20 anni di anzianità contributiva e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 30 gennaio 2023; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2023.

L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data del 6 febbraio 2023.

Le domande di permanenza in servizio del personale docente dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro il 6 febbraio 2023, salvo che l’istituzione, nel richiedere di optare tra permanenza in servizio e collocamento e riposo, non abbia indicato un termine successivo.

Entro il 22 febbraio 2023 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, del trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 24 febbraio 2023, senza emissione di un atto formale.

Premesso quanto sopra, le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità, ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19/11/2012:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it*), previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);

3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi dell’INPS.

Dal 24 febbraio al 3 marzo 2023, attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l'inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dal 1° novembre 2023.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, possibilmente mediante invio a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

[Allegati]

TEMPISTICA
CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – A.A. 2023/2024 *
[… Omissis …]

APPROFONDIMENTI *
[… Omissis …]

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MUR originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MUR
N. 120
09 gennaio 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)
https://www.mur.gov.it/it

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Ultimo aggiornamento (Sabato 14 Gennaio 2023 23:53)