Inoltre “10.– L’art. 34, lettera e), Cod. proc. amm. prevede che il giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato».”


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Consiglio di Stato, luglio 2013


 

(…Omissis…)

9.– Le censure relative al secondo e terzo gruppo (relative, rispettivamente, alle modalità di correzione degli elaborati e alla composizione della commissione) possono non essere esaminate, in quanto la fase della procedura, nel cui ambito le illegittimità lamentate sarebbero state commesse, deve essere rinnovata in ragione della violazione delle regole dell’anonimato.

10.– L’art. 34, lettera e), Cod. proc. amm. prevede che il giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato».

Nel caso in esame l’attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme.

Il Ministero dell’istruzione, pertanto, dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito di procedere alla sostituzione delle buste, oggetto di contestazione in questo giudizio, con buste che assicurino l’assoluto rispetto del principio dell’anonimato, nonché all’effettuazione delle altre necessarie operazioni materiali. I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.

Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva.

La commissione nominata procederà poi alla correzione degli elaborati nel rispetto di tutte le norme di legge e di quelle contenute nel bando di concorso.

11.– In sintesi dunque, le considerazioni di principio che qui vanno affermate sono le seguenti.

A) Nelle procedure concorsuali l’esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell’anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l’amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste, all’interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all’apertura delle buste.

B) L’attuazione della sentenza che dichiara l’illegittimità di una fase della procedura concorsuale deve avvenire, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa, in modo da preservare, ove possibile, le fasi della procedura stessa immuni dai vizi denunciati.

12.– La natura della controversia, che impone la rinnovazione della procedura concorsuale nel rispetto delle regole indicate, giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio. Le spese della verificazione, che si stimano in euro 8.000,00 sono poste a carico del Ministero.

(…Omissis…)


Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Luglio 2013 21:57)