Il Tar Molise del Molise ha annullato la prova “regionale” del concorso per titoli ed esami indetta dal MIUR per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

La sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di docenti.


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TAR Molise, 22 novembre 2012, Sentenza (Estratto)
Depositata in Segreteria in data 07/12/2012


N. 00745/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. [omissis], con elezione di domicilio in Campobasso, via [omissis],

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., e Ufficio scolastico regionale per il Molise – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,

nei confronti di

- [omissis], controinteressati, rappresentati e difesi dall’avv. [omissis], con elezione di domicilio in Campobasso, [omissis]

- [omissis], controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. [omissis], con elezione di domicilio in [omissis];

e con l’intervento di

- [omissis] ,

per l’annullamento

(…Omissis…)

II – Il ricorso è fondato.

III – La commissione esaminatrice è l’organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all’espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come per qualsiasi altro pubblico concorso.

Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici hanno significativa importanza, tanto da trovare collocazione nell’ambito dei principi fondamentali di cui all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. A tenore della norma di cui al citato art. 35, comma terzo la lett. e), la composizione delle dette commissioni di concorso pubblico deve avvenire. Ciò, all’evidente scopo di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualche modo, potrebbero non garantire una posizione d’imparzialità, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale (cfr.: T.a.r. Sardegna I, 15.10.2002 n. 1367).
Nel caso di specie, una componente della commissione nominata con l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Scolastico regionale del Molise n. 7419 del 30.9.2011, precisamente il dirigente scolastico
(…Omissis…), risulta essere rappresentante sindacale della (…Omissis…) e, in tale veste, risulta persino aver sottoscritto il contratto integrativo 2010 – 2011 per l’area V (dirigenza).

Su tale punto vi è prova documentale, versata in atti dai ricorrenti. Quand’anche la detta dirigente scolastica avesse partecipato alla contrattazione collettiva nella veste di “esperto”, è evidente che la medesima lo abbia fatto su mandato della sua organizzazione sindacale: essa, dunque, ha rivestito l’incarico di “rappresentante” del sindacato, con la conseguenza che in capo ad essa si è determinata l’incompatibilità, senza possibilità di eccezioni o deroghe (cfr.: Cons. Stato V, 3.10.2002 n. 5202). Nessun rilievo assume la circostanza che, dopo la detta contrattazione, la (…Omissis…) non abbia svolto altre attività per conto del sindacato, se si considera che essa è attualmente ancora iscritta all’organizzazione e potenzialmente potrebbe svolgere altre attività di rappresentanza sindacale. E’ evidente che la norma in esame si presterebbe a una facile elusione, se bastasse dimettersi dalla rappresentanza sindacale prima del concorso pubblico, per poi riprendere l’attività sindacale subito dopo aver ricoperto l’incarico di membro di una commissione concorsuale.

Ne discende che la sussistenza di una causa d’incompatibilità riguardante un componente rende illegittima la composizione dell’intera commissione concorsuale, essendo essa un collegio perfetto (cfr.: Cons. Stato IV, 12.3.2007 n. 1218) e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Non può valere a far salvi gli atti concorsuali posti in essere dalla commissione priva della piena legittimazione, il principio del , a mente del quale, se la nomina di un soggetto a organo dell’Amministrazione, si appalesi illegittima e venga pertanto annullata, gli atti "medio tempore" adottati da detto soggetto resterebbero efficaci, a tutela della buona fede dei terzi, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra l’Amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce (cfr.: Cons. Stato IV, 27.6.2012 n. 3812; idem VI, 8.8.2008 n. 3915; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 21.11.2011 n. 1380; Cons. Stato V, 17.2.2003 n. 821). Per costante orientamento giurisprudenziale, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo monocratico o collegiale, l'accertata invalidità dell'atto di investitura ha conseguenze sugli atti emessi prima dell’accertamento d’invalidità, quando l'organo non sia investito di funzioni di carattere generale, bensì di una specifica e determinata funzione (quale è lo svolgimento del concorso pubblico). Invero, in tale ipotesi, il procedimento di nomina viziato non ha piena autonomia rispetto al procedimento concorsuale, anzi costituisce una fase endoprocedimentale di esso, di guisa che i vizi della nomina si riverberano sugli atti del concorso, determinandone la caducazione (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano II, 08.02.2011, n. 402; T.a.r. Valle d’Aosta I, 6.5.1995 n. 53; T.a.r. Friuli V. G., 20.3.1991 n. 79).

Pertanto, il discrimine tra una fattispecie definibile di “danno contenuto” derivante dal vizio d’investitura, da un lato, e una fattispecie di “effetto domino” dell’annullamento della nomina dall’altro, è sicuramente segnato dall’aspetto procedimentale: se vi è netta distinzione e autonomia tra il procedimento di nomina del e quello degli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono posti al riparo dalle conseguenza della destituzione del funzionario. Viceversa, se la nomina del funzionario rientra nello stesso procedimento amministrativo di cui fanno parte gli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono travolti dall’annullamento della nomina. Ed è appunto il caso dell’illegittima nomina di una commissione di concorso pubblico che, facendo parte integrante dello stesso procedimento concorsuale, produce la conseguenza per la quale l’annullamento dell’atto presupposto travolge tutti gli atti del pubblico concorso posti in essere, compresa la graduatoria finale.

IV – Ritenuto, pertanto fondato il motivo della violazione dell’art. 35 comma terzo lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto annulla tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2012, …

(…Omissis…)


Estratto

 

 

 


 


 

Ultimo aggiornamento (Domenica 09 Dicembre 2012 20:21)