L’ordinanza n. 954/2014 del Consiglio di Stato è intervenuta sulla sentenza del TAR Lazio che rigettava un ricorso che contestava la fase preselettiva del concorso per dirigenti scolastici.

Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso che contesta l’erroneità di alcuni quiz somministrati nella prova preselettiva e ha deciso di entrare nel nel merito il 24 giugno 2014.

Nel prendere questa decisione il Consiglio di Stato avrà tenuto conto delle ordinanze 973 e 974 del 2014 dove ha affermato “nella tipologia di procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, la regola generale (…Omissis…) per cui qualunque violazione del richiamato principio non potesse avere altro esito se non quello dell’annullamento del quesito (…Omissis…)”.

RS

1) Documentazione >

CDS, 4 marzo 2014, N. 954, Ordinanza


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N. 00954/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00900/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, proposto da:

(…Omissis…), rappresentata e difesa dall’avvocato Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via della Giuliana, 58;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 7414/2013, resa tra le parti e concernente: esclusione dal concorso per esami e per titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte ricorrente, l’avvocato Troianiello;

Ritenuto – alla luce di una valutazione comparativa degli opposti interessi ed a prescindere dalle questioni versate in giudizio, da affrontare in sede di cognizione piena ed esauriente – che le esigenze cautelari della ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la fissazione a breve dell’udienza di merito (sospesa, nelle more, l’esecutorietà dell’appellata sentenza);

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 900/2014) nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, fissa l’udienza di discussione della causa nel merito al 24 giugno 2014, sospendendo, nelle more, l’esecutività dell’impugnata sentenza; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 07 Aprile 2014 23:56)