Pubblicato sulla G.U. G.U. n. 264 del 11-11-2013. Alcune novità nell’art. 15.

 

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G.U., 11 novembre 2013, Legge 8.11.2013 n.128 (Decreto Legge  12.09.2013 n. 104


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.». (13A09118) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

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Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 15
Personale scolastico

1.  Per  garantire   continuità   nell'erogazione   del   servizio scolastico ed educativo e conferire il  maggior  grado  possibile  di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione, dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione, nel  rispetto  degli  obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle  risorse rese disponibili per effetto della predetta  sessione  negoziale,  è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016,  tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo  2,  comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ((  come  modificato  dal presente  articolo.  ))  Il  piano  è annualmente  verificato   dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere  necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni  di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, )) della legge  27  dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

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3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e  della  ricerca è  autorizzato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014,  ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti  i  posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((  come  modificato dal presente articolo, )) ferma restando la procedura  autorizzato ria di cui all'articolo 39, (( commi 3 e 3-bis, ))della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(( 3-bis. Anche per le finalitàdi cui ai commi 2  e  3,  le  aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica   professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13,  comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del  Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della  legge  n.  104  del  1992,  le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente  piano educativo individualizzato» sono  soppresse.  Le  suddette  aree  disciplinari continuano  ad  essere  utilizzate  per   le   graduatorie   di   cui all'articolo 401 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16 aprile 1994, n. 297, e successive  modificazioni,  e  per  i  docenti inseriti negli elenchi  tratti  dalle  graduatorie  di  merito  delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie  di  istituto, ad esclusione della  prima  fascia  da  effettuare  in  relazione  al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,  e  successive  modificazioni,  le aree di cui al comma 3-bis del presente  articolo,  per  le  predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a  meno  che non siano  esauriti  all'atto  dell'aggiornamento  da  effettuare  in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati  all'atto dell'aggiornamento per il  successivo  triennio  2017/2018-2019/2020.

Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono  collocati in un unico  elenco  e  graduati  secondo  i  rispettivi  punteggi  e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. ))

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(( 10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e successive modificazioni, e'  sostituito  dal  seguente:  «I  docenti destinatari di nomina  a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra provincia dopo tre anni di  effettivo  servizio  nella  provincia  di titolarità».

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Estratto

Ultimo aggiornamento (Martedì 12 Novembre 2013 02:13)