Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in vigore dal prossimo 6 aprile
Attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografi a minorile. |
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1) Documentazione >
DL, 4 marzo 2014 , n. 39 |
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G.U. SERIE GENERALE 22 marzo 2014 Numero 68 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (…Omissis…) Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del Codice penale 1. All’articolo 602 -ter del codice penale, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 600 -bis , 600 -ter , 600 -quater , 600 -quater .1. e 600 -quinquies , la pena è aumentata:
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 2. All’articolo 609 -ter del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5 -quater ) sono aggiunti i seguenti:
3. All’articolo 609 -quinquies del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata.
4. Dopo l’articolo 609 -undecies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 609- duodecime Le pene per i reati di cui agli articoli 609 -bis , 609 –quater , 609 -quinquies , 609 -octies e 609 -undecies , sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: «Art. 25- bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 -bis, 600 -ter, 600 -quater, 600 -quinquies e 609 -undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 1. Al comma 1, lettera c) , dell’articolo 25 –quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole «600 -quater .1,» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all’articolo 609 -undecies ». (…Omissis…) Dato a Roma, addì 4 marzo 2014 (…Omissis…) |
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N.d.R.> Il materiale presentato è reso gratuitamente e a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. Per una documentazione certa si consiglia di prendere visione dei documenti ufficiali e in modo particolare della G.U. SERIE GENERALE 22 marzo 2014 Numero 68.
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Ultimo aggiornamento (Sabato 05 Aprile 2014 19:51)