IL DISEGNO DI LEGGE: SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CON DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI
Consegnato alla Camera dei Deputato il Disegno di legge del quale si è tanto parlato: abbiamo evidenziati alcuni brani, ma leggetevi il testo integrale e fatevi la vostra opinione. |
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1) Documentazione
Camera dei Deputati, 27 marzo 2015, Disegno di Legge»
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2994 PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti Presentato il 27 marzo 2015
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge reca disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. CAPO I ARTICOLO 1. Il disegno di legge intende disciplinare l’autonomia delle istituzioni scolastiche dotando le scuole delle necessarie risorse umane, materiali e finanziarie e degli strumenti necessari a realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. Le disposizioni in oggetto sono volte a garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del sistema scolastico attraverso un uso ottimale delle risorse e delle strutture e all’introduzione di tecnologie innovative in raccordo con le esigenze del territorio. A tal fine le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno attraverso la predisposizione di un piano triennale dell’offerta formativa volto a potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti e l’apertura della comunità scolastica al territorio. […Omissis…] ARTICOLO 7. Comma 1 Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. In particolare il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia, svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti. Comma 2 Il dirigente sceglie i docenti che risultano più adatti a soddisfare le esigenze delle scuole e propone, sulla base dei piani triennali dell’offerta formativa di cui all’articolo 2, incarichi ai docenti iscritti negli albi territoriali e al personale di ruolo già in servizio presso altre istituzioni scolastiche. La copertura dei posti assegnati all’istituzione scolastica coincide con gli incarichi proposti dal dirigente scolastico. Comma 3 Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri: a) attribuzione di incarichi di durata triennale rinnovabile, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici dell’autonomia; b) pubblicità dei criteri adottati dal dirigente per selezionare i docenti cui proporre un incarico, tenuto conto dei relativi curricula; c) pubblicità degli incarichi conferiti, della relativa motivazione a fondamento della proposta e del curriculum dei docenti sul sito internet della scuola; d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all’insegnamento; e) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti. Comma 4 I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli uffici scolastici regionali definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Tale disciplina non si applica al personale assunto a tempo indeterminato entro l’anno scolastico precedente all’entrata in vigore della legge, salvo nei casi di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale tale personale è iscritto negli albi provinciali o distrettuali che includono il personale docente destinatario della proposta di incarico da parte del dirigente scolastico. Comma 5 I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione scolastica. […Omissis…] CAPO III ARTICOLO 8. Il piano straordinario di assunzioni realizza l’organico dell’autonomia con la cui dotazione (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa) si risponde al fabbisogno delle scuole attuando appieno l’autonomia scolastica. Comma 1 Autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attuare, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per tutte le scuole statali. Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente per la copertura di posti vacanti e disponibili all’interno del nuovo organico dell’autonomia. La disposizione di legge si rende necessaria al fine di rispondere alle esigenze didattiche e organizzative delle istituzioni scolastiche autonome che, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali connessi all’articolo 34 della Costituzione, necessitano di un corpo docente numericamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze. In sede di prima attuazione, ai fini dell’articolo 8, l’organico dell’autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono successivamente istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico funzionale determinato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all’articolo 2. Comma 2 Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni. I docenti sono assunti nel limite dei posti definito al comma 1 e inseriti negli albi territoriali. I soggetti destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento del personale docente. Comma 3 Il comma, tenuto conto della platea dei soggetti beneficiari del piano straordinario di assunzioni, prevede che i destinatari, interessati all’assunzione, provvedano a formulare apposita domanda di assunzione secondo le modalità stabilite dal comma 8; i soggetti che appartengono a entrambe le categorie indicate al comma 2 scelgono con la domanda per quale categoria essere trattati. Comma 4 Il comma disciplina le modalità di assunzione e si suddivide in tre fasi consequenziali e temporalmente determinate in deroga a quanto previsto all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nella fase di cui alla lettera a) sono assunti i vincitori nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale. Nella fase di cui alla lettera b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente. Nella fase di cui alla lettera c) sono assunti i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Comma 5 I destinatari del piano straordinario di assunzione possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di specializzazione. In caso di esaurimento delle disponibilità di questa tipologia di posto, l’assunzione avviene per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito maggior punteggio, tenuto conto dell’interesse pubblico connesso a garantire a studenti e alunni docenti che abbiano acquisito maggior esperienza e professionalità su determinate classi di concorso. In fine, in caso di egual punteggio su più classi di concorso, il comma prevede la precedenza per il grado di istruzione superiore. Ciò al fine di garantire ad alunni e studenti con disabilità l’indispensabile supporto di personale docente opportunamente provvisto del titolo di specializzazione nel sostegno, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle sentenze della Corte costituzionale. La garanzia assoluta del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità è quindi considerata prioritaria per l’amministrazione scolastica nelle diverse fasi della procedura. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione. Comma 6 Il comma prevede, nella fase dell’assegnazione degli incarichi, che possa essere utilizzato il personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido per l’insegnamento. Ciò al fine di garantire una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato. Comma 7 Il comma, al fine di dare piena e celere attuazione al piano straordinario di assunzioni, prevede un meccanismo rapido di accettazione della proposta di assunzione, che dovrà avvenire inderogabilmente entro dieci giorni dalla data di ricezione tramite apposito sistema informativo gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata accettazione comporta l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni. Il sistema di accettazione o rinuncia non consente la messa a disposizione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito delle stesse. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa che rimangono vacanti all’esito del piano assunzionale sono soppressi. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico da parte dei dirigenti scolastici. Comma 8 Il comma prevede la pubblicazione di uno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale e stabilisce una deroga all’articolo 45, comma 2, e all’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che tutte le comunicazioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvengano esclusivamente attraverso apposita piattaforma gestita dallo stesso Ministero. Comma 9 Il comma, tenuto conto della straordinarietà del piano di assunzione, esclude dalla procedura assunzionale i soggetti già assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell’amministrazione statale. Il comma, infine, prevede specificamente che coloro che non sciolgono la riserva connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015, sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni. Comma 10 Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e della modifica delle modalità di accesso ai ruoli del personale docente di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell’infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia. Infine, il comma dispone, dalla data di entrata in vigore della legge, la perdita di efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi banditi precedentemente al concorso del 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. Comma 11 Il comma, tenuto conto della perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, prevede che la prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continui comunque ad essere efficace, fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni. Comma 12 Il comma prevede che, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente, in linea con il dettato costituzionale, avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, con cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni. [… Omissis …] |
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[*] Il documento integrale è disponibile al link »
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Ultimo aggiornamento (Martedì 31 Marzo 2015 23:24)