Il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, è stato pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2020.

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
DECRETO-LEGGE 9 gennaio 2020, n. 1 (Raccolta 2020)
Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca. (20G00004)
(GU n.6 del 9-1-2020)
Vigente al: 10-1-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla

ridefinizione dell'assetto strutturale del Governo mediante la

riorganizzazione delle attribuzioni in materia di istruzione,

università e ricerca scientifica, al fine di consentirne la

valorizzazione delle rispettive specificità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 9 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la

pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero

dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

"11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e

della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo; 14) Ministero della salute.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il numero dei

Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei

componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri

senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere

superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere

coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma

dell'articolo 51 della Costituzione.".

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa

di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime

finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno

2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 2
Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del

Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«Capo XI
Ministero dell'istruzione

Art. 49
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite

le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema

educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della

legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse

finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei

residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle

attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso

salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni

ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle

istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della

legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50
(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza

statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale

dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato

giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di

abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi

titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della

ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione

della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei

diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi

per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione

e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di

prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione

dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio

nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di

politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno

delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità

del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla

sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le

competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei

dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del

personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto

complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema

formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione

tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e

della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di

formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione,

innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la

nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di

amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31

dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro

dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema

educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione

italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e

assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello

Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca

e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze

formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni

in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche

dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e

supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;

programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze

assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente

legislazione.

Art. 51
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle

aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli

articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale

generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi

dei dipartimenti.

Capo XI-bis

Ministero dell'università e della ricerca

Art. 51-bis
Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca,

cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in

materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e

tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse

finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei

residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate

quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa

l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma

241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso

salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni

ed agli enti locali. È fatta altresi salva l'autonomia delle

istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni

di alta formazione artistica musicale e coreutica.


Art. 51-ter
Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza

statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,

programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e

tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione

artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi,

indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle

università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e

Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;

valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e

valutazione in materia universitaria e alta formazione artistica,

musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e

internazionali in materia di istruzione universitaria e alta

formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e

integrazione internazionale del sistema universitario e di alta

formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli

accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli

enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento

dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario;

razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione

universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso

alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione

universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e

sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di

ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;

coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e

internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e

aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di

indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del

sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e

dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca

educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale,

comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca

delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le

agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e

all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle

infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European

Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE)

n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi

finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di

ricerca e delle attività per la diffusione della cultura

scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-quater
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali,

coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6.

Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario

generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui

all'articolo 51-ter.».

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa

di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 3
Ripartizione delle strutture e degli uffici

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le

strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione

residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la

ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more

dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono

rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della

ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria,

l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per

l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione

generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei

suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di

organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca.

2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse

strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo,

nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,

è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino

alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima

data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad

avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie

e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non

dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali

del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per

il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti

le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di

servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da

adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro

dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al

trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse

strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il

personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità

di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il

criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di

interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di

loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il

criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di

servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età

anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il

trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle

voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in

godimento presso il ministero soppresso al momento

dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i

successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il

decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza

del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati

due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale

e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il

Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un

terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo

decreto si procede alla definizione della dotazione organica di

entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione,

garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione

numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto

si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i

Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche

per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al

terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della

finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori

ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso

Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente

decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei

commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due

Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli

degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è

acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non puo'

essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione

dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del

presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di

livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della

ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta

collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su

proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università

e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti

per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova

struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.

125, le parole "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero

dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca".

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Art. 4
Disposizioni finali e transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino

alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3,

comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n.

140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi

dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione

centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi

incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il

contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è

stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero

dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero

dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo

così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può

provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta

collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta

a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e

della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei

responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto

previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di

organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro

dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca

assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la

nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché

il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni

dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le

procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi

dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma

4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del

personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non

dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di

entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e

in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di

interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di

prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del

ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto

dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di

organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al

regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera

per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università

e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i

contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di

cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il

Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei

capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità

amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta

collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le

risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con

decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché

dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione

dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21,

comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la

gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio

2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle

spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione "Ministero dell'istruzione" sostituisce, ad

ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in relazione alle

funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione "Ministero dell'università e della ricerca"

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione

"Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in

relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-bis e 51-ter del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal

presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e

della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i

rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle

funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo

111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e

contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti

adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo

1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte

dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A

decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo

sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca,

è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito

Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le

predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione

dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero

dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure

concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli

assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da

inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente

le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero

dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente

Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di

966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000

euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e

speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per

2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal

2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


[N.d.R. » Per facilitare il confronto con il testo ufficiale* si è cercato di mantenere gli “a capo originali”.]


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Estratto non ufficiale

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MIUR
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