È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.116 del 21-5-2015, il Decreto- legge 21 maggio 2015 n. 65 avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzia TFR.

L’entrata in vigore del provvedimento è in data 21/05/2015.


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DECRETO-LEGGE  21 maggio 2015, n. 65 »

DECRETO-LEGGE  21 maggio 2015, n. 65
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081)  (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015)
Note:  Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al  fine  di  dare attuazione  ai  principi  enunciati  nella   sentenza   della   Corte costituzionale n. 70 del 2015;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali  in deroga e dei  contratti  di  solidarieta'  al  fine  di  sostenere  e assistere   la   prosecuzione   e   il   rilancio   delle   attivita'

imprenditoriali;

Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei  cittadini  e  delle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  intervenire  sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per  l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da  parte  dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

 

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,

assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 e' sostituito dal seguente:

"25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e' riconosciuta:

a)  nella  misura  del  100  per  cento  per  i   trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il  trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato  della quota di rivalutazione automatica  spettante  sulla  base  di  quanto previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e' comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

b)  nella  misura  del  40  per  cento  per   i   trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

c)  nella  misura  del  20  per  cento  per   i   trattamenti pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  cinque volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla base  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  l'aumento   di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto

limite maggiorato;

d)  nella  misura  del  10  per  cento  per   i   trattamenti pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo  dei  trattamenti medesimi. Per le  pensioni  di  importo  superiore  a  sei  volte  il predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite maggiorato;

e)  non  e'  riconosciuta  per  i  trattamenti  pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

2) dopo il comma 25 e' inserito il seguente:

"25-bis.   La   rivalutazione   automatica   dei    trattamenti pensionistici, secondo  il  meccanismo  stabilito  dall'articolo  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  relativa  agli  anni 2012  e  2013  come  determinata  dal  comma  25,  con  riguardo   ai trattamenti pensionistici di  importo  complessivo  superiore  a  tre volte il trattamento minimo INPS e' riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a  decorrere  dall'anno  2016  nella  misura  del  50  per cento.".

2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  riferiscono  a ogni singolo beneficiario in  funzione  dell'importo  complessivo  di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi  gli  assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno conto  degli  effetti   della  richiamata   sentenza   della   Corte costituzionale e del presente articolo.

[…Omissis…]


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 22 Maggio 2015 08:06)