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[...Omissis...]

1.1.

Cosa si intende per periodo di comporto e qual è la sua durata?

Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale periodo, ai sensi dell’art.17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007, è di diciotto mesi. Inoltre, in casi particolarmente gravi, al lavoratore che ne faccia richiesta , è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

1.2 Come deve essere effettuato il conteggio delle assenze per malattia al fine di individuare il corretto trattamento economico da erogare nel periodo di assenza, nonché determinare l’eventuale superamento del periodo di comporto?

Si ritiene opportuno rilevare che ai sensi l’art.17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007 “il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”.

Il sistema di computo delle assenze per malattia, pertanto, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morboso, ha carattere dinamico.

Mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all’altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio

morboso, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo in atto.

Così di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell’ultima malattia con quelle intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti, il datore di lavoro pubblico verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007, ed eventualmente del comma 2, e determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso, ai sensi dell’art. 17, comma 8 (100/ della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi).

Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, in base alle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% dello stipendio, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, ma sarà sempre necessario procedere, di volta in volta, al calcolo come sopra indicato. In tal modo potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l’ultimo periodo di malattia a quelli ricompresi nei tre anni immediatamente antecedenti lo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale calcolo consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva, e cioè assenze retribuite al 100%.

In sintesi, per constatare se è stato superato il periodo di comporto e stabilire la percentuale di retribuzione da corrispondere al dipendente è necessario:

  1. determinare il triennio precedente l’ultimo episodio morboso, nel caso prospettato, il giorno precedente l’inizio della malattia in atto e andare a ritroso di tre anni;
  2. 2 sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio;
  3. sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al punto 2, quelle del nuovo episodio morboso.

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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 01 Luglio 2016 00:05)