La risoluzione n. 48/E dell’Agenzia Entrate.

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1) Documentazione >

Agenzia Entrate, 7 maggio 2014, Risoluzione N. 48/E


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Agenzia Entrate
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Risoluzione N. 48/E
Roma, 7 maggio 2014

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito.

Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:

“1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto in nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Il Direttore Centrale


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Estratto


Ultimo aggiornamento (Sabato 10 Maggio 2014 12:00)