Dal Consiglio dei Ministri il via al nuovo schema, ora è tempo degli altri passaggi istituzionali.


Approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 3 ottobre 2012, lo Schema di Regolamento che ridefinisce i Centri Provinciali d’Istruzione per gli Adulti (CPIA) ivi compresi i Corsi Serali.



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C.d.M., 3 ottobre 2012, SCHEMA DI REGOLAMENTO



SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI PER LA RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI D’ISTRUZIONE PER GLI ADULTI, IVI COMPRESI I CORSI SERALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

Il Presidente della Repubblica

(…Omissis…)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………;

SULLA proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell’articolo 11, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati centri, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i centri nei quali sono ricondotti, a partire dall’anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l’anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell’offerta formativa, i centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai centri di cui all’articolo 2, e nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6.

ART. 2
(Identità dei centri)

1. I centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

2. I centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere a) e c).

3. I centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all’articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell’utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri ivi definiti.

5. I centri possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

ART. 3
(Utenza)

1. Ai centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’articolo 1, comma 22, lettera i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).

2. Ai centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

3. Alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.

(…Omissis…)


Estratto

Schema di Regolamento Centri Provinciali d’Istruzione per gli Adulti (CPIA)

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Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Ottobre 2012 22:35)