Il TAR del Lazio con la sentenza n. 9018 del 5 novembre 2012 ha confermato il rigetto dei ricorsi presentati per i seguenti motivi:

non è stata ritenuta congruente la questione dei quesiti errati in quanto furono eliminati;

la mancata definizione dei criteri per la stesura dei quesiti in quanto non era richiesta dal bando;

l’accusa di irregolarità procedurali poiché non è stata dimostrata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha inoltre deciso che le spese siano compensate.

Documentazione disponibile >>>

TAR Lazio, 5 novembre 2012, n. 9018



Per prendere visione >>>

 


PDF
245 KB

 

Ultimo aggiornamento (Lunedì 12 Novembre 2012 12:11)