Tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali
Date importanti: 9 novembre e 12 novembre 2012. |
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Attenzione: …” il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012… Sotto il profilo operativo, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre)…” |
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MEF, 31 ottobre 2012, Circolare n. 32, Estratto
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CIRCOLARE N. 32 (…Omissis…) OGGETTO : Attuazione dell’articolo 7, commi 33 – 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Premessa L’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha assoggettato le istituzioni scolastiche ed educative statali al sistema di tesoreria unica. In sintesi, l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica comporta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d’Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa. Il cassiere, peraltro, mantiene un ruolo fondamentale per la gestione contabile, in quanto continua a svolgere il servizio di cassa (operazioni di riscossione e pagamento) per conto delle istituzioni scolastiche e intrattiene il rapporto con la Banca d’Italia presso la quale sono depositate le liquidità degli istituti stessi. Il rapporto cassiere\Banca d’Italia avviene sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate. La presente circolare si pone l’obiettivo di chiarire la portata dell’innovazione introdotta con l’assoggettamento alla tesoreria unica delle istituzioni scolastiche, per le quali questo sistema rappresenta un elemento di assoluta novità, e di fornire le informazioni necessarie per un’applicazione uniforme sul territorio. (…Omissis…) 3) Apertura delle contabilità speciali e attivazione del sistema di TU Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dispone d’ufficio entro il 31 ottobre 2012 l’apertura delle contabilità speciali intestate alle istituzioni scolastiche ed educative, i cui elenchi sono stati forniti dal Ministero dell’Istruzione, per rendere operativo il loro inserimento in tesoreria unica. L’elenco delle contabilità aperte, con i dati identificativi degli istituti, è pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) e dello stesso Ministero dell’Istruzione (www.istrtuzione.it). Gli elenchi utilizzati tengono conto delle variazioni che nascono dalle nuove istituzioni e dalle operazioni di dimensionamento con decorrenza 1° settembre 2012. Per future variazioni che dovessero intervenire (nuove istituzioni, chiusura di istituti, accorpamenti etc.) il Ministero dell’Istruzione provvederà a inviare periodicamente i relativi elenchi alla Ragioneria generale. In sede di prima applicazione spetta a ogni singola istituzione scolastica comunicare all’istituto con cui intrattengono il servizio di cassa il proprio codice di contabilità speciale, in tempo utile per effettuare il riversamento di risorse presso la Banca d’Italia. Come previsto dal comma 34 del citato articolo 7 il versamento delle disponibilità liquide delle istituzioni scolastiche a favore delle contabilità speciali intestate alle stesse, disposto dai cassieri, deve essere effettuato sul sottoconto infruttifero alla data del 12 novembre 2012. Sotto il profilo operativo, per consentire che i versamenti pervengano alla tesoreria statale alla prevista data del 12 novembre, è necessario che l’operazione sia disposta dal cassiere entro il giorno lavorativo precedente (9 novembre), tenuto conto dei tempi di regolazione previsti dal protocollo d’intesa stipulato tra la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria italiana, di cui all’articolo 5, comma 11, del citato D.M. 4 agosto 2009. Successivamente alla data del 12 novembre dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, che si vanno a illustrare di seguito. (…Omissis…) Tenuto conto delle diverse tipologie di entrate che riguardano le istituzioni scolastiche si rappresenta quanto segue: 1. I finanziamenti statali, erogati dal Ministero dell’istruzione ed eventualmente da altre amministrazioni statali, sono disposti con titoli di spesa da accreditare direttamente sul sottoconto infruttifero; 2. I finanziamenti provenienti da regioni, enti locali ed eventualmente da altri enti inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984 sono trasferiti con operazioni di girofondi, da accreditare sul sottoconto infruttifero. Gli enti locali che a vario titolo non sono assoggettati al regime di tesoreria unica (es. gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia) dispongono i propri finanziamenti agli istituti scolastici con accreditamento sui conti correnti bancari degli istituti stessi; il relativo riversamento presso la Banca d’Italia è disposto sul sottoconto infruttifero; 3. I finanziamenti comunitari, compresa la quota di cofinanziamento nazionale, sono accreditati sul sottoconto infruttifero; 4. I contributi da privati e i proventi delle gestioni economiche sono riscossi tramite il cassiere bancario e riversati sul sottoconto fruttifero; 5. Gli eventuali mutui e prestiti stipulati dagli istituti scolastici sono depositati sul sottoconto infruttifero qualora assistiti da contributo/garanzia statale, sul sottoconto fruttifero negli altri casi. Per le entrate accreditate direttamente presso il cassiere le istituzioni scolastiche dovranno fornire allo stesso l’indicazione per il riversamento sul sottoconto fruttifero o su quello infruttifero. Si richiama l’attenzione dei cassieri sulla necessità di prestare particolare attenzione all’atto del versamento alla corretta imputazione delle somme al pertinente sottoconto della contabilità speciale, tenuto conto che, ai sensi del D.M. 4 agosto 2009, eventuali rettifiche alle operazioni effettuate richiedono una procedura laboriosa e non possono che essere disposte a data corrente. (…Omissis…) 6) Modalità di disposizione dei pagamenti Per quanto riguarda i pagamenti, l’assoggettamento alla tesoreria unica non modifica l’operatività delle singole istituzioni scolastiche, che continuano a inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie al proprio cassiere. È il cassiere a eseguire i pagamenti con le procedure previste dall’articolo 3 del citato D.M. 4 agosto 2009. (…Omissis…) |
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MEF, 31 ottobre 2012, Circolare n. 32 |
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Ultimo aggiornamento (Sabato 03 Novembre 2012 03:48)