Le indicazioni dell'INPDAP e la scheda della UIL Scuola



Com’è noto, quando si conclude un contratto di lavoro l’INPDAP paga all’iscritto una indennità di fine servizio. Si tratta dell’Indennità di buonuscita per i dipendenti dello stato; e del trattamento di fine rapporto (TFR) per le categorie contrattualizzate iscritte all’Inpdap dopo il 31 dicembre 2000.

La legge 122 del 2010 ha introdotto importanti modifiche che riguardano il calcolo e il pagamento di queste indennità, modifiche che interessano tutti coloro che al 31 dicembre 2010 maturano il diritto all’indennità di fine servizio.

Più precisamente, l’indennità di buonuscita e l’Indennità premio di servizio saranno calcolate in due quote.
La prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 secondo le vecchie disposizioni che variano in base alla prestazione, e cioè:
-per la buonuscita tanti dodicesimi dell’80% dell’ultimo stipendio annuo e della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili, considerando anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
-la seconda quota si calcola in base all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 ed è determinata dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio. Le frazioni dell’ultimo anno di servizio sono proporzionalmente ridotte in base alla retribuzione utile mensile, considerando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
 
Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione all’Inpdap, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

Queste nuove modalità di calcolo modificano anche la valutazione dei periodi e servizi riscattati:
-i periodi e i servizi prestati prima del 1 gennaio 2011 vanno ad aumentare l’anzianità maturata (in termini di mesi e anni) riferita alla “prima quota”;
-i periodi e servizi prestati dopo il 31 dicembre 2010, invece, si trasformano in quote di retribuzione che vengono accantonate secondo le modalità previste per la “seconda quota”.
 
Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni si rimanda alle sezioni di riferimento sul sito www.inpdap.it  > Sezioni di riferimento › Indennità di buonuscita› Indennità premio di servizio› Trattamento di fine rapporto › Riscatti per Tfs e Tfr

Nota UIL Scuola

LEGGE 30/07/2010 N° 122
INTERVENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) E DI FINE RAPPORTO (TFR) - COME CAMBIERA’ LA BUONUSCITA?

Il giorno 30 del mese di luglio del 2010 è stata pubblicata la L. n° 122, la quale interviene in materia di buonuscita.

Con la circolare n° 17 del giorno 08.10.2010 l’INPDAP illustra le innovazioni introdotte dalla Legge sopra citata nei commi 7,8,9 e 10 dell’art. 12.

In particolare, il comma 7 stabilisce che l’indennità di buonuscita (IBU) viene liquidata nei seguenti modi:
- In un’unica soluzione, se l’importo al lordo delle ritenute non supera
€ 90.000,00;
- In due quote annue fino a € 150.000,00;
- In tre quote annue, se l’importo supera € 150.000,00.

Il comma 8 fa riferimento al periodo massimo di liquidazione dell’intero TFS/TFR da effettuarsi entro 105 giorni dal pensionamento per coloro che vengono collocati a riposo per raggiunti limiti di età (65 anni) o per raggiunto limite massimo di contribuzione (40 anni), mentre in tutti gli altri casi non si dispone il pagamento prima del 181° giorno e oltre il 270° giorno successivo al collocamento a riposo.

Il comma 10 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio del personale del pubblico impiego e della scuola, che non sia già sottoposto al regime TFR, viene effettuato con le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, applicando l’aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile ai fini del TFS.
Per tali dipendenti, pertanto, la buonuscita sarà calcolata con due quote:
- Il calcolo della “prima quota”, relativa all’anzianità maturata al 31.12.2010, viene effettuato con l’ultimo stipendio percepito prima del collocamento a riposo;
- Il calcolo della “seconda quota” viene effettuato attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita.

In definitiva, pertanto, i pubblici dipendenti, compresi i lavoratori della scuola, continueranno a percepire l’indennità di buonuscita (IBU) o trattamento di fine servizio (TFS), con la sola differenza, rispetto al passato, che una quota viene riferita al servizio fino al 31.12.2010 calcolata con l’ultimo stipendio percepito prima del collocamento a riposo, un’altra viene calcolata con le regole del TFR a decorrere dal 1° gennaio 2011
.
Il seguente esempio chiarirà meglio la situazione:
un dipendente statale, che cesserà dal servizio il 1° settembre 2025 con un servizio utile ai fini della buonuscita, fino al 31.12.2010, di anni 25, avrà calcolata la buonuscita nel seguente modo:
- 1^ quota: 0,8 x ultima retribuzione (del 2025) x 13/12 x 25 (anni);
- 2^ quota: anni 15, da 01.01.2011 a 31.08.2025, sui quali applicare l’aliquota del 6,91% della retribuzione utile per ciascun anno di servizio con la rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile.

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Ultimo aggiornamento (Venerdì 05 Novembre 2010 00:24)

 

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