La Programmazione della rete scolastica, le Regioni e le Province autonome
Proposte in relazione alle modalità e tempi della riorganizzazione e dei tagli.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, 27 ottobre 2011, Proposte |
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROPOSTA IN MERITO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 4, DEL D.L. N. 98 DEL 2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N.111 DEL 2011 La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: • atteso che molte Regioni hanno impugnato l'art. 19 del DL 98/2011 convertito in L. 111/ 2011, in quanto invasivo delle competenze regionali in materia di programmazione della rete scolastica; • consapevole che il MIUR si pone obiettivi di risparmio dai quali non intende prescindere; al fine di assicurare l'operatività del sistema scolastico, propone comunque al Ministro dell’Istruzione università e ricerca un accordo sulle modalità di applicazione del medesimo articolo, per garantire sia la omogenea applicazione nelle diverse realtà regionali che la necessaria sostenibilità. Proposta della Conferenza: 1. Le Regioni intendono raggiungere l'obiettivo utilizzando i parametri numerici di cui alla norma (1000 o 500 alunni per istituto comprensivo) come media regionale di riferimento, ovvero come risultato ottenuto dal numero complessivo degli alunni diviso il numero delle autonomie, esercitando in questo modo la propria competenza a programmare le autonomie scolastiche sul territorio, nell’ambito della funzione di organizzazione della rete scolastica svolta in collaborazione con gli Enti locali. 2. le Regioni si impegnano a proseguire nel percorso di aggregazione delle direzioni didattiche e delle scuole medie, oggi autonome, in istituti comprensivi, tenendo conto prioritariamente che tale accorpamento favorisca la verticalizzazione dei percorsi e la continuità didattica per una maggiore qualità dell'offerta formativa. Dove si valuti che l’operazione di aggregazione, per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche e alla “storia” del territorio, nonché alla situazione dell’edilizia scolastica, non corrisponda alla auspicata finalità (vedi sopra), ma risulti piuttosto una forzatura “quantitativa” rispetto alle scelte ed ai comportamenti delle famiglie e degli alunni, sono mantenute le direzioni didattiche e le scuole medie, oggi autonome, pur nel rispetto dei parametri numerici di cui all'articolo 19, comma 4 da applicarsi nelle modalità di cui al precedente punto 1; 3. le Regioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo entro l'anno scolastico 2014 – 2015. Roma 27 ottobre 2011 |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 03 Novembre 2011 03:55)