CERTIFICATO DI IDONEITA NON VA RICHIESTO, NON VA PRESENTATO E SE PRESENTATO DEVE ESSERE RESTITUITO
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UIL Scuola Pisa, 3 settembre 2013, Risposte |
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Il certificato di idoneità? La normativa vigente, art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n 69 convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98, afferma che il certificato di idoneità non deve essere chiesto e non deve essere presentato, né dal personale che entra in ruolo né dal personale assunto a tempo determinato. Al fine di evitare disguidi e contenziosi si consiglia di correggere la modulistica esistente o chiederne la correzione. Gli obiettivi, che dovevano essere raggiunti con la presentazione della certificazione prima citata, sono raggiunti indirettamente o con altre procedure. Questo principio è stato riaffermato nella nota del MIUR del 30 agosto 2013, prot. n. 1878, che recita “Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n 69 convertito con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n. 98. |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 03 Settembre 2013 20:49)