Mobilità personale docente, educativo e ATA: la scheda predisposta dalla UIL Scuola con le informazioni utili
UIL Scuola Mobilità 2019/2021 Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22). La mobilità si svolgerà comunque annualmente. È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario. Nel link [N.d.R.> Sul sito della UIL Scuola*] la scheda di sintesi con le principali novità del contratto sulla mobilità appena firmato: |
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MOBILITÀ Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
PERSONALE DOCENTE Mobilità in tre fasi Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in tre fasi:
Titolarità su scuola e titolarità sulla provincia Eliminata per tutti i docenti la titolarità di ambito.
Mobilità 2019/20 – 2020/21 – 2021/22: Scheda tecnica Uil Scuola Rua 2 Docenti del terzo anno FIT con incarico di supplenza entro il 31/8/2018 I docenti che entro il 31/8/2018 hanno avuto un incarico di supplenza a seguito dell’individuazione dalle Graduatorie del FIT non partecipano alla mobilità per l’a.s. 2019/20. All’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova i docenti assumono la titolarità dall’a.s. 2019/20 nella scuola di attuale servizio. Il posto non è quindi disponibile per la mobilità. In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio assumono la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo. Docenti del terzo anno FIT con individuazione dalle graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018 I docenti individuati dopo il 31/8 dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, non partecipano alla mobilità per l’a.s. 2019/20. Verrà accantonato loro un posto a livello provinciale, al termine della mobilità. La titolarità di scuola avrà decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2019. Preferenze È soppresso il codice di “ambito” e non c’è più la limitazione delle 5 scuole (con preferenza puntuale) da poter inserire. Le preferenze saranno 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma. Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze. In questo caso è importante l’ordine con cui si esprimono le preferenze: es. se si vuole dare “priorità” al trasferimento interprovinciale tali preferenze vanno inserite prima di quelle provinciali (e viceversa). Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province). Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:
Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
Esito del movimento e titolarità Eliminata la “chiamata diretta”. Qualunque sia il movimento ottenuto (trasferimento/passaggio) e se attraverso il codice di scuola o sintetico (comune, distretto e provincia), la titolarità sarà per tutti di scuola. Aliquote immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase Al termine dei trasferimenti provinciali (I e II fase):
Aliquote trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:
I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:
Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali. Aliquote esuberi nazionali
Nessun vincolo per la mobilità per l’a.s. 2019/20 Per la mobilità per l’a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato potranno inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e ruolo senza nessun vincolo e qualunque sia stato l’eventuale movimento ottenuto nell’a.s. 2018/19. Dalla mobilità per l’a.s. 2020/21 A partire dalla mobilità per l’a.s. 2020/21 non si potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo per tre anni, se nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo si è ottenuta:
Il vincolo non si applica: - ai docenti beneficiari delle precedenze art. 13 se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza. - ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Sedi carcerarie della scuola primaria
Individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno
Obbligo quinquennale sul sostegno
Individuazione dei perdenti posto – neo immessi in ruolo
Trattamento dei docenti perdenti posto Il docente individuato perdente posto può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.
In assenza di posti resterà in soprannumero sulla provincia. Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.
Trattamento dei docenti in esubero nazionale Il docente in esubero nazionale può partecipare alla mobilità solo tra province diverse (III fase) e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria (sempre della fase interprovinciale) esprimendo fino a 15 preferenze.
Assegnazione dei docenti in sedi situate in comuni diversi I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze. Licei musicali Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 e per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 la mobilità si svolgerà in modalità cartacea prima delle operazioni del SIDI.
“Particolari” precedenze I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in: - strutture ospedaliere - presso le istituzioni penitenziarie - nei corsi serali - nei CPIA (ex CTP)
Pubblicazione dei movimenti La pubblicazione dei movimenti avverrà in un’unica data per tutti gli ordini di scuola. Ciò permetterà di recuperare eventuali posti disponibili a seguito dei passaggi di ruolo. Tabella titoli - Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo Nessuna novità per la tabella di valutazione dei titoli. Rimane confermato che ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo. Mobilità volontaria per il docente con precedente incarico triennale Per i docenti titolari di ambito e incaricati su scuola che acquisiranno la titolarità nella scuola di attuale incarico la domanda di trasferimento o di passaggio è volontaria. Nel caso non presentino alcuna domanda di mobilità resteranno nella scuola in cui hanno acquisita la titolarità. Continuità per il docente con precedente incarico triennale Il punteggio di continuità maturato nella scuola di attuale titolarità, negli ultimi tre anni scolastici per la mobilità e fin dal primo anno per la graduatoria interna di istituto, si valuta anche al docente con precedente incarico triennale da ambito. Assegnazione provvisoria e continuità per il docente perdente posto che richiede il rientro nell’ottennio Il docente perdente posto che continua a condizionare la domanda non conserva più il punteggio di continuità se otterrà assegnazione provvisoria interprovinciale a partire dall’a.s. 2019/20. Mantiene comunque il diritto di rientro nell’ottennio nella scuola o nel comune di ex titolarità. PERSONALE ATA Numero domande che può presentare Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale. Preferenze Possono essere espresse fino a 15 preferenze. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo. Assegnazione in sedi situate in comuni diversi I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze. Co.co.co. e personale transitato nei ruoli statali da altri comparti
PERSONALE EDUCATIVO Sedi richieste Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili. Tipologie di preferenze Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia. Preferenze provinciali Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti. Preferenze interprovinciali Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse. Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo. ********** SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*» UIL Scuola RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a
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^ Fonte» dal web_UIL Scuola_Dcm_Scheda Mobilità_28dic18_2018-12-29 RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali. |
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Ultimo aggiornamento (Sabato 29 Dicembre 2018 20:24)