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IL SINDACATO DEI CITTADINI

Nota al Decreto-Legge 24 Marzo 2022, n. 24 inerente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il 31 marzo 2022 rappresenterà una data importantissima, perché cesserà, dopo più di due anni, lo stato di emergenza sanitaria, dichiarato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, a seguito della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese.

Ma cosa cambierà, quindi, a partire da 1° aprile?

E fino a quando sarà possibile proseguire con l’adozione delle misure sin qui previste per il contenimento del contagio da Covid-19?

Riportiamo, di seguito, un piccolo prospetto riassuntivo delle principali novità previste a partire dal 1° aprile, secondo quanto disposto dal Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, il cosiddetto Decreto Riaperture.

Dal 1° al 30 aprile 2022

Utilizzo FFp2

È obbligatorio indossare le FFp2:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo

interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,

effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che

collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi

prestabiliti; a

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; m

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI superiori)

È comunque obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

• in tutti i luoghi al chiuso in cui non sia obbligatorio l’utilizzo della FFp2;

• in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo;

• per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Per i lavoratori, compresi i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, sull’intero territorio nazionale, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

Green pass base

1. Prolungato per lavoratori pubblici, magistrati e lavoratori privati.

2. Necessario per l’accesso a:

• mense e catering;

• ristorazione al banco o al tavolo al chiuso tranne che per la ristorazione all’interno di strutture alberghiere;

• concorsi pubblici;

• corsi di formazione pubblici e privati;

• colloqui in presenza con detenuti ed internati (adulti e minori);

• spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportivi all’aperto

3. per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

• aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

Green pass rafforzato

Previsto per l’accesso a:

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, attività che si svolgono al chiuso, spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti;

• convegni e congressi;

• centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione di centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e relative attività di ristorazione;

• feste conseguenti a cerimonie civili o religiose o eventi assimilati svolti al chiuso;

• attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

• attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

• partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico.

Gestione casi di positività nelle scuole

Dal 1° aprile e fino a conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese scuole paritarie e quelle degli adulti, la gestione dei contatti stretti tra alunni a seguito di positività per infezione da SARS[1]CoV-2: in presenza di almeno 4 casi di positività tra bambini e alunni presenti in sezione o gruppo classe, si prosegue l’attività in presenza per tutti, con utilizzo di mascherine FFP2 da parte sia di alunni al di sopra dei 6 anni che dei decenti ed educatori per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Test antigenico al quinto giorno successivo all’ultimo contatto se ancora sintomatici o all’insorgenza di sintomi.

Sarà possibile per gli alunni in isolamento, seguire l’attività scolastica in modalità didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, dietro presentazione di certificazione medica attestante condizioni di salute compatibili con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Resta l’obbligo, fino alla conclusione dell’anno scolastico delle mascherine chirurgiche o di tipo maggiore, sempre con eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni.

Sempre raccomandata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Dal 1° al 15 giugno 2022

Obblighi vaccinali

Resta l’obbligo vaccinale per:

• personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

• personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale;

• personale dell’amministrazione penitenziaria e giustizia minorile;

• personale delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnici superiori;

• personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;

• ultracinquantenni.

Dal 1° al 30 giugno 2022

Proroghe disposizioni

• Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

• Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato;

• Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022

Adozione ordinanze

Sarà ancora possibile l’adozione di ordinanze, da parte delle Amministrazioni competenti, per aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. O, da parte del Ministero della Salute, per introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia

Sarà istituita l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il ministero della difesa e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, curando la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022 attribuite, fino a quella data, alla competenza del Commissario straordinario.

Isolamento e Regime di autosorveglianza per contatti stretti

È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al SARS-Cov-2.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS[1]CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Green Pass rafforzato

Per l’accesso a strutture socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e per i visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Obblighi vaccinali

Resta l’obbligo vaccinale per:

• esercenti professioni sanitarie;

• operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali

Proroghe disposizioni

• Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del SSN;

• Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario;

• Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da covid-19;

• Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione;

• Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Roma, 25/03/2022

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL
Documentazione
25 marzo 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove

UIL
www.uil.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_25MAR2022=RS_2022-03-27»
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