Il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni amministrative (con gli eventuali ballottaggi del 29 e 30 maggio), che riguarderanno undici province e 1.443 Comuni.  

Riportiamo in sintesi le norme relative ai permessi legati alle operazioni elettorali.

Permessi straordinari retribuiti per esercitare il diritto di voto

La materia è riassunta dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP n. 23 del 10.3.1992.

I permessi retribuiti straordinari per recarsi a votare spettano solo a coloro i quali hanno chiesto il trasferimento della residenza sul luogo di servizio, ma non hanno ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova residenza.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

-      un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

-      due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

 

Permessi ordinari retribuiti e non retribuiti per esercitare il diritto di voto.

Il personale che ha mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio (non si è obbligati a farlo) può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

-      il personale con rapporto a tempo indeterminato può fruire da uno a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma 2 del CCNL 2006-2009 esauriti i quali i docenti possono utilizzare, per gli stessi fini con le stesse modalità, i sei giorni di ferie di cui all’art. 13, comma 9 del CCNL;

-      il personale con rapporto a tempo determinato può fruire fino a un massimo di sei giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

 

Agevolazioni sulle spese di viaggio.

Su presentazione della tessera elettorale:

a) Elettori residenti in Italia

-      Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ sia per la 2^ classe.

-      Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

-      Aereo: Riduzione del 40% del costo del biglietto, per un massimo di € 40,00.

b) Elettori residenti all’estero

-      Treni: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria di 1^ classe e gratuità del viaggio per la 2^ classe

-      Aerei (Alitalia): Riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria

-      Nave: Riduzione del 60% nella classe superiore e del 100% nella classe inferiore.

-      Auto: Gratuità del pedaggio autostradale

 

Personale chiamato ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali.

(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)

Normativa di riferimento: art. 119 del T.U. n. 361 del 30/3/1957, come modificato dall’art 11 della legge n. 53 del 21/3/1990, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69.

A tutti i dipendenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato anche temporaneo) è riconosciuto il diritto di assentarsi per la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

Ai sensi della C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, prot. 16888/740/MS. gli interessati hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative d’impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo: due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo).

 

Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale.

Il personale con contratto a tempo indeterminato può richiedere, cumulativamente:

-      per i docenti: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari nonché, dei sei giorni lavorativi di ferie di cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009 (nota 3121 del 17.4.1996 della Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica);

-      per il personale ATA: tre giorni di permesso retribuito previsti per motivi personali o familiari cui all’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-2009, nonché, fino a un massimo di quindici giorni di ferie di cui all’art. 13 comma 11 del CCNL 2006-2009.

 

Il personale con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) può richiedere la fruizione dei sei giorni di permesso senza retribuzione, ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del CCNL 2006-2009. 

Tutto il personale, ad eccezione di quello con contratto temporaneo (supplenze brevi) può fruire di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non valida ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 2006-2009.


Comunicato della >>>

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Ultimo aggiornamento (Domenica 24 Aprile 2011 23:20)

 

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