Sistema informativo e assegnazione di risorse di organico ai C.P.I.A..

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0005883.14-05-2019

Destinatari
[…Omissis…]

Oggetto: gestione del personale scolastico dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti

Con riferimento alla nota della S.V. prot. n. 1011/A41 dell’8 c.m., si richiama quanto a suo tempo argomentato da questa Direzione generale con nota prot. 901 del 23 gennaio 2018, indirizzata al superiore Ministero e a suo tempo diramata per conoscenza anche alle OO.SS. regionali del personale scolastico della Toscana.

Come ivi indicato, non sussiste sul piano normativo alcun dubbio che l’organico del personale scolastico costituisce per ciascuna Istituzione scolastica autonoma, ivi ovviamente inclusi i C.P.I.A., una dotazione unica utilizzata dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e dei vincoli contrattuali ove esistenti, al fine di assicurare l’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa, in applicazione dell’articolo 1 comma 5 della legge 107/2015 che ha istituito, per l'intera istituzione scolastica, l’organico dell’autonomia del personale docente (costituito dall’organico di diritto e dai posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento) funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 14 del medesimo articolo 1 ha altresì collegato al piano triennale dell’offerta formativa anche il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009, n.119.

La singolarità della gestione a sistema informativo dei codici meccanografici di titolarità per il personale scolastico in servizio nei C.P.I.A. (ancora coincidenti con quelli dei centri territoriali oggi ricondotti nella nuova autonomia scolastica) appare pertanto esclusivamente collegata alla necessità di salvaguardare, nell’ambito delle prescrizioni contenute nel vigente C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20-2021/22, sottoscritto il 6 marzo 2019, la richiedibilità espressa dei posti per l’istruzione degli adulti nonché, soprattutto nell’ambito della mobilità d’ufficio in caso di soprannumerarietà etc., la corretta gestione del comune / distretto di precedente titolarità, etc. ai fini dei movimenti. L’articolo 3 comma 4 del medesimo C.C.N.I., infatti, riconduce alla sola motivazione dell’espressione delle preferenze di scuola l’eccezione prevista tra l’altro per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti.

Si nota peraltro che, per i posti del potenziamento che per loro natura istitutiva sono al diretto servizio dell’intera istituzione scolastica indipendentemente dalla collocazione territoriale delle attività didattiche concretamente poste in essere, il M.I.U.R. ha comunque già introdotto l’obbligatorietà della loro codifica a sistema informativo su unico codice per l’intero C.P.I.A.

Pertanto, considerato anche che non risulta possibile a sistema informativo l’assegnazione di risorse di organico ai C.P.I.A. inferiori al posto completo, indipendentemente dalla circostanza che il piano triennale dell’offerta formativa e delle attività poste in essere dai C.P.I.A. possa ben contemplare la necessità di articolare l’orario settimanale di servizio del personale scolastico su più sedi, si ritiene che la assegnazione di titolarità su singoli codici meccanografici di ex C.T.P. non esclude che al personale

scolastico dei C.P.I.A. si applichi quanto disposto in via generale dall’articolo 3 comma 5 e dall’art. 48 comma 1 del citato C.C.N.I. 6 marzo 2019 sulla mobilità del personale scolastico, fere restando le procedure specificamente indicate dal medesimo C.C.N.I. per la formazione della graduatoria interna d’istituto e l’individuazione del soprannumerario nei C.P.I.A.

Ciò, ovviamente, in connessione con una presupposta adozione del piano delle attività didattiche e del connesso fabbisogno organico, anche sotto il profilo della coerente collocazione territoriale presso punti di erogazione del servizio nei quali il singolo C.P.I.A. è articolato, che resta nella piena competenza dell’Istituzione scolastica autonoma, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

IL DIRIGENTE
Mirko FLERES


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Ultimo aggiornamento (Giovedì 16 Maggio 2019 23:45)