Firmato fra l’USR Toscana e le Organizzazioni Sindacali.

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USR Toscana, OO.SS. Toscana, CCIR "CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO”


CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE "CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO".

Addì 26 novembre 2012, presso la sede della Direzione Generale Toscana, in sede di contrattazione integrativa regionale tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, di cui alla Delegazione di parte

Pubblica ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali, di cui in calce al presente contratto viene sottoscritto il Contratto integrativo regionale di cui in epigrafe.

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte ore a fianco indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA);

A) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (150 ore annue) o in parttime; in tutti i casi, compreso quello di rapporto di lavoro verticale, il monte dei permessi retribuiti è determinato in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;

B) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto (150 ore annue);

C) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (125 ore).

2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:

A) Personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzonecattedra/posto inferiore alla metà dell'orario cattedra/posto (quindi tutti i docenti o ATA con posto inferiore al 50%).

B) Personale con contratto di lavoro tempo determinato per supplenza temporanea.

3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell'ordine, al beneficio subordinatamente alla disponibilità di posto, nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, dopo aver soddisfatto le domande del personale di cui alla precedente lett. A.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ' DEI PERMESSI

1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza di corsi indicati all’art.3 del D.P.R. 395/98, tenuto conto anche delle modifiche introdotte dal D.M. n. 249 del 10.9.2010 in ordine ai nuovi percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell’ abilitazione all’insegnamento nei vari ordini e gradi di scuola. I permessi sono quindi concessi per la frequenza di:

a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in corsi post-universitari previsti dagli statuti delle università e/o riconosciuti dal MIUR (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione) purché tutti di durata almeno annuale e con esame finale);

b) corsi di scuole di istruzione secondaria, e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie;

c) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico (es. corsi ITS, IFTS);

d) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente;

e) corsi abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, previsti dall’art.15 comma 16 del D.M. n. 249/2010, per coloro che sono in possesso del solo diploma di maturità magistrale o titolo equipollente;

f) corsi di Tirocinio Formativo Attivo - T.F.A - finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2) Per tutti i corsi i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso stesso.

(…Omissis…)


Estratto



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Ultimo aggiornamento (Venerdì 30 Novembre 2012 10:14)