Le indicazione dell’USR Veneto ai dirigenti delle scuole.


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USR Venero, 1 ottobre 2013, N. 0014240.01



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici – Contenzioso
Uff. Cont. LM Venezia, 1° ottobre 2013
MIUR.AOODRVE.Registro Ufficiale(U).0014240.01-10-2013

(…Omissis…)

OGGETTO: Contenzioso seriale concernente il riconoscimento del c.d. preruolo. Applicazione delle sentenze di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive.

In riscontro al contenzioso indicato in oggetto, come richiesto, si trasmettono agli Ambiti Territoriali di seguito alcune indicazioni, in linea con quelle fornite dall’Ufficio Scolastico di Treviso, da fornire alle scuole per l’esecuzione delle sentenze.

I Tribunali del lavoro in alcune sentenze hanno riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo determinato, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, consistente in una sorta di ricostruzione della carriera, da determinarsi come se i contratti stipulati fossero stati tutti ex tunc a tempo indeterminato.

Infatti, secondo quanto disposto nelle sentenze dai Giudici, tale danno dovrà essere individuato “calcolando la differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato”.

Il Dirigente Scolastico, cui è demandato il conteggio, esclusivamente nei confronti dei ricorrenti vincitori in sede giudiziale, dovrà, quindi, individuare i periodi effettivamente lavorati e calcolare la retribuzione che sarebbe stata dovuta qualora tutti i periodi di servizio fossero stati disciplinati secondo la normativa del lavoro a tempo indeterminato; successivamente, si dovrà dedurre da tale calcolo quanto effettivamente percepito dal singolo lavoratore, individuando, per differenza, l’ammontare del risarcimento dovuto dall’Amministrazione.

In pratica, si dovrà operare come se fossero stati “di ruolo” fin dall’inizio, attribuendo le cosiddette “posizioni stipendiali” previste dal CCNL comparto scuola per il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli “scaglioni”, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.

La decorrenza iniziale del calcolo farà riferimento alla data di assunzione in servizio del primo contratto a tempo determinato.

Il termine finale sarà desunto dalla domanda introduttiva del giudizio (Ricorso) e/o dalla disposizioni della sentenza.

Nell’individuazione dei periodi effettivamente lavorati si dovrà tener conto della valutazione giuridica dei mesi di luglio ed agosto, eventualmente riconosciuti a seguito delle procedure di conciliazione effettuate.

Un esempio potrà essere di chiarimento:

nel caso di un collaboratore scolastico che ha fruito di contratti a tempo determinato successivi, la prima volta a partire dall’1.9.2003 e che ha avuto un provvedimento favorevole del giudice a maggio 2010.

Costui, alla data dell’ 1.9.2006, cioè al compimento del 3° anno, dovrà passare allo scaglione “da 3 a 8”. Si rideterminerà quindi il corrispondente stipendio, che rimarrà tale fino a maggio 2010, dato che lo scaglione successivo sarebbe stato al compimento del nono anno. La differenza mensile tra questo stipendio (scaglione da 3 a 8) e quello iniziale realmente percepito (moltiplicato per tutti i mesi considerati) costituirà l’ammontare del danno da quantificare, come stabilito dal giudice.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
– Gianna Marisa Miola




Estratto

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 14 Ottobre 2013 07:56)