DSGA: mobilità
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UIL Scuola, 30 maggio 2013, Documentazione |
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Chiarimenti su mobilità DSGA Con nota Prot. N. 5380 del 30 maggio 2013 il MIUR chiarisce che i DSGA soprannumerari ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate, nel caso in cui la scuola di precedente titolarità non risulti esprimibile, possono esercitare la precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto o comune viciniore. |
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MIUR Oggetto: CCNI mobilità a.s. 2013/14. Personale ATA – DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari – precedenza art. 7 comma 1 punto II e IV. Chiarimenti. A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. Ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’ art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14. Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità. IL DIRETTORE GENERALE |
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Chiarimenti su mobilità DSGA Con nota Prot. N. 5380 del 30 maggio 2013 il MIUR chiarisce che i DSGA soprannumerari ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate, nel caso in cui la scuola di precedente titolarità non risulti esprimibile, possono esercitare la precedenza per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto o comune viciniore. |
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MIUR Oggetto: CCNI mobilità a.s. 2013/14. Personale ATA – DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari – precedenza art. 7 comma 1 punto II e IV. Chiarimenti. A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti. Ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’ art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14. Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità. IL DIRETTORE GENERALE |
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 31 Maggio 2013 01:11)