Sbloccare le nomine per la mobilità professionale del personale ATA
Rispettare gli accordi, effettuare le verifiche, attivare le procedure.
In data 20 dicembre 2011 si è svolta presso il MIUR una riunione informativa sulla mobilità professionale ATA. Per la Uil Scuola ha partecipato Antonello Lacchei. L’amministrazione ha illustrato i contenuti di una nota del Dipartimento della Funzione pubblica che sostanzialmente afferma che l’accordo del 14 luglio sulla proroga della validità delle graduatorie disciplinate dal precedente contratto integrativo nazionale del 3/12/2009 non può avere ulteriore corso. A tale comunicazione si accompagna una nota del MEF che, pur evidenziando le criticità relative alla applicazione della mobilità verticale tra le aree ATA, nel quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 150/09 (decreto Brunetta), riconosce alla procedura criteri di rigore oggettività e selettività e - soprattutto - piena compatibilità economica finanziaria. Alla luce di queste comunicazioni la UIL Scuola, insieme alle altre Organizzazioni sindacali
Il Ministero si è impegnato ad effettuare nel più breve tempo possibile le verifiche richieste. |
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1.1) Documentazione disponibile (sito esterno,) >>>
OO.SS., 21 dicembre 2011, Documento unitario |
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DOCUMENTO UNITARIO: MOBILITA’ PROFESSIONALE ATA
La validità di un’intesa che salvaguarda i diritti, le aspettative di migliaia di lavoratori e riconosce le esigenze organizzative accertate e sottoscritte dallo stesso governo che ha approvato il Dlgs 150/09. In merito ai rilievi mossi da MEF e Funzione Pubblica (FP) con nota del 16.12.2011 sulla pre-intesa della mobilità professionale Ata, queste Organizzazioni Sindacali, appositamente convocate il giorno 20.12.2011, dopo attento esame, ritengono di dover confermare la validità di tale accordo in quanto conseguente all’applicazione dell’art. 48 del CCNL 29.11.2007, così come sostituito dall’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale del 25.7.2008. Tale accordo riguarda l’istituto della mobilità professionale che è altra cosa, rispetto all’art. 24 del dlgs 150/09, riferito invece alla progressione di carriera dei dipendenti pubblici. Il personale ATA accede al profilo superiore attraverso la valorizzazione professionale mediante percorsi selettivi collegati alla formazione con valutazione finale (vedi CCNI 3.12.2009 regolarmente vistato dagli organismi di controllo). Di conseguenza sugli aspetti in argomento il contratto è lo strumento più efficace sia per la funzionalità e la continuità del servizio sia per la salvaguardia delle legittime aspettative di migliaia di lavoratori che da molti anni stanno svolgendo mansioni superiori sui posti vacanti. La scuola ha un sistema di reclutamento e di inquadramento del personale ATA, con meccanismi di progressione verticale, regolati tramite legge ordinaria (T.U. 297/94, Legge 124/99), specifici e diversi da quelli delle altre amministrazioni Il Dlgs 150/09 non ha modificato tali meccanismi. Infatti, le procedure concorsuali del personale ATA (concorso per soli titoli da graduatorie dei 24 mesi e mobilità professionale) sono state mantenute e hanno portato negli ultimi due anni scolastici all’assunzione di oltre 42.000 unità di detto personale. Sotto questo profilo, risultano incomprensibili gli ultimi rilievi mossi da MEF e FP alla preintesa sulla mobilità professionale che conferma i contenuti del CCNI sottoscritto dal MIUR e dalle Organizzazioni Sindacali il 3.12.2009, in piena vigenza del Dlgs 150/09. I rilievi del MEF sono solo di carattere procedurale e interferiscono sulle prerogative contrattuali. Il MEF, nel ritenere che “non sussistano i presupposti giuridici affinché l’ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso, tenuto conto della nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 53014 del 26.10.2011”, conclude lasciando una strada aperta laddove afferma, “salvo in ogni caso diverso avviso”. Ed è proprio un diverso avviso della FP dovrebbe dare l’esito positivo dell’ipotesi in questione che ha in sé tutti i presupposti giuridici, di interesse collettivo e di economicità richiesti. Il MEF non rileva problemi di compatibilità finanziaria e di invarianza di spesa (art. 40 bis del T.U. 165/01) in quanto conclude su questo aspetto che “non vi sono osservazioni da formulare”. Già il decreto di programmazione triennale (approvato dal Parlamento - Governo - Ministeri MIUR - FP - MEF e vistato dagli organi di controllo) stabiliva all’art. 2 l’assunzione di 36.000 unità Ata, prevedendo al suo interno i vincitori delle progressioni verticali per l’anno scolastico 2011/12. Cosi facendo riconosceva di fatto la validità della procedura espletata con il CCNI 3.12.2009 le cui graduatorie trovano fondamento nell’ex art. 557 T.U. del Dlgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e hanno carattere permanente (al pari di quelle dei 24 mesi, ex art. 554). Il CCNI del 3.12.2009, all’art. 9, ultimo comma, ha confermato che le graduatorie dei concorsi riservati sulla mobilità professionale ex art.557 hanno carattere permanente e tramite gli artt. 2.1, 2.2 e 2.10 dichiara l’applicabilità della legge 124/99 e conferma che i posti spettanti alla mobilità professionale sono pari al 40% dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto vigente nell’a.s. di riferimento (disposizioni pienamente rispettate). L’impianto del CCNI del 3.12.2009 fa riferimento alla biennalità delle procedure e all’integrazione delle graduatorie degli idonei e la pre-intesa del 14.7.2011 nello spirito del Contratto ribadisce la validità di tali graduatorie nel rispetto dei posti (40%) accantonati. Già in occasione del precedente accordo sulla mobilità professionale, tutta la questione del decreto legislativo 150/09 era stata affrontata dal MIUR che aveva preparato una memoria difensiva rispondendo ad un ricorso al Tar Lazio presentato da un gruppo di precari che eccepivano sotto il profilo normativo le stesse questioni formali sollevate dalla nota MEF del 26 novembre. In quell’occasione le ragioni addotte dall’ufficio legislativo del MIUR avevano convinto i giudici del Tar a non concedere la sospensione delle procedure. Da allora non ci sono stati altri interventi legislativi. I riferimenti del MEF alle varie sentenze della Corte Costituzionale non fanno altro che confermare la validità dell’accordo, dal momento che le percentuali (almeno il 50% agli esterni) sono già state rispettate ampiamente nelle procedure di reclutamento. Infatti, al personale esterno è riservata la quota del 60% tramite il concorso per soli titoli dei 24 mesi (art. 554 T.U.) mentre i concorsi riservati sono una procedura concorsuale verticale interna a cui va destinato il rimanente 40% In realtà i rilievi sembrerebbero voler affermare che tutto ciò è stato fatto, anche se giuridicamente e finanziariamente corretto, prima del decreto Brunetta, non ha più alcuna legittimità. A nulla valgono le aspettative legittimamente createsi a seguito di accordi e le esigenze organizzative accertate e sottoscritte dallo stesso governo che ha approvato il decreto legislativo 150/09 che adesso vengono disattese. Le “censure” mosse da MEF e FP sembrano contrarie al concetto di buona amministrazione e ingenerano uno spreco di risorse, poiché le procedure concorsuali sono già state espletate e i soldi pubblici già spesi. In proposito si veda la finanziaria di agosto 2011 che per motivi di risparmio obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad utilizzare le graduatorie già approvate. Roma, 21 dicembre 2011 |
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Comunicato inviato da >
UIL Scuola Pisa |
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Segreteria Provinciale via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa |
Ultimo aggiornamento (Giovedì 22 Dicembre 2011 01:09)