La sintesi dei principali contenuti” nella nota del MI.

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m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0001534.15-10-2021

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.
Ai Direttori generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali
Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente
del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
Alle Organizzazioni sindacali
area e comparto istruzione e ricerca

Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 20221. Sintesi dei principali contenuti.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 122, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Al fine di corrispondere a specifiche richieste pervenute da istituzioni scolastiche circa l’attuazione della norma, con la presente nota si fornisce sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata e, ovviamente, del decreto-legge cui questa rimanda.

1) Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 conferma l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Obbligo introdotto dall’art. 9-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 52/2021.

2) Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica, invece, la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.

La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 «è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposte la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dal dirigente scolastico e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contrato attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni». L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata tome «assenza ingiustificata» e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

In buona sostanza, le novità riguardano:

a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro. Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto. La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.

Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.

b) La mancata conferma - al comma 5, articolo 9-ter - delle sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.

Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

3) Obblighi e conseguenze per soggetti diversi del personale scolastico

La legge n. 133/2021 - comma 1, art. 9-ter.1, decreto-legge 52/2021 - conferma l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i familiari degli alunni.

È pure confermata l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La violazione degli obblighi di che trattasi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro.

Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la nuova formulazione della norma - comma 4, art. 9-ter.1, decreto-legge n. 52/2021 - prevede che la sanzione amministrativa si applichi “con esclusivo riferimento al datore di lavoro” e non, dunque, nei confronti del lavoratore.

Ovvero, qualora acceda nell’istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.

L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative; l’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

4) Controllo della certificazione verde COVID-19

L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è confermato in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione degli articoli 9-ter e 9-ter.1 del decreto-legge n. 52/2021 esplicita la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.

Il controllo della certificazione verde concerne tutto il personale scolastico e tutti i soggetti esterni the accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti i sistemi regionali di formazione, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».

Per il personale scolastico, le modalità operative di verifica della certificazione verde sono quelle già definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e 10 settembre 2021. Trovano pertanto conferma le indicazioni fornite dallo scrivente ton nota n. 1260 del 30 agosto 2021 e dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali con nota n. 953 del 9 settembre 2021.

Importante novità: il Legislatore, in sede di conversione, ha disciplinato l’ipotesi in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all’avente diritto, in formato cartaceo o digitale. In particolare, il comma 1-ter, art. 9-ter, del decreto-legge n. 52/2021 prevede the le disposizioni in materia di certificazione «si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9,, comma 2».

5) Sanzioni per eventuale omesso controllo

Il Legislatore ha confermato l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti titolari del dovere di controllo. In particolare, il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposte all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all’art. 4, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.

6) Accertamento delle violazioni: indicazioni operative

Con nota 16 settembre 2021, prot. n. 1353, lo scrivente ha fornito indicazioni circa le procedure di accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico e l’applicazione della sanzione della sospensione dal rapporto di lavoro, offrendo un possibile modello di provvedimento da adottare.

In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicato l’obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento.

Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell’art. 9 ter, comma 5 e dell’art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021.

Essendo con la presente nota fornita una sintesi dei contenuti principali della richiamata Legge di conversione n. 133/2021, si rinvia alla lettura integrale del testo coordinato del decreto legge n. 111/2021 per ogni doveroso approfondimento.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
Nota N. 1534
15 ottobre 2021


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Ministero dell’Istruzione
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