Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale N. 78 del 2 Aprile 2012.

 

 

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MIUR, DM 30 settembre 2011
G.U., 2 Aprile 2012, N. 78

 


Gazzetta Ufficiale N. 78 del 2 Aprile 2012

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 settembre 2011

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (12A03796) 

(…Omissis…)

Art. 1

Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le attività di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti della relativa specializzazione conseguita nelle università, attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto.

 

Art. 2

Corsi di specializzazione per le attività di sostegno

1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10 settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

(…Omissis…)

Art. 5

Destinatari

1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9.

Art. 6

Accesso ai corsi

1. La prova di accesso, predisposta dalle università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

a) un test preliminare;

b) una o più prove scritte ovvero pratiche;

c) una prova orale.

3. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

4. È ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e c), è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.

6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.

7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

9. La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

10. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi.

11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

(…Omissis…)

Allegato A

(articolo 2) 

Profilo del docente specializzato 

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalita' e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;

- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;

- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;

- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto; conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;

competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;

- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;

- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;

- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulative, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;

- capacita' di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;

competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;

- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico;

- competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;

- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;

- competenze psico-educativo per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;

- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;

- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi;

conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;

- competenze didattiche con le T.I.C.;

- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;

- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;

- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;

- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;

- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

(…Omissis…)


Estratto

 

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MIUR, DECRETO 30 settembre 2011

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

 


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Ultimo aggiornamento (Venerdì 06 Aprile 2012 02:12)

 

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