1) Fonte: MIUR, N.4537, 2018-03-16»

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzioneMIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0004537.16-03-2018
Venerdì, 16 marzo 201
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Destinatari […Omissis…]

OGGETTO: Anno scolastico 201 7/1 8 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame

SOMMARIO
1. CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO
1.a. Disposizioni generali
1.b. Assegnazione e ripartizione dei candidati esterni
1.c. Abbinamenti delle classi/commissioni
1.d. Designazione dei commissari interni
2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO
2.a. Disposizioni generali
2.b. Modalità di partecipazione alle commissioni di esame di Stato
2.b.a. Principi generali
2.b.b. Personale scolastico in servizio o a riposo
2.b.c. Personale universitario o appartenente ad istituzioni A.F.A.M.
2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico
2.c.a. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)
2.c.b. Personale che ha la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente( modello ES-1 o modello ES-2)
2.c.c. Personale che ha l’obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno ( Modello ES-1 )
2.c.d. Personale che ha la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno ( Modello ES-1)

2.d. Procedure generali di nomina delle commissioni di esame di Stato
2.d.a. Principi generali
2.d.b. Disposizioni particolari
2.d.c. Procedura di nomina dei presidenti
2.d.d. Procedura di nomina dei commissari esterni
2.d.e. Criteri comuni di nomina dei presidenti e dei commissari esterni
2.d.f. Fase finale di nomina delle commissioni di esame
2.d.g. Impedimento e sostituzioni

1. CONFIGURAZIONI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO
I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, i dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla configurazione delle commissioni di esame secondo i criteri di seguito indicati.

1.a. Disposizioni generali
In base all’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in seguito, legge n. 425/1997), la commissione di esame di Stato è composta di norma da sei commissari, dei quali la metà interni e la restante metà esterni all'istituto, più il presidente, esterno.

La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni.

[…Omissis…]

1.c. Abbinamenti delle classi/commissioni

Le istituzioni scolastiche

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli alunni aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all’istituto dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale avvalendosi dell’allegato Modello ES-0, contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni (Allegato 1), in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, sulla base dei seguenti criteri vincolanti:

1. Ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi compresa quella articolata su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione.

2. L’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario e dà il nome alla commissione.

3. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, D.P.R. n. 323/1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. Nel caso in cui la lingua straniera risulti come materia oggetto di seconda prova scritta o come altra materia orale affidata a commissario esterno, l’abbinamento deve essere effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", ma anche della lingua straniera presente nel curricolo dei candidati. Gli indirizzi di studio interessati da questo aspetto sono quelli riportati negli allegati 13 e 14 della presente circolare.
4. L'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:
- tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
- tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della materia oggetto della seconda prova scritta;
- tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine è consentito l’abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista coincidenza della materia oggetto di seconda prova scritta.

Fermo restando il prioritario e rigoroso rispetto di quanto sopra previsto, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare tali principi, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti ad ordini di studio diversi, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la materia o classe di concorso coincidente sia una sola.

Nelle situazioni da ultimo descritte il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 425/1997, nella sua attuale formulazione.

[…Omissis…]

1.d. Designazione dei commissari interni
A seguito dell’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e dell’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro avvenuta con D.M. n.53 del 31 -1 -201 8 e dell’effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni.

Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del Modello ES-C (Allegato 2) e lo inoltra agli Uffici Scolastici Regionali per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri vincolanti:

Criteri generali
a. I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati necessariamente tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato,
individuato tra le materie non affidate ai commissari esterni ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 6/2007. Si fa presente che può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la materia selezionata, purché insegni la materia nella classe terminale di riferimento. Si ritiene opportuno precisare che le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, negli insegnamenti facoltativi dei licei di cui al DPR 15-3-2010, n.89, art.10. comma 1, lettera c), negli ulteriori
insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui al DPR 15-3-2010, n.87, art.5, comma 3, lettera a), negli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui al DPR n.88, art.5, comma 3, lettera a), non possono designare commissari interni per tali discipline.

b. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 6/2007 deve essere, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

c. Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse. É assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo il disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.M. n. 6/2007. Occorre precisare che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano di studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curricolo.

d. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.

e. Nel caso, assolutamente residuale, come specificato nel precedente paragrafo, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati (Art. 11, comma 2, D.M. n. 6/2007).

f. Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.

g. I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto.

h. Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 201 8, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.

[…Omissis…]

2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO

2.a. Disposizioni generali

Obbligo di espletamento dell’incarico

L’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo impedimento (Articolo 12, comma 1 , D.M. n. 6/2007).

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado.

I docenti degli istituti professionali nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi.

[…Omissis…]

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo


Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (Mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;

2. Modello per l’individuazione dei commissari interni (Mod. ES-C), con le relative istruzioni per la compilazione;

3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle commissioni degli esami di Stato (Mod. ES-1 ), con le relative istruzioni per la compilazione;

4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (Mod. ES-2), con le relative istruzioni per la compilazione;

5. Elenco recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;

6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;

7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a commissario;

8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;

9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;

10. Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui trasmettere i modelli ES-2;

11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;

12. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori preposti agli uffici Scolastici regionali;

13. Elenco indirizzi con materia scelta per la seconda prova con classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

14. Elenco Indirizzo con altra materia affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso affidata a classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

QUADRO NORMATIVO - PRINCIPALI DISPOSIZIONI

[…Omissis…]


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

MIUR
http://www.miur.gov.it


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Link/siti
esterni
non
collegati

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Ultimo aggiornamento (Domenica 18 Marzo 2018 20:33)

 

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