Esami di Stato Anno scolastico 2017/18: formazione delle commissioni di esame
1) Fonte: MIUR, N.4537, 2018-03-16»
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Destinatari […Omissis…] OGGETTO: Anno scolastico 201 7/1 8 - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado. Formazione delle commissioni di esame SOMMARIO 2.d. Procedure generali di nomina delle commissioni di esame di Stato 1. CONFIGURAZIONI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO 1.a. Disposizioni generali La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. […Omissis…] 1.c. Abbinamenti delle classi/commissioni Le istituzioni scolastiche Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli alunni aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi terminali i candidati esterni come assegnati all’istituto dal Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale avvalendosi dell’allegato Modello ES-0, contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni (Allegato 1), in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni, sulla base dei seguenti criteri vincolanti: 1. Ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi compresa quella articolata su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione. 2. L’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario e dà il nome alla commissione. 3. L'abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, D.P.R. n. 323/1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. Nel caso in cui la lingua straniera risulti come materia oggetto di seconda prova scritta o come altra materia orale affidata a commissario esterno, l’abbinamento deve essere effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado", ma anche della lingua straniera presente nel curricolo dei candidati. Gli indirizzi di studio interessati da questo aspetto sono quelli riportati negli allegati 13 e 14 della presente circolare. Fermo restando il prioritario e rigoroso rispetto di quanto sopra previsto, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare tali principi, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti ad ordini di studio diversi, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui la materia o classe di concorso coincidente sia una sola. Nelle situazioni da ultimo descritte il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni prevista dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 425/1997, nella sua attuale formulazione. […Omissis…] 1.d. Designazione dei commissari interni Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del Modello ES-C (Allegato 2) e lo inoltra agli Uffici Scolastici Regionali per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari interni, opera tenendo presenti i seguenti criteri vincolanti: Criteri generali b. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 6/2007 deve essere, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa. c. Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse. É assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo il disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.M. n. 6/2007. Occorre precisare che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano di studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curricolo. d. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato. e. Nel caso, assolutamente residuale, come specificato nel precedente paragrafo, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati (Art. 11, comma 2, D.M. n. 6/2007). f. Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati. g. I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto. h. Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza del regime di incompatibilità dei componenti della commissione anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici. A tal fine si sottolinea la necessità di evitare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 201 8, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico. […Omissis…] 2. NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME DI STATO 2.a. Disposizioni generali Obbligo di espletamento dell’incarico L’articolo 1 del D.M. n. 6/2007, in particolare, prevede che la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientri tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo nei casi di legittimo impedimento (Articolo 12, comma 1 , D.M. n. 6/2007). Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. I docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado. I docenti degli istituti professionali nominati nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dalla partecipazione, in qualità di commissari, agli esami di qualifica IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, solo nell’ipotesi di sovrapposizione temporale degli incarichi. […Omissis…] Gli allegati costituiscono parte integrante della presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE
1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (Mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione; 2. Modello per l’individuazione dei commissari interni (Mod. ES-C), con le relative istruzioni per la compilazione; 3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle commissioni degli esami di Stato (Mod. ES-1 ), con le relative istruzioni per la compilazione; 4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (Mod. ES-2), con le relative istruzioni per la compilazione; 5. Elenco recante l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici; 6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente; 7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a commissario; 8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente; 9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente; 10. Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui trasmettere i modelli ES-2; 11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1; 12. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori preposti agli uffici Scolastici regionali; 13. Elenco indirizzi con materia scelta per la seconda prova con classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 14. Elenco Indirizzo con altra materia affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso affidata a classe di concorso A-24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado. QUADRO NORMATIVO - PRINCIPALI DISPOSIZIONI […Omissis…]
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Ultimo aggiornamento (Domenica 18 Marzo 2018 20:33)