“Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 - Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027”

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m_pi.AOOGABMI,Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito

[… Omissis …]

DECRETA

Articolo 1
(Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità)

1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.

3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 6, agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2024 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

Il servizio prestato nelle scuole statali fino al 31 dicembre 1999, in base a rapporto di impiego con gli Enti locali (con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato), viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell’Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

È , altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell’istruzione e del merito, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

5. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68, e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

6. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

7. Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento.

8. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Articolo 2
(Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia)

1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.

3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenchi e, contestualmente, può presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lett. b e c del presente decreto).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando, nelle modalità indicate nell'articolo 5, comma 1, l'apposita richiesta di depennamento segnalando, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10, e tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, i quali hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall’allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) Assistente Amministrativo:

• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

B) Assistente Tecnico:

• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) Cuoco

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
  • diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l’indirizzo “Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera” articolazione “enogastronomia” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Infermiere:

  • laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

E) Guardarobiere:

• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

F) Operatore dei servizi agrari

• attestato di qualifica professionale di:

1. operatore agrituristico;

2. operatore agro industriale;

3. operatore agro ambientale;

4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

G) Operatore scolastico

• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

H) Collaboratore Scolastico:

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel

triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 59 del CCNL del 18 gennaio 2024, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 gennaio 2024 e, in particolare, del Capo I, Titolo IV, Sezione Scuola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, CCNL del 18 gennaio 2024 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, e di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.

8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Articolo 3
(Requisiti generali di ammissione)
[… Omissis …]

Articolo 4
(Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento.)
[… Omissis …]

Articolo 5
(Modalità di presentazione delle domande)
[… Omissis …]

Articolo 6
(Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità – Controlli
[… Omissis …]

Articolo 7
(Nullità della domanda – Esclusione dalla procedura)
[… Omissis …]

Articolo 8
(Ricorsi)
[… Omissis …]

Articolo 9
(Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti)
[… Omissis …]

Articolo 10
(Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti)
[… Omissis …]

Articolo 11
(Norme finali e di rinvio)
[… Omissis …]

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)
[… Omissis …]

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A
[… Omissis …]

Allegato A/1
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo
[… Omissis …]

Allegato A/2
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente tecnico, di Cuoco, di Infermiere
[… Omissis …]

Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Guardarobiere
[… Omissis …]

Allegato A/4
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Operatore dei servizi agrari
[… Omissis …]

Allegato A/5
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Collaboratore scolastico
[… Omissis …]

Allegato A/6
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Operatore scolastico
[… Omissis …]

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE
[… Omissis …]

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 89
maggio 2024


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Estrattom

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)
https://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Nrm_21Mag2024=RS_2024-05-22 »
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< N.d.R.

» www.reporterscuola.it «
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